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Cambio di Contraente per la polizza assicurativa[stessa cu?]
12836160
12836160 Inviato: 28 Dic 2011 10:06
Oggetto: Cambio di Contraente per la polizza assicurativa[stessa cu?]
 

Ciao ragazzi ho una domanda da farvi.
Ho uno scooter 50cc con polizza assicurativa intestata a mio padre e che è scaduta nel mese di settembre di quest'anno.
La classe di assegnazione è la 5.

Ora vorrei sapere se posso cambiare contraente, per esempio passare da mio padre a mia mamma mantenendo l'attuale classe di merito, e quindi sfruttare l'attestato di rischio, oppure devo per forza continuare con mio padre per mantenere la classe, pena partire dall'ultima classe.

Grazie ragazziii
 
12836288
12836288 Inviato: 28 Dic 2011 10:49
 

se nn era già scaduta potevi crearne una nuova intestata a tua madre che avrebbe mantenuto la stessa classe di merito per il decreto bersani sul nucleo familiare.. credo avresti anche potuto postecipare l'inizio del contratto dopo la scadenza di quello vecchio...
a quel punto una volta scaduta quella di tuo padre nn l'avresti rinnovata e avevi già quella nuova bella e pronta...
così nn saprei dirti con certezza.. comunque credo nn ci siano problemi, con gli assicuratori a volte ci si riesce a mettere d'accordo...
 
12854258
12854258 Inviato: 3 Gen 2012 14:23
Oggetto: Re: Cambio di Contraente per la polizza assicurativa[stessa cu?]
 

boy ha scritto:
Ciao ragazzi ho una domanda da farvi.
Ho uno scooter 50cc con polizza assicurativa intestata a mio padre e che è scaduta nel mese di settembre di quest'anno.
La classe di assegnazione è la 5.

Ora vorrei sapere se posso cambiare contraente, per esempio passare da mio padre a mia mamma mantenendo l'attuale classe di merito, e quindi sfruttare l'attestato di rischio, oppure devo per forza continuare con mio padre per mantenere la classe, pena partire dall'ultima classe.

Grazie ragazziii


Ciao, perche' vorresti cambiare contraente? in base all'art 134 del Codice delle Assicurazioni, la classe di merito appertiene al proprietario del veicolo, il contraente non ha alcun diritto circa il mantenimento della classe di merito.
I premi vengono calcolati ad esempio oltre che sulla cilindrata anche sulla residenza del proprietario del veicolo, non e' vietato cambiare contraente, ma non ne vedo l'utilita'.
 
12854945
12854945 Inviato: 3 Gen 2012 17:50
Oggetto: Re: Cambio di Contraente per la polizza assicurativa[stessa cu?]
 

SalvatoreSpeed ha scritto:


Ciao, perche' vorresti cambiare contraente? in base all'art 134 del Codice delle Assicurazioni, la classe di merito appertiene al proprietario del veicolo, il contraente non ha alcun diritto circa il mantenimento della classe di merito.
I premi vengono calcolati ad esempio oltre che sulla cilindrata anche sulla residenza del proprietario del veicolo, non e' vietato cambiare contraente, ma non ne vedo l'utilita'.


..peccato che contraente e proprietario DEVONO essere la stessa persona, almeno nella stragrande maggioranza delle compagnie. La classe di merito non appartiene al veicolo ma al contraente di quella polizza, tant'è che se cambi veicolo la classe di merito rimane, viene solo rimodulata la tariffa in base al nuovo veicolo.
E' anche possibile cambiare contraente mantenendo la classe di merito se il contraente è nello stesso nucleo familiare e se è proprietario (o conproprietario) del veicolo.

Per favore non diamo notizie errate!

I premi vengono calcolati anche sul sesso del contraente, le donne spesso pagano meno.
Però cambiare contraente significa anche cambiare il proprietario del veicolo, ossia devi dare il passaggio di proprietà con relativi costi, se economicamente ne vale la pena.
 
12855141
12855141 Inviato: 3 Gen 2012 18:43
Oggetto: Re: Cambio di Contraente per la polizza assicurativa[stessa cu?]
 

matteom ha scritto:


..peccato che contraente e proprietario DEVONO essere la stessa persona, almeno nella stragrande maggioranza delle compagnie. La classe di merito non appartiene al veicolo ma al contraente di quella polizza, tant'è che se cambi veicolo la classe di merito rimane, viene solo rimodulata la tariffa in base al nuovo veicolo.
E' anche possibile cambiare contraente mantenendo la classe di merito se il contraente è nello stesso nucleo familiare e se è proprietario (o conproprietario) del veicolo.

Per favore non diamo notizie errate!

I premi vengono calcolati anche sul sesso del contraente, le donne spesso pagano meno.
Però cambiare contraente significa anche cambiare il proprietario del veicolo, ossia devi dare il passaggio di proprietà con relativi costi, se economicamente ne vale la pena.



Prima di scrivere, meglio capire chi si sta criticando e soprattutto studiare e leggere cosa che Lei non ha fatto per i seguenti motivi :

1) Codice delle Assicurazioni Private

Art. 134
(Attestazione sullo stato del rischio)
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al
contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente
con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro
quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore
secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1173.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di
inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine
di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati
contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed
individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato
di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni174.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in
cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato175.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica
già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo
nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non
possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale
del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un
diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la
responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più
sinistri177 .
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito178.

LEGGERE COMMA 3

2) Non confondere la Legge 2 Aprile 2007 n. 40 ( leggere anche l'Articolo di cui sopra al comma 4bis)

3) C'e' differenza tra ''ulteriore veicolo'' e quindi applicazione del comma 4 bis e l'attibuzione della classe di merito al proprietario ( comma 3)

Il contraente non DEVE essere identico al proprietario, puo' essere chiunque!!! la legge, se leggi, non lo vieta.

Infine, potresti andare a LEGGERE un qualsiasi fascicolo informativo di qualsiasi compagnia autorizzata dall'ISVAP alla RCA e vedere che le il premio viene calcolato principalmente sul proprietario, in alcuni casi di persolalizzazione...anche sul conducente..con le varie limitazioni di guida....

Cordiali saluti
 
12857463
12857463 Inviato: 4 Gen 2012 11:51
 

Leggo solo ora che contraente e proprietario possono essere diversi, e l'applicazione della tariffa dovrebbe essere legata solo ai dati del proprietario, ed ho visto con i miei occhi e sulla mia pelle (o meglio, sul mio portafogli) cambiare la tariffa anche in base al sesso!.

Però lo stesso esistono ancora tante compagnie che obbligano al fatto che le due figure siano coperte dalla stessa persona, anche perchè in caso di sinistro i cui danni superino il massimale di R.C. è il proprietario che deve rispondere in solido alla parte eccedente, non il contraente.

Di conseguenza, pur se la legge lo permette, non ci vedo una effettiva utilità pratica ad avere 2 figure diverse, perchè il premio è formato principalmente sui dati del proprietario ed i dati del contraente possono solo essere peggiorativi (economicamente perlando) rispetto a quelli del proprietario.

Oltretutto un contraente diverso da proprietario che vada a sostituire il veicolo assicurato, come "ricicla" la classe di merito se non intestando fisicamente il nuovo veicolo al proprietario del vecchio o essendo di lui convivente?
 
12857567
12857567 Inviato: 4 Gen 2012 12:12
 

Per avere una risposta alle tue domande devi leggere , studiare e capire il Codice delle Assicurazioni, la normativa isvap, il Codice Civile .... ed i fascicoli informativi delle compagnie...dovrei fare copia incolla di decine di articoli...

Una cosa pero' la scrivo... da quando un contratto stipulato tra privati e' gerarchicamente piu' forte delle Legge dello Stato?
La compagnia non puo' obbligare, o meglio se qualcuna ''obbliga''...basta conoscere la legge.
 
12857754
12857754 Inviato: 4 Gen 2012 12:55
 

E' inutile andare a leggere, studiare, capire, scervellarsi, alla fine conta solo il numero in fondo alla riga.

Primo perchè la stragrande maggioranza delle persone non è nè avvocato, nè notaio ma semplici e normali persone che nemmeno hanno la possibilità di avere accesso a tutte le normaltive che tu vai molto diligentemente a citare.

Secondo perchè con i numeri le compagnie "ti fanno fare quello che vogliono loro", o per lo meno ti spingono a rifiutare "perchè economicamente svantaggioso" la proposta di come vorresti fare tu la cosa.

Terzo perchè difficilmente si può andare a contestare questi numeri: io assicurazione ti faccio una proposta economica e tu sei libero di accettarla o meno; se voglio fare in modo che non la accetti, te la faccio talmente svantaggiosa che automaticamente mi dirai di no.

Quarto perchè (e mi ricollego al primo punto) se l'agente ti dice "o così o così" in pochi hanno le armi per controbattere.

Siamo in italia e (purtroppo) non comanda chi apre il portafogli...
 
12858119
12858119 Inviato: 4 Gen 2012 14:22
 

Sono veramente amareggiato dal quello che scrivi.
Tutte le informazioni le trovi comodamente on line, basta scrivere su google ''codice delle assicurazioni'' e leggere la parte inerente l'assicurazione obbligatoria e quella sui contratti..gli articoli non sono tanti...per quanto riguarda il codice civile, basta leggere l'art 2054 e gli articoli inerenti l'assicurazione..ovvero dal 1892 ... e seguenti... e poi c'e' la normativa isvap ...complicata lo ammetto..ma ma collegantoti sul sito isvap trovi anche le faq.
Io sono del settore.. e non scrivo a caso...
quello che tu affermi purtroppo in alcuni casi e' vero, ci sono molti intermediari che dovrebbero andare a zappare la terra..ammesso che ne siano capaci.. ma cio' non significa che l'assicurando si debba arrendere e non informarsi a dovere.
Bisogna chiedere piu' pareri, bisogna principalmente chiedere consulenze a Broker piuttosto che all'impiegato del monomandatario...che e' costretto a proporre solo prodotti di una sola compangia..( salvo plurimandato o collaborazioni in E per la RCA )
Per quanto riguarda le leggi, le compagnie non le possono derogare...tanto per farti un esempio, c'e' l'obbligo a contrarre...alcune volte gli assicurati ricevono per raccomandata la disdetta...ma gli assicurati non sanno che in base all'obbligo a contrarre, la stessa compagnia e' OBBLIGATA ad assumere il contratto ed alla tariffa ufficiale che deve essere resa nota...e non in base a tariffe fatte a caso ed a piacere...molti non lo sanno e non insistono...e cambiano compagnia...
 
12858863
12858863 Inviato: 4 Gen 2012 17:08
 

SalvatoreSpeed ha scritto:
Sono veramente amareggiato dal quello che scrivi.
Tutte le informazioni le trovi comodamente on line, basta scrivere su google ''codice delle assicurazioni'' e leggere la parte inerente l'assicurazione obbligatoria e quella sui contratti..gli articoli non sono tanti...per quanto riguarda il codice civile, basta leggere l'art 2054 e gli articoli inerenti l'assicurazione..ovvero dal 1892 ... e seguenti... e poi c'e' la normativa isvap ...complicata lo ammetto..ma ma collegantoti sul sito isvap trovi anche le faq.
Io sono del settore.. e non scrivo a caso...
quello che tu affermi purtroppo in alcuni casi e' vero, ci sono molti intermediari che dovrebbero andare a zappare la terra..ammesso che ne siano capaci.. ma cio' non significa che l'assicurando si debba arrendere e non informarsi a dovere.
Bisogna chiedere piu' pareri, bisogna principalmente chiedere consulenze a Broker piuttosto che all'impiegato del monomandatario...che e' costretto a proporre solo prodotti di una sola compangia..( salvo plurimandato o collaborazioni in E per la RCA )
Per quanto riguarda le leggi, le compagnie non le possono derogare...tanto per farti un esempio, c'e' l'obbligo a contrarre...alcune volte gli assicurati ricevono per raccomandata la disdetta...ma gli assicurati non sanno che in base all'obbligo a contrarre, la stessa compagnia e' OBBLIGATA ad assumere il contratto ed alla tariffa ufficiale che deve essere resa nota...e non in base a tariffe fatte a caso ed a piacere...molti non lo sanno e non insistono...e cambiano compagnia...


Tante belle notizie, tante giuste parole, tanti perfetti riferimenti normativi.
Ma la realtà purtroppo è ciò che anche tu scrivi nell'ultima parte del messaggio: tanti non lo sanno e non insistono.

Girala come vuoi, ribaltala mille volte, dacci anche una mano di vernice e poi di lucido, ma la situazione in italia purtroppo è questa.

Oltretutto devi considerare altre cose:
- in italia tanti ancora non hanno internet, oppure non hanno idea di cosa sia un motore di ricerca o di come si usi.
- in pochissimi sanno cosa sia un broker assicurativo.
- quella che tu chiami tariffa ufficiale è un parametro quasi impossibile da conoscere visto che a tutti gli effetti non esiste un listino ufficiale, anche perchè le variabili sono tante e stilare un listino è al limite dell'impossibilità, oltretutto le variabili considerate sono diverse da compagnia a compagnia (ad esempio alcune compagnie considerano anche marca modello e anno di costruzione, altre solo la cilindrata..)
- spesso subentra anche una scala sconti da applicare alla fantomatica tariffa ufficiale che sballa ancora la cosa.

E, last but not least,

- purtroppo in italia ci sono anche tante persone disoneste (e questo in ogni settore, non solo nel settore assicurativo) che speculano sull'ignoranza (vista come non conoscenza) della gente.

Ed il risultato è quello che si vede in giro: prezzi che vanno su e giù come capita, disdette senza motivo, proposte folli.

Io non ce l'ho con nessuno ma ce l'ho con tutti nel settore: questo perchè è più semplice (e forse anche remunerativo, perchè far passare un bilancio dall'attivo al passivo è un gioco da ragazzi..) distribuire il problema delle truffe su tutti piuttosto che combatterlo e reprimerlo. Capisco che sia triste, ma in italia adesso è così..
 
12858915
12858915 Inviato: 4 Gen 2012 17:23
 

Cercate di non deviare dall'argomento posto con la domanda iniziale del topic...
 
12859318
12859318 Inviato: 4 Gen 2012 18:58
 

Chi ha internet si puo' difendere meglio...questo e' vero.
Ad ogni modo, basta leggere sotto....


CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE


Art. 131
(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere
all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione
del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le
condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso
ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che
permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in
cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente169.
169 Comma inserito dall'articolo 8, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
[124]
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la
provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al
sottoscrittore del contratto170.
3. L'ISVAP determina, con regolamento171, gli obblighi a carico delle imprese e degli
intermediari.

Art. 132
(Obbligo a contrarre)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica
della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del
contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai
fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di
cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica
al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal
codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate
ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche
sistematiche nell'ambito delle attività di preprevenzione e contrasto delle frodi
nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni
di attuazione.



Per quanto riguarda il quesito iniziale...inerente il ciclomotore, ho gia' risposto...spero solo al fine di evitare confusione che si tratti un un ''''targa nuova'''....
 
13889468
13889468 Inviato: 30 Ott 2012 2:11
Oggetto: Problema assicurazione (intestatario/proprietario) [cu]
 

Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

Ciao a tutti,
vi spiego la mia situazione e vorrei avere qualche risposta che mi chiarisca un po il tutto.

Sono assicurato presso la Milano Assicurazioni, con un ciclomotore, fino a maggio 2013. l'attuale assicurazione ha come intestatario della polizza mio padre, mentre intestatario libretto sono io.

Voglio trasferire l'attuale assicurazione sulla mia moto, in quanto il motorino non lo userei più.
Un mese fa ho fatto il passaggio di proprietà della moto e l'ho intestata a me.

oggi vado per fare il passaggio di assicurazione da ciclomotore a moto e mi dicono che INTESTATARIO polizza e PROPRIETARIO moto devono essere la stessa persona. Perchè? è vero? deve essere per forza così?

Mi scoccia davvero tanto andare a pagare ancora 100 euro per trasferire la proprietà a mio padre quando un mese fa l'ho messa a mio nome.. A saperlo non lo facevo direttamente a nome suo?? In motorizzazione non "capiscono" il mio "errore" e mi cambiano intestazione gratis? è passsato precisamente 1 mese...

Attendo risposta... Grazie mille!! 0510_help.gif 0510_help.gif 0510_help.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif
 
13889599
13889599 Inviato: 30 Ott 2012 8:46
 

Aspetta,stai dicendo che vorresti trasferire l assicurazione del motorino alla moto?
A me hanno risposto che sono due classi distinte,ciclomotori e motocicli,non possono favorire della stessa copertura assicurativa,come se fosse auto-moto.
Fammi sapere se ti fanno tenere la stessa classe di merito del motorino sulla moto
 
13889743
13889743 Inviato: 30 Ott 2012 9:50
 

Si per la classe di merito non c'è problema, il trasferimento me lo fanno, solo che hanno trovato questo problema dell'intestatario e adesso io devo andare a fare il trapasso a nome di mio padre... come uno scemo.. solo xkè il libretto deve essere intestato all'intestatario dell'assicurazione.

il trasferimento me lo fanno fare tranquillamente, pago la differenza ( 10 euro ) e mi assicurano la moto al posto del motorino..
 
13889811
13889811 Inviato: 30 Ott 2012 10:19
 

Ciò che ti ha detto la Milano è corretto.
L'anomalia era sul ciclomotore, in quanto il premio doveva essere calcolato sui
tuoi parametri e non su quelli di tuo padre. Evidentemente quando hai preso il ciclomotore
ti hanno agevolato con questo trucchetto che anni fa era possibile, oggi non più!!
 
13889823
13889823 Inviato: 30 Ott 2012 10:25
 

ah 0510_sad.gif 0510_sad.gif
quindi mi tocca per forza intestare la moto a mio padre...
Però prima era possibile, e ora no, come mai??
Ma dite che siccome l'ho fatto un mese fa in motorizzazione, ho qualche possibilità che me lo facciano gratis oppure devo ripagare i bollettini senza speranza? 0510_sad.gif
 
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