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Copertura assicurativa nei 15 giorni dopo la scadenza della polizza
Scritto da SSMANETTA65 - Pubblicato 22/02/2013 10:48
Finalmente una buona notizia... la copertura assicurativa si protrae per 15 giorni dopo la scadenza della polizza

Ciao tingamici. Mi ricollego all'articolo "Assicurazioni: stop tolleranza 15gg dopo la scadenza" scritto da prussianblue e pubblicato Lunedì 19 novembre 2012.

Ho recentemente appreso che, contrariamente a quanto comunicato tempo fa, le assicurazioni continuano a coprire i danni relativi alla RC fino al 15° giorno successivo alla scadenza della polizza, fino alla stipula di quella nuova. Lo dice in una sua nota l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Se non voglio rinnovare una polizza r.c. auto alla scadenza, quanto tempo prima devo comunicarlo ed in che modo?

Dal 1° gennaio 2013 non c'è più l'obbligo di comunicare alla compagnia che non si intende rinnovare il contratto grazie alle novità introdotte dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Infatti, i contratti r.c. auto si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. La copertura assicurativa prevista dal contratto scaduto continua ad operare non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, fino alla stipulazione della nuova polizza.

Le compagnie, inoltre, per i contratti con clausole di tacito rinnovo stipulati prima del 20 ottobre 2012, devono comunicare per iscritto ai contraenti, con almeno 30 giorni di anticipo, la perdita di efficacia di tali clausole.

 

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Commento di: robyracing46 il 23-02-2013 09:41
si, ma ho sentito dire più volte che ai controlli delle fdo ti fanno problemi lo stesso.
Commento di: marco_mas il 23-02-2013 11:02
le fdo posso fare tutti i problemi che vogliono, ma la legge è una ed è scritta in modo chiaro! Wink grazie SSMANETTA65, post molto utile e chiarificatore.
Commento di: yuri750 il 24-02-2013 08:54
A quanto ne so io è così da un po' di anni. Comunque la polizza si protrae fino a 15 gg dopo la scadenza ma se vai in giro dal 1º al 15º di questi giorni comunque per le fdo sei fuori legge. Questa cosa credo sia fatta perchè può capitare, anche a chi è in buona fede, di dimenticarsi della scadenza dell'assicurazione, in questo modo, in caso di incidente causato dal "dimenticante", viene comunque tutelato l'altro coinvolto nell'incidente previo pagamento della quota assicurativa annuale da parte del ritardatario. Se così non fosse, anche un giorno dopo la scadenza, chi deve essere risarcito non vedrebbe un euro. Capite bene che questa dinamica è comune, perche a tutti può capitare di dimenticarsi.
Lamps
Commento di: chiadu14 il 25-02-2013 13:34
le FDO non ti fanno la multa per mancata assicurazione, ma per mancata esposizione/possesso (nel caso della moto) del tagliando. Mi è capitato... ero assicurata ma non avevo cambiato il tagliando... ho dovuto portare in caserma entro 7gg il tagliando valido... ma mi è sempre costato una 60ina di € (contro svariate centinaia se non fossi stata assicurata o se non fossi stata nei famosi 15gg di copertura).
Commento di: daniel_aprilia il 23-02-2013 19:04
Scusate la stessa cosa vale anche per le rca moto?
Lamps
Commento di: danivol il 24-02-2013 07:07
Riguarda la circolazione di tutti i veicoli a motore e dei natanti, quindi, compresi i motoveicoli!
Commento di: daniel_aprilia il 24-02-2013 17:12
Ok grazie
Commento di: Peve il 24-02-2013 17:10
Bisogna stare comunque attenti, se vieni fermato dalle FDO non è che ti fanno "dei problemi" ti fanno proprio un bel multone per circolazione senza assicurazione e credo ci sia anche il sequestro del mezzo. La copertura assicurativa per i 15gg dopo la scadenza è SOLO un accordo tra l'assicurazione e l'assicurato, NON sostituisce in nessun modo l'assicurazione ai termini di legge per la circolazione.

Saluti, Andrea
Commento di: danivol il 24-02-2013 18:36
Non è un accordo tra assicuratori!
Il Ministero dell' Interno,con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 ha ribadito:

“Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli
180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno
assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente
contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza
dello stesso.” Leggi
Commento di: Peve il 25-02-2013 13:58
Errore mio, chiedo scusa. Sono rimasto indietro Smile :)