claboy ha scritto:
ti spiego direttamente la questione così evitiamo incomprensioni.
A dicembre feci un incidente, per colpa del quale mi vennero notificate (a gennaio) due multe (fatta un po' con cattiveria la cosa....a livello umano) che prevedevano una decurtazione di 5 e 6 punti. A fine febbraio pagai le due multe...e controllando i punti sulla patente ieri mi hanno scalato 5 punti, e oggi 6, quindi me ne restano 9. Il problema è che io sono neopatentato, quindi dovrebbero scalarmi il doppio dei punti e ahimè....arrivare ad un totale di 22 con ritiro della patente, solo che me ne hanno scalati solo 11. Volevo quindi sapere se c'era una minima possibilità di ''salvarmi'' oppure il peggio è inevitabile.
Ah.... Bisognerebbe sentire le nostre F.d.O.....
Ma potresti anche essere incappato in un errore burocratico, per il quale non si sono accorti del fatto che tu fossi neopatentato.
In tal caso eviterei di andare a ricordarglielo.....
Anche io ero restato a quanto diceva ghierto32, vengono automaticamente raddoppiati all'atto della decuratazione.
Anzi, in rete ho trovato questo, è un estratto della Circolare 12 agosto 2003 (N. 300/A/1/44248/109/16/1)
"Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti."
Citazione:
E’ utile sapere che l’accertamento della violazione, anche quando prevede, fra le pene accessorie, la decurtazione di punti della patente, non è un fatto contestuale o immediato alla violazione stessa.
Ciò in quanto, secondo l’art. 126 Codice della Strada, l’agente che ha accertato la violazione si premura a darne notizia, entro 30 giorni, all’apposita anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ma ciò non basta, da sola, per procedere alla decurtazione dei punti, che avvengono quando la posizione del trasgressore si sia conclusa, ovvero, con il pagamento della sanzione amministrativa, o quando, in sede di ricorso, il contravvenzionato abbia perso, in tutti i gradi di giudizio, la sua opposizione alla multa, o, infine, quando siano trascorsi i termini per ricorrere avverso il procedimento stesso.
Questo passaggio è importante al fine di tranquillizzare coloro che, una volta multati, credono di dover rinunciare alla patente dal giorno dopo, in quanto, il Legislatore ha previsto tutti quei casi in cui l’eccesso di zelo di un agente, l’errore di un pubblico ufficiale, una situazione dubbia da poter dimostrare, possa, nelle sedi più opportune, riabilitare il cittadino e limitare al minimo le conseguenze che la violazione potrebbe avere nella decurtazione della patente o nel ritiro della stessa.
Quindi teoricamente una volta concluso l'iter e pagate le multe ti vengono sottratti i punti. Quella che ti hanno mandato dovrebbe essere la conmunicazione dei punti connessi agli articoli che hai violato.
Forse, e dico forse, può darsi che quando verra applicata la decurtazione, verranno automaticamente raddoppiati.....
Comunque la circolare dice anche questo:
Citazione:
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l'applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest'ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
Tutori dell'ordine.....