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Citazione:
Ogni automobilista ha un’antipatia totale verso i parcheggi a pagamento: con le cifre che girano oggi, lasciare l’auto anche soltanto qualche ora può costare davvero caro. Ma una nota lieta in mezzo a tutto questo c’è: in caso di danneggiamento o furto, è sempre il gestore che ne risponde. Lo ha stabilito con una recente sentenza la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che ha dato ragione ad un automobilista a Roma rimasto vittima di un’esperienza simile.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non conta se all’ingresso del parcheggio ci sia l’insegna “incustodito”: la scritta porta esclusivamente a una limitazione di responsabilità che configura, in base alle norme, una "clausola vessatoria" a danno del consumatore. Questa per poter avere effetto va sottoscritta dal contraente-consumatore in modo separato, cosa che non accade in nessun parcheggio a pagamento d’Italia. Tutto ciò pena la nullità: con il pagamento, infatti, si istaura un accordo tra automobilista e gestore che giocoforza rende il secondo responsabile del mezzo. La responsabilità ricade quindi sempre sul gestore.
Dunque chi dovesse trovarsi in questa particolare situazione deve rivolgersi subito alla propria compagnia assicurativa, che alla luce della Sentenza ha tutta la facoltà di richiedere il risarcimento del danno al gestore. Non solo, quasi sempre i parcheggi a pagamento sono dati in concessione dal Comune a dei privati. In base alla sentenza, se anche il regolamento comunale solleva da ogni responsabilità il concessionario del parcheggio a pagamento dove avviene il furto o il danneggiamento, l’assicurazione dell’automobilista può comunque ottenere il risarcimento in base a quanto stabilito dal giudice. Per ogni informazione in più è sempre buona cosa chiedere alla propria Compagnia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non conta se all’ingresso del parcheggio ci sia l’insegna “incustodito”: la scritta porta esclusivamente a una limitazione di responsabilità che configura, in base alle norme, una "clausola vessatoria" a danno del consumatore. Questa per poter avere effetto va sottoscritta dal contraente-consumatore in modo separato, cosa che non accade in nessun parcheggio a pagamento d’Italia. Tutto ciò pena la nullità: con il pagamento, infatti, si istaura un accordo tra automobilista e gestore che giocoforza rende il secondo responsabile del mezzo. La responsabilità ricade quindi sempre sul gestore.
Dunque chi dovesse trovarsi in questa particolare situazione deve rivolgersi subito alla propria compagnia assicurativa, che alla luce della Sentenza ha tutta la facoltà di richiedere il risarcimento del danno al gestore. Non solo, quasi sempre i parcheggi a pagamento sono dati in concessione dal Comune a dei privati. In base alla sentenza, se anche il regolamento comunale solleva da ogni responsabilità il concessionario del parcheggio a pagamento dove avviene il furto o il danneggiamento, l’assicurazione dell’automobilista può comunque ottenere il risarcimento in base a quanto stabilito dal giudice. Per ogni informazione in più è sempre buona cosa chiedere alla propria Compagnia.
il comune che ti fa pagare le strisce blu, può esser considerato GESTORE DEL PARCHEGGIO? ed in caso, si possono chiedere danni?