mi pare diritti intelletuali durino 25 anni, ma non ne sono sicuro..... credo che la diffida fosse un atto dovuto , la fotocopia per uso privato credo sia consentita .... accidenti agli avvocati
La legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) stabilisce che le opere tutelate possono essere riprodotte nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, prevedendo per i responsabili dei punti o centri di riproduzione, l’obbligo di corrispondere agli autori ed editori delle opere protette, un compenso per ogni pagina delle stesse riprodotta, attraverso fotocopia e/o xerocopia o altra forma di riproduzione.
Le pagine di introduzione e la prefazione sono parte integrante del testo, e quindi il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l’introduzione, la prefazione, l'indice e la bibliografia.
La legge non prevede alcun limite di tempo e la riproduzione ripetuta, che dia luogo alla fotocopiatura oltre il limite del 15%, non è consentita. Concorre nell’illecito la copisteria che sia consapevole della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15%.
Per le riviste elettroniche valgono i principi generali previsti dalla legge sul diritto d'autore, che comportano la necessità di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico. Per esse non si applica l’autorizzazione prevista per l’uso personale entro il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema simile, in quanto non è lecita la riproduzione da file a carta.
.....e questo è il quanto....se volete informazioni più dettagliate (se ce ne fosse ancora bisogno) cliccate sul sito della S.I.A.E.....
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