SalvatoreSpeed ha scritto:
Codice della Strada
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 se si tratta di autoveicoli, o da euro 38 a euro 155 se si tratta di motoveicoli.
Per assicurare questi veicoli e' meglio rivolgersi a degli specialisti e non affidarsi al primo intermediario che si trova sull'elenco telefonico!!!
Tanto per fare un esempio, molti intermediari non sanno...o dimenticano che vi e' una '''diatriba'' circa la revisione periodica...ovvero... questi veicoli sono '''atipici''' quindi la revisione va svolta annualmente, in base ad un decreto ministeriale....va svolta a cadenza biennale...poi c'e' tutta una serie di adempimenti..... come ripeto, meglio rivolgersi a degli specialisti!!
io non la so così e secondo me la diatriba non c'è.
o meglio i veicoli atipici devono andare alla revisione ogni anno.
ma quello che fa fede per tutti i veicoli è quanto indicato sulla carta di circolazione, e pertanto mantengono la classe di appartenenza attribuita all'immatricolazione.
i veicoli atipici per quanto ne so io sono quelli radiati d'ufficio e per i quali si è provveduto alla reimmatricolazione grazie al loro interesse storico e collezionistico.
questi devono andare alla revisione ogni anno.