Francesco79 ha scritto:
OPSSSS SVIZZERO......ma ribellatevi, tirate fuori gli zebedei.....ma come si fa a fare delle caxxate così !!!! Ma vi rendete conto che questa è pura repressione.
Ribadisco che neanche in Cina farebbero CAXXATE DI QUESTO TIPO.
Svizzera= Repressione
Io dico quello che penso e se ti ho offeso cerca di farmi cabiare idea sul tuo Stato,
Ciao bikers
Ribadisco che neanche in Cina farebbero CAXXATE DI QUESTO TIPO.
Svizzera= Repressione
Io dico quello che penso e se ti ho offeso cerca di farmi cabiare idea sul tuo Stato,
Ciao bikers
Libertà di pensiero e responsabilità penale
L’articolo 21 della Costituzione dispone che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ma tale diritto incontra dei limiti specifici qualora l'opinione espressa giunga a ledere l'altrui onore e reputazione.
La disciplina circa l’argomento in questione va vista come risultato dell’unione dell’articolo 21 della Costituzione con l’articolo 595 del codice penale. La necessità è di garantire da una parte il diritto di critica, dall'altra la tutela dell'onore e della reputazione.
Il diritto di critica e la libertà di opinione non possono essere equivocate con la libertà di offesa, di ingiuria, di diffamazione dell'altra persona.
Fattispecie della diffamazione
Si configura in caso di: offesa all’onore (offesa soggettiva) e alla reputazione (offesa oggettiva), comunicazione dell’offesa a terzi, assenza della persona offesa.
Inoltre il soggetto deve essere determinabile, e dev’essere presente la volontà di offendere.
Pena
Diffamazione (595 c.p.)
“Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.
Ingiuria e diffamazione
Entrambe costituiscono un delitto (illecito penale) contro l’onore.
La configurabilità dell’una o dell’altra dipende dalla presenza o dall’assenza della persona offesa.
L’ingiuria è un’offesa diretta al soggetto in questione (soggetto presente)
La diffamazione è un’offesa, recata all’altrui reputazione, espressa comunicando con terzi. (soggetto non presente).
La critica lecita
La giurisprudenza, nel precisare il confine fra l’art 21 cost (diritto di critica) e il 595 c.p. (tutela della reputazione), ha stabilito quali elementi la critica debba avere affinché possa essere considerata lecita.
è necessario:
1) che vi sia un interesse pubblico alla notizia,
2) che i fatti narrati corrispondano a verità;
c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
La mancanza di anche uno solo di questi elementi configura la diffamazione.
Pertanto, l’autore di messaggi su forum o newsgroup che con i suoi commenti critichi prodotti o servizi, utilizzando un linguaggio educato, non denigratorio o insinuante senza la volontà e la consapevolezza di offendere, non potrà temere nessun tipo di azione legale rientrando la sua condotta nelle libertà di espressione e di critica garantite dal dettato costituzionale.
Impara ad essere piu' educato e civile.. ..
Grazie
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