Atto Costitutivo e Statuto tipo di un MotoClub
Facsimile dell'documento che rappresenta sia l'Atto Costitutivo che lo Statuto tipo di un MotoClub
Articolo 1 - Denominazione e sede
E' costituita in................................., in via
.................................................................., una
associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice
Civile denominata:
“Moto Club
..................................................................
associazione sportiva dilettantistica”.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del
Coni o della FMI se da questo delegata, ha per finalità lo
sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla
disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la
gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o
di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a
promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il
miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione
potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di
gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici,
nonché lo svolgimento di attività didattica per
l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti,
l’associazione potrà svolgere attività
ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la
gestione di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall’uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle
cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue
attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme
e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai
regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella
internazionale; s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le
autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di
carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività
sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme
dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa
all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'associazione s’impegna a favorire il diritto di voto dei
propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee
di settore federali.
Articolo 3 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e la stessa
potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea
straordinaria degli associati.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci
solo le persone fisiche che partecipano alle attività
sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione
e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile
condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile
condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme ai principi della lealtà, della
probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con
l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito
sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della
dignità, del decoro e del prestigio
dell’associazione, della Federazione Motociclistica Italiana
e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia
temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti
che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno
redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio
efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di
ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio
Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
6. Il Moto club dovrà tesserare alla Federazione
Motociclistica Italiana tutti i propri soci
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del
diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui
al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette
dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza
del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la
sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi
dell’art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c),
assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea
ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato a una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data
di svolgimento dell’Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo 8 - Funzionamento dell’Assemblea
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo
deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria
potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la
metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative all’atto della richiesta
che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà
essere richiesta anche dalla metà più uno dei
componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la
sede dell’associazione o, comunque, in luogo limitrofo idoneo
a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo,
in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone
legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla
maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due
scrutatori. Nell’ Assemblea con funzione elettiva in ordine
alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle
medesime cariche.
6. L’assistenza del Segretario non è necessaria
quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale
firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai
due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota
annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di
esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il
Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli
associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è
ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello
svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di
delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede
dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e
convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del
bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti
alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino
nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente
art. 8, comma 2.
Articolo 11 - Validità Assembleare
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è
validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto
l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e
delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21
del Codice Civile per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 - Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal
Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza
mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e
contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria,
elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli
organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale
da compromettere il funzionamento e la gestione
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e
modalità di liquidazione.
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile
da ………. a
……… componenti, determinato, di volta
in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti, compreso il
Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio
ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di
tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a
maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto
del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente
tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana, in regola con il
pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano
cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della Federazione Motociclistica
Italiana medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del
Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad
esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente
intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è
determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità,
devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione
di tutti gli associati con le formalità ritenute
più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino
la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla
integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in
ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a
condizione che abbia riportato almeno la metà delle
votazioni conseguite dall’ultimo Consigliere effettivamente
eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il
Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla
prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei
Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio
Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno
svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che
dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il
Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere
convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua
nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione
dell’amministrazione ordinaria dell’associazione,
le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 15 - Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la
metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'Assemblea;
c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto
dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi
all'attività sociale da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si
dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e
l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei
soci.
Articolo 17 - Il Presidente
Il Presidente dirige l’associazione e ne controlla il
funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi
sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga
espressamente delegato.
Articolo 19 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili
nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi
previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo - 20 Il Rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio
dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio
consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che
riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
copia del bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio
e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
Articolo 22 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate
annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed
associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 - Sezioni
L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà
costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali.
Articolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i
soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio
arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione
Motociclistica Italiana.
Articolo 25 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati
aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta
dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per
oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione,
delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3.La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione che persegua finalità sportive.
Articolo 26 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano
le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione
Motociclistica Italiana a cui l’associazione è
affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Firma del Presidente
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