Lance ha scritto:
L'unica cosa su cui posso (con una certa dose di buona volontà) convenire è che la scritta "Punteggio precedente" può trarre in inganno, se non si legge tutta la comunicazione... ma siccome sotto c'è tutta la storia delle variazioni, in realtà è tutto chiaro: il "punteggio precedente" è riferito a prima che loro ricevessero la comunicazione dell'infrazione, fino a quel punto erano stati aggiunti 2 volte due punti, credendo che non ci fossero state infrazioni, una volta ricevuta la comunicazione hanno annullato l'ultima aggiunta dei punti, che non era dovuta (e questa non è una decurtazione), e hanno decurtato i due punti.
Se preferisci:
20 punti (si parte sempre da 20, per legge) + 2 + 2 = 24 (punteggio precedente)
24 punti - 2 (annullamento) - 2 (decurtazione) = 20 (punteggio attuale)
Citazione:
Chi te l'ha detto che devono passare 2 anni dalla data di acquisizione?
L'art. 126bis, comma 5, del CdS dice testualmente: [...] per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.
Secondo me significa chiaramente che devono passare due anni dalla data dell'ultima violazione.
Si però perchè la decurtazione abbia effetto lo stesso art. 126 bis stabilisce che L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. .
Quindi i due anni devono decorrere dalla data della definizione e non da quella della violazione.