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Posti di blocco, alcoltest, drogatest [e mancato stop: info]
8567617
8567617 Inviato: 27 Set 2009 15:52
Oggetto: Posti di blocco, alcoltest, drogatest [e mancato stop: info]
 

Ciao a tutti, avevo una domanda; se una persona non si ferma ad un posto di blocco dei carabinieri, perchè magari è sotto l'effetto di droga, e decide di saltare il posto di blocco, ma poi viene lo stesso fermato che cosa gli succede?
E se poi viene fermato e gli fanno lo stesso il test della droga cosa gli capita?
Grazie mille! se qualcuno potesse rispondere.. eusa_think.gif
 
8568040
8568040 Inviato: 27 Set 2009 17:39
Oggetto: Re: Posti di blocco, alcoltest, drogatest,
 

Jacopo10 ha scritto:
Ciao a tutti, avevo una domanda; se una persona non si ferma ad un posto di blocco dei carabinieri

Se parli di un posto di blocco vero e proprio, gia' qui cadi in un reato di tipo PENALE (droga, alcol o meno)
 
8568133
8568133 Inviato: 27 Set 2009 18:01
 

se non ti fermi al posto di blocca, rientra nel reato di "resistenza a pubblico ufficiale"
reclusione da 6 mesi a 5 anni, art 337 codice penale

a questo devi aggiungere le sanzioni amministrative e penale per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

art 187 cds

Citazione:
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.


1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1». E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.


1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente
articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.
 
8575044
8575044 Inviato: 28 Set 2009 19:25
 

L'art. 337 del Codice Penale dice:
"Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Io non credo che il non fermarsi a un posto di blocco costituisca sempre e necessariamente reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche se certamente lo è in alcuni casi. Ad esempio, se alla vista di un posto di blocco io inverto la marcia e cerco di scappare, credo sia difficile sostenere che ho usato violenza o minaccia. Ovviamente posso sbagliare, anche perché di diritto penale non so niente, mi limito a leggere l'articolo.

Quando il fatto non costituisce reato, per chi non non si ferma a un posto di blocco è prevista una sanzione da 1227 a 4112 euro (senza il beneficio del pagamento in misura ridotta), ai sensi dell'art. 192 del CdS..
Va anche detto che c'è differenza fra un vero e proprio "posto di blocco" e l'ordine di fermarsi impartito dalle forze dell'ordine, il mancato rispetto di quest'ultimo è punito con una sanzione da 78 a 311 euro (sempre senza il beneficio del pagamento in misura ridotta).

Ovviamente, queste sanzioni si aggiungono alle conseguenze delle altre infrazioni e reati eventualmente commessi (guida sotto l'influenza dell'alcool o qualunque altra cosa).
 
8575733
8575733 Inviato: 28 Set 2009 20:15
 

si lance, ci avevo pensato anche io

comunque ho letto questa cosa

la giurisprudenza ritiene configuri il reato in esame:
la fuga in auto per forzare un posto di blocco
la fuga in auto attuata con fulminei testacoda
la fuga in auto effettuata con modlaità tali da mettere in pericolo gli inseguitori, come lo sterzare improvvisamente
la fuga di chi mette improvvisamente l'auto in moto al fine di costringere l'agenete che si era aggrappato allo sportello a desistere dall'ainseguimento

comunque vedrò di fare qualche ricerca 0509_si_picchiano.gif
 
8575910
8575910 Inviato: 28 Set 2009 20:30
 

Resistenza a pubblico ufficiale – posto di blocco – fuga all’intimazione dell’alt – comportamento omissivo – sussistenza [art. 337 c.p.]

Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del conducente di un ciclomotore che, non fermandosi all'alt intimatogli dai carabinieri, fugge percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico, determinando così una situazione di generale pericolo e una minaccia indiretta alla regolare esplicazione della pubblica funzione.

L'addebito mosso all'imputato è di non avere ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con paletta d'ordinanza e di essersi dato a precipitosa fuga ad altissima velocità per le strade strette del centro storico, ponendo così in pericolo l'incolumità dei militari e dei terzi utenti della strada.

Il giudice a quo ha ritenuto di non ravvisare in tale condotta gli estremi della resistenza, non avendo l'imputato posto in essere alcuna "attività minacciosa o violenta all'indirizzo dei militari operanti per opporsi a costoro mentre compivano un atto dell'ufficio"; ha aggiunto inoltre che si sarebbe dovuto pervenire ad opposta conclusione "ove l'imputato per forzare il posto di blocco avesse diretto il veicolo contro i CC. che intendevano fermarlo".

Tali argomenti, come rilevato dal P.M. ricorrente, non fanno buon governo della norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p., la quale non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale.

Ed invero, ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività del pubblico ufficiale.

Con particolare riferimento alla fuga, è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e, quindi, non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sembra essere accaduto nel caso di specie, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito d'interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio. Il L., infatti, non fermandosi all'alt intimatogli, si dette alla fuga percorrendo ad alta velocità le strette vie del centro storico di Palermo, frequentate da molta gente, e determinando così una situazione di generale pericolo, concretizzatasi in una minaccia indiretta che ostacolò la regolare esplicazione della pubblica funzione.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, perché, alla luce di quanto innanzi esposto, riesamini il caso.

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In proposito si segnala una recente presa di posizione sempre della Corte d’Appello di Milano Sez. II, 4-05-2006, S.C., che, riferendosi espressamente ad una situazione nella quale il soggetto non abbia adempiuto all’obbligo di rispettare l’alt imposto dalle forze dell’ordine, ha evidenziato come “Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) la condotta del soggetto che alla guida di un ciclomotore senza indossare il casco, non ottempera all'alt intimato dai vigili e si dà alla fuga”.

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Ancor prima la S.C. ebbe ad affermare che “Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo” (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 14-07-2006, n. 41936 (rv. 235535), C.G.).

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Deriva, dunque, dalla breve ricognizione giurisprudenziale che precede, la considerazione che elementi idonei a configurare il reato di cui all’art. 337 c.p., in situazioni del tipo di quella oggetto della pronunzia della Corte di Cassazione, devono essere individuati:

1. nell’atto legittimo del p.u., nell’esercizio delle di lui funzioni;
2. nella reazione del soggetto destinatario della condotta del p.u., che, al volante di un’autovettura, concreti una situazione generale di pericolo, esorbitando i limiti connessi alla fuga un senso stretto;
3. nella circostanza che la situazione di pericolo non si debba necessariamente indirizzare nei confronti del p.u., ma, come detto, possa attingere e coinvolgere anche terzi estranei;
4. nella idoneità dell’azione illecita del singolo ad impedire l’esecuzione dell’atto del p.u..

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La fuga che non si risolva, pertanto, in una mera resistenza passiva ed esorbiti tale atteggiamento, sia dal punto di vista psicologico, che materiale, venendo a concretizzare un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, ma un guadagnando la impunità, rimane, quindi, situazione che non sfugge alla previsione dell’art. 337 c.p. (Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 26-06-2003, n. 35125, Graziotti, Riv. Pen., 2004, 915).

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praticamente, da quel che ho capito:

se scappi senza forzare il posto di blocco, e senza mettere in pericolo altra gente....non è resistenza a pubblico ufficiale

in altri casi si!

giusto?
 
8576777
8576777 Inviato: 28 Set 2009 22:05
 

Anch'io l'ho capita così.
 
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