Grifo ha scritto:
Peccato che hai sensi dell'Art. 53 dello stesso D.Lvo le norme ivi contenute non si applicano per i dati raccolti da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
Pertanto il G.d.P. non si è dimenticato, ma non poteva utilizzare il D.Lvo. 196/03.
Stesso articolo di cui sopra ” C.1°……non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli ….. 13 (informativa) …….;”
almandithule ha scritto:
Puo essere infatti il caso dove un'autovettura attraversa con il rosso perchè costretta a lasciare strada ad un veicolo in emergenza (Ambulanza, Polizia, VVFF ecc.), questa allora sarebbe "immortalata" ma non sanzionabile in quanto l'infrazione è avvenuta nell'adempimento di un dovere (vedi art. 4 legge 689/81).
Giusto appunto ho portato questo esempio.
Nel caso che ti indicavo non ci sono gli elementi per le finalità di repressione o accertamento di reati o sanzioni.
I dati del veicolo vengono però comunque immortalati.
Per questi casi si rientra comunque nel campo di applicazione del D.Lvo 196/03 e pertanto deve essere data informazione agli utenti.
Non riesco purtroppo a ritrovare la circolare del Ministero dell'Interno che spiegava quanto ti ho descritto (non è una mia interpretazione ma ho solo riportato quanto espresso).
Oltremodo l'art. 53 del D.Lvo 196/03 parla di reati.
Nel norme al C.d.S. non sono da considerarsi reati ma sanzioni amm.ve (cosa ben diversa da un delitto o da una contravvenzione).
Sempre per quanto riguarda il D.L. 117/07 non trova applicazione in quanto già una norma precedente poneva l'obbligo della segnalazione dell'apparecchiatura (una mera telecamera che non necessita quindi di omologazione) anche quando utilizzata per il rilevamento delle violazioni dell'art. 148 C.d.S. ovvero l'art. 4 della legge 168/02.
Questa legge, antecedente al d.lvo 196/03, poneva già l'obbligo del preavviso all'utenza (perchè appunto non trattasi di reati e comunque non sempre di sanzioni comminabili) in ottemperanza a quanto disposto dalla legge sulla privacy 675/96.
Grifo ha scritto:
Sebbene la sentenza riguardi una violazione contestata anteriormente all’introduzione dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 201 del Codice della Strada resta attuale, in ogni caso, l’affermato principio secondo il quale “la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative. - (Sezione Seconda Civile, Presidente e Relatore M. Spadone)”
E’ citata nella maggior parte dei successivi ricorsi avverso il Photored
Che venga citata ne sono certo, ma che sia applicabile non lo sono affatto.
Il principio della Corte Costituzionale si basava sul fatto che non avendo prove certe dell'avvenuto impegno dell'intersezione semaforica (perchè carenti di fonti di prova per la contestazione differita, 1 sola foto, e perchè non applicabile il 2700 C.C. per assenza dell'accertatore) non si aveva la certezza di poter applicare il comma 3 dell'art. 146 invece del comma 2 per il solo superamento della striscia di arresto.
Il problema adesso non si pone (e molti G.d.P., vedi quello di Taranto LINK, ti posso garantire se ne sono resi conto leggendo le nuove omologazioni e guardando le fonti di prova) perchè appunto vengono impressi più fotogrammi o in alcuni casi un filmato.
Oltretutto vi era anche una precedente sentenza della Cassazione, la 23301 del 17/11/2005, che aveva già espresso questo concetto.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla luce di quanto espresso dai giudici, aveva quindi revocato le omologazioni e aveva emesso bando per riemetterne di nuove.
Nel 2004 solo alcune delle vecchie apparecchiature sono risultate adeguate allo scopo che ho indicato e per queste sono state emesse le nuove omologazioni.
Quindi molte apparecchiature prima in uso sono state dichiarate adesso non più utilizzabili.
Link a pagina di Osimonews.it
P.S.
Grifo ha scritto:
Scusami almandithule se mi permetto di controbattere alcune tue affermazioni:
almandithule ha scritto:
Grifo il D.L. 117/07 non c'entra nulla perchè appunto parla di rilevatori di velocità.
Grifo ha scritto:
L’ho anche specificato, perdonatemi se non sono stato chiaro.
Grifo ha scritto nel post# 4531724:
Alla luce di quanto sopra, sembra che l’obbligo di segnalazione sia riservato esclusivamente alle apparecchiature per il rilevamento della velocità.
Mi sono espresso male, scusami.
L'osservazione non era certo rivolta nei tuoi confronti ma bensì nei confronti del G.d.P. che certe cose "dovrebbe" saperle.