Scusate l'intromissione ma mi pare che stiate volando su troppe fantasie, la realtà è ben diversa. Non voglio fare il guastafeste ma questi discorsi (permettetemi di dirvelo senza polemica) sono un po' aria fritta, tutto dipende ed è legato (a filo doppio) alle condizioni contrattuali che il nostro amico ha sottoscritto all'atto di contrarre la polizza di assicurazione.
Potrebbero esserci franchigie o scoperti che vengono detratti (sempre) sia in caso di furto (totale o parziale) che di sinistro, specie se i danni superano il valore nominale di mercato della moto, quindi solo leggendo attentamente tali condizioni (quel foglio, o quei fogli aggiuntivi sempre scritti a caratteri più piccoli...) si può capire cosa ci si può aspettare.
Ci sono in più altri aspetti da non trascurare affatto.
Primo, con le stangate che le assicurazioni prendono a causa delle truffe ormai quasi nessuna paga più dietro presentazione di preventivo ma pretende come minimo la presentazione della fattura di acquisto dei ricambi (col rischio comunque di vedersi detratto anche il valore dell'iva) se l'importo è molto rilevante e supera, come dicevo, il valore commerciale della moto anche se è nuova, non parliamo poi della mano d'opera che necessariamente va su una fattura complessiva di riparazione e troppo spesso, date le cifre, i proprietari non possono sostenere tali spese (ne riparo di moto incidentate, e a volte per questo motivo mi restano sul groppone anche per 6-8 mesi...).
Secondo, l'assicurazione, di fronte a un danno superiore al valore commerciale del veicolo, invocherà il “principio di antieconomicità della riparazione” il che significa che se la riparazione del veicolo costa più del suo valore offrirà una somma pari al valore reale (commerciale) del veicolo (e basta). Ovviamente se il valore del veicolo è superiore offrirà il costo delle riparazioni. Il problema è che le compagnie, argomentano su quanto esposto nell’art. 2058 cod. civ. che è leggermente controverso e si aggrappano all'interpretazione della norma contenuta in esso; infatti la norma contenuta dice che il danneggiato possa chiedere il risarcimento
in forma specifica, qualora questo sia
in tutto o in parte possibile.
La stessa norma prosegue tuttavia precisando che il risarcimento possa essere disposto solo “
per equivalente”, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti “
eccessivamente onerosa” per il debitore. Che significa?
Significa che accade che le compagnie assicurative implicitamente considerino “eccessivamente onerosa” un’eventuale riparazione del veicolo
che costi più del valore che il veicolo stesso avrebbe avuto sul mercato prima del sinistro e rigettino la richiesta di risarcimento ovvero offrano, al massimo, il corrispondente valore commerciale del veicolo.
L'unica soluzione? Rivolgersi ad un Giudice di Pace, meglio se tramite un avvocato, perchè ci sono alcune sentenze che possono giocare a favore (precedenti accoglimenti di tali richieste).
Un'altra considerazione, questa volta a riguardo della (eventuale) radiazione per utilizzare la moto in pista. Dal 27 aprile 2006 a fronte del D.Lgs. 149/2006 (G.U. 86 del 12.04.2006) è stata soppressa la radiazione di un veicolo “per circolazione definitiva ed esclusiva su area privata” (che era l'escamotage per utilizzare un veicolo "solo pista"); da quella data non è più possibile perchè la cancellazione dal PRA a richiesta sarà possibile solo con le causali “demolizione”, “distruzione”, o “definitiva esportazione” (quest'ultima implica che il veicolo venga venduto all'estero).
Spero di avervi fornito delle informazioni utili, alla prossima.