condor63 ha scritto:
21. A quali sanzioni va incontro il cittadino che rilascia dichiarazioni false?
Estratti di articoli di legge
Nel caso in cui si nutrano sospetti sulla veridicità delle affermazioni certificate e sottoscritte
oppure
Quali sanzioni ci sono per chi falsifica l'autocertificazione?
delle informazioni dichiarate da chi si autocertifica.
L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore permettendogli di sostituire le certificazioni
MA SEVERE SANZIONI SONO PREVISTE ANCHE PER CHI DICHIARA IL FALSO
autocertificazioni possono causare gravi danni o abusi.
per questo prima di dichiarare cose non veritiere pensiamoci bene
condor63 hai perfettamente ragione.
Questo forum non è composto da giuristi e/o legali ma da utenti della strada con una età che presumibilmente varia da 14 a .....100 anni , perciò dare informazioni e/o consigli errati su un argomento così delicato potrebbe essere altamente deleterio o da criminali.
Pertanto invito tutti a pensaci mille volte, anche se si è fermamente convinti di quello che si sta scrivendo prima di postare cose che poi qualcuno potrebbe interpretare male e passare dei guai.
Quando parli di autocertificazione è proprio come dici, nulla questio.
Peccato che quella che tu rilasci nello specifico caso in oggetto NON LO E'.
Grifo ha scritto:
A te non viene richiesto un'autocertificazione formale ma una mera dichiarazione che, per quanto mendace, non può essere punita quale falso ideologico ai sensi dell’Art. 483 C.P.
Art. 126 bis. Patente a punti
..omissis...
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
...omissis...
Per caso vedi la scritta certificare???
Non potresti mai e poi mai CERTIFICARE chi era alla guida dell'autovettura in quel momento dato che tu non c'eri.
Al massimo potresti certificare solo a chi hai dato le chiavi.
Se io certificassi che tu oggi hai mangiato gli spaghetti solo perchè stamane ti ho visto comprarli sarebbe corretto??
LE LEGGI NON BASTA SOLO LEGGERLE
per questo prima di dichiarare cose non esatte pensiamoci bene