Tuthmosi ha scritto:
Errore, dovresti leggere anche l'articolo successivo, con particolare attenzione al secondo comma. Te lo riporto per comodità:
Art. 181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica (*) e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.(*)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
(*) Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, è stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24. Limitatamente a detto contrassegno, con la stessa disposizione cessa l'obbligo per i conducenti di motocicli di portarlo con sé.
Quindi?