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Inviato: 24 Lug 2012 20:27
Confermo che "in quel caso" venga applicato il principio di cui all'art. 4 della Legge 689/81.
Cause di esclusione della responsabilità
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Il dovere in questione è quello di salvaguardare una persona da un reale e grave pericolo o comunque la presunzione di essere in tale stato.
A tal riguardo è più volte intervenuta anche la Corte di Cassazione dichiarando che il pericolo deve essere evidente ed eminente e l'utilizzo del veicolo è l'unico modo per porre rimedio alla situazione.
Ne cito una:
Di Corte di cassazione - sezione seconda civile sentenza n.7357 del 26 maggio 2007
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell’art. 4 L. 689/81, si applicano, ove sussistano i presupposti, le cause di esclusione delle responsabilità. In mancanza di una disciplina puntuale occorre fare riferimento alle norme previste dal codice penale in tema di cause di giustificazione. Il ricorrente, avendo adotto lo stato di necessità ex art. 54 c.p. di salvare sé stesso o altri da un pericolo grave alla persona, come unica causa di commissione dell’illecito costituito nel transito sulla corsia di emergenza, aveva l’onere di provarne la sussistenza. La prova non è stata fornita e a tal fine non è bastato neanche addurre una supposizione erronea della presenza dello stato di necessità, perché anche in questo caso l’errore sulla sussistenza di una causa di giustificazione va provato come si evince dal combinato disposto degli artt. 3 L. 689/81 e 59 c.p. in tema di esimenti putative.
Quindi in sostanza serve un certificato medico del P.S. che indichi un pericolo grave per la persona (es. Triage rosso o giallo, con bianco o verde già non c'è pericolo o presunzione di gravità).
In moto la vedo difficile da giustificare visto che la guida o il trasporto del passeggero mette a ulteriore repentaglio la sua vita.
Mi sono capitati casi di multe per eccesso di velocità dove le persone stavano bene e comunque non richiedevano alla pattuglia l'ausilio del 118 salvo poi (forse consigliate da amici o avvocati) recarsi al P.S. per farsi refertare.
I G.d.P. hanno sempre respinto l'opposizione (spesso condannando anche al pagamento delle spese di giudizio) poichè a loro avviso l'utilizzo del veicolo crea un ulteriore pericolo agli altri utenti in transito e poichè i referti triage erano sempre verdi o bianchi (mi è capitata anche gente che è andata al P.S. con triage bianchi che se ne è andata rifiutando le cure dopo appena 8 minuti).
Ultima modifica di almandithule il 24 Lug 2012 20:31, modificato 1 volta in totale