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Omologata o no? [cambio forche e mono rialzato]
13102093
13102093 Inviato: 9 Mar 2012 22:25
Oggetto: Omologata o no? [cambio forche e mono rialzato]
 

Salve ragazzi. Ho una moto 50 e volevo chiedervi se rialzo il mono e cambiando forche e piastre con un paio di quelle a stelo rovesciato rischio che la moto non sia più omologata? Cioè se faccio un incidente serio e il perito mi controlla la moto rischio che l'assicurazione si rivalga?
 
13102551
13102551 Inviato: 10 Mar 2012 1:25
 

Per quanto riguarda la rivalsa dell'assicurazione devi guardare cosa dice il tuo contratto assicurativo.
Per quello che riguarda il codice della strada, non saresti in regola:

Articolo 78 commi 3 e 4 CdS ha scritto:

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
13102748
13102748 Inviato: 10 Mar 2012 9:22
 

le sospensioni non credo rientrino tra le modifiche citate nell'articolo

se uno ha le sospensioni esauste è libero di ,anzi DEVE ,sostituirle !!

sospensioni migliori ,migliorano la sicurezza ..sempre da far montare a mecanici esperti

poi è davvero complicato contestare ad occhio sospensioni non originali
 
13103454
13103454 Inviato: 10 Mar 2012 13:55
 

Le sospensioni, come motore e freni, fanno parte delle cose elencate dall'articolo 78 C.d.S. Ergo se le sostituisci con modelli diversi da quelli d'origine sei passibile di multa.

Sì, anche se va a migliorare la sicurezza, è illegale. icon_neutral.gif
 
13104001
13104001 Inviato: 10 Mar 2012 17:30
 

Infatti, l'avevo immaginato. La nostra logica ovviamente è molto lontana dalla logica della burocrazia icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif

Grazie a chi ha risposto.
 
13130483
13130483 Inviato: 17 Mar 2012 11:23
 

Partiamo dal presupposto che per i 50ini l'art. 78 C.d.S. non si applica.

Difatti questi non sono muniti di carta di circolazione ma bensì di certificato di circolazione.

La sanzione per l'eventuale modifica è prevista dall'art. 97 C.d.S.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Per quanto riguarda la sostituzione delle molle e/o olio forcella non è previsto nessun aggiornamento (di nessun tipo di documento di circolazione, 50ino o moto che sia).

Cosa diversa se da una forcella a steli tradizionali si passa ad una a steli rovesciati, questo infatti implica anche la sostituzione delle piastre ed è quindi considerata una modifica (in alcuni casi potrebbe variare anche l'interasse del veicolo).

Per quanto riguarda il mono, anche se rialzato, non si considera modifica purchè omologato per quel veicolo.

Le parti soggette ad usura sono sostituibili anche con altre non originali, purché siano omologate per il veicolo su cui andranno installate.
 
13130697
13130697 Inviato: 17 Mar 2012 13:13
 

almandithule ha scritto:
Partiamo dal presupposto che per i 50ini l'art. 78 C.d.S. non si applica.

Difatti questi non sono muniti di carta di circolazione ma bensì di certificato di circolazione.

La sanzione per l'eventuale modifica è prevista dall'art. 97 C.d.S.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Per quanto riguarda la sostituzione delle molle e/o olio forcella non è previsto nessun aggiornamento (di nessun tipo di documento di circolazione, 50ino o moto che sia).

Cosa diversa se da una forcella a steli tradizionali si passa ad una a steli rovesciati, questo infatti implica anche la sostituzione delle piastre ed è quindi considerata una modifica (in alcuni casi potrebbe variare anche l'interasse del veicolo).

Per quanto riguarda il mono, anche se rialzato, non si considera modifica purchè omologato per quel veicolo.

Le parti soggette ad usura sono sostituibili anche con altre non originali, purché siano omologate per il veicolo su cui andranno installate.


Aspetta. Le cose elencate dal 78 (e quindi dal 72) non valgono per i ciclomotori? icon_eek.gif icon_eek.gif

E il nuovo libretto dei 50ini, quello collegato alla targa rettangolare, non è un libretto di circolazione? Non si considerano mezzi "targati" ora? eusa_think.gif
 
13133062
13133062 Inviato: 18 Mar 2012 10:56
 

Facciamo chiarezza.

L'art 72 C.d.S. prescrive i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli:

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

Come si può ben vedere si applica ai veicoli più comuni (eccezione dei rimorchi e delle macchine agricole/operatrici).

Il libretto di circolazione non esiste!

E' rimasto uso comune questo termine poiché prima veniva utilizzato, al posto dell'attuale modello, un vero e proprio "libretto".

Il documento di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole/operatrici è la carta di circolazione (Mod. MC 820 F).

Il documento di circolazione per i ciclomotori è il certificato di circolazione (Mod. MC 821 D).

Il numero del Modello e l'indicazione del tipo di documento sono in alto a sinistra sulla pagina 1.

Fino al 14/02/2012 per i ciclomotori si poteva usare il certificato di idoneità tecnica unitamente al vecchio "targhino" (il cui nome era contrassegno di identificazione per ciclomotori).

Il certificato di idoneità tecnica ad oggi è valido solo per le macchine agricole.

L'art. 78 parla di "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".

Non avendo il ciclomotore la carta di circolazione allora l'art. 78 C.d.S. non è applicabile.

E' invece da applicare il più specifico art. 97 C.d.S. "Circolazione dei ciclomotori".

Nello specifico il comma 6 Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

L'art. 52 stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei ciclomotori.

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
trasporto limitato al solo conducente.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonchè le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

L'art. del regolamento richiamato è il 198 che a sua volta richiama l'Appendice I.

1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di cui all'articolo 198 sono le seguenti:

a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore.
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del diffusore non deve superare 12 mm.
c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi facilmente alterabili.
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto serraggio.
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore.
g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse.
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque inamovibile.

Questo è quanto fu scritto all'epoca ma ritornando all'art. 198 si può notare che:

3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate o integrate dal ministro dei Trasporti e della Navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

Purtroppo non sono in possesso degli aggiornamenti e non sono in grado di postarli.

Ultimo appunto, l'utilizzo di dispositivi non omologati comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche il sequestro ai fini della confisca (art. 77 comma 3 bis ultimo periodo C.d.S.).

Spero di essermi spiegato icon_wink.gif .
 
13135556
13135556 Inviato: 18 Mar 2012 22:04
 

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Chiaro, grazie!!! 0510_five.gif
 
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