Mirkoxx80 ha scritto:
ma su quale criterio ti fanno una multa di 500 euro o di 2000? in base alla velocita?
Grifo ha scritto:
A caso
il giudice estrae da un bussolotto i vari importi
L’art. 195 del cds spiega che la una sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 22,00 ed il limite massimo generale di euro 9.357,00.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art. 198 (chi con una azione od omissione viola piu' norme o la medesima norma più volte è punibile con la sanzione più grave aumentata fino al triplo) , ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (le sanzioni sono aggiornate ogni due anni su base dati ISTAT).
Il successivo art. 202 stabilisce come (presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario) e quando è possibile pagare in misura ridotta.
Per le violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie (es. ritiro o sospensione patente/carta circolazione ecc.) il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
L'articolo continua elencando una serie di casi specifici in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.In questi casi il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
N.B. Il pagamento della sanzione preclude la possibilità di fare ricorso.
Se entro il termine di 60 gg. non è stato presentato ricorso o effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
Seguitando a non pagare, la riscossione avviene secondo quanto previsto per le imposte dirette, cioè con l’iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all’esattore incaricato per la riscossione. Entro 5 anni dalla consegna/notifica della contravvenzione - e comunque entro 2 anni dalla consegna del “ruolo” all’agente per la riscossione - si può ricevere una cartella esattoriale, a cui può seguire il pignoramento.