ninja78 ha scritto:
secondo voi posso fare ricorso e adesso vi spiego il perchè riportando esattamente quello mi hanno scitto sul verbale:
ha violato la norma del codice della strada dlgs 285/92 e successive modifiche art 100 comma 9-11
perchè alla giuda del suddetto veicolo circolava con direzione bergamo, avendo la targa posizionata in violazione a quanto prescitto dall'art 258 del regolamento (dpr 495/92 e successive modifiche).infatti la stessa presentava una inclinazione all'indietro superiore a 30° rispetto alla perpendicolare al suolo
bhe secondo me art 258 del codice della strada non esiste neanche del DPR 495/92 E SECONDO VOI?!
si parla di art.258 del REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE del codice della strada..
Citazione:
Art. 258. - Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (art. 100 C.s.).
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti :
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360x110 mm (1), collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
1) formato A: 520x110 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 297x214 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli (1):
1) formato A: 486x109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336x202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) ( fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340x109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/s, III.4/t, III.4/u) (1);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165x165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/v) (1).
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e) (1).
(1) Così modificato dall'art. 2, d.P.R. 4 settembre 1998 n. 355 e dal d.P.R. 24 novembre 2001 n. 474 .
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
comunque, secondo me, potresti ricorrere in quanto il verbale cita l'articolo SBAGLIATO....nel 258, la parte che riguarda la moto parla del posizionamento della targ per quanto riguarda il fatto che deve STARE DIETRO ALLA MOTO...
l'inclinazione viene trattata nel 259...
Citazione:
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).
(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
in base all'articolo che ti è stato contestato sul verbale non hai commesso alcuna infrazione....senti un avvocato che secondo me puoi ricorrere e vincere...
ps: quando si dice che sono loro i primi a non conoscere il codice....