Premessa
Questo articolo non vuole essere una sorta di saggio comprensibile solo agli addetti ai lavori ma una carrellata generale sui vari tipi di dispositivi elettronici attualmente in uso alle Forze di Polizia, sui principi generali del loro funzionamento e sugli articoli del Codice della Strada che regolamentano sia l’utilizzo degli stessi che le sanzioni relative al non rispetto dei limiti previsti. Come detto non mi dilungherò eccessivamente sugli aspetti tecnico giuridici per rendere l’articolo quanto più comprensibile ed accessibile ai normali utenti della strada. Buona lettura.
Articolo
Giornalmente mettendosi alla guida di un qualsiasi tipo di veicolo capita di imbattersi in cartelli indicanti “strada sottoposta a controllo elettronico della velocità” ma cosa sono questi dispositivi, come funzionano, perché sono stati introdotti ma soprattutto a quali conseguenze si incorre in caso di mancato rispetto del limite di velocità? Per poter rendere comprensibile l’argomento cercherò di procedere per passi.
Prima di parlare dei principi di funzionamento dei questi dispositivi occorre fare un passo indietro per capire i motivi che hanno portato alla loro creazione e le normative che li regolamentano.
Brevi cenni storici
Il boom economico che si ebbe in Italia nel dopoguerra ebbe ripercussioni anche nel campo della produzione dei veicoli. Dal 1959 al 1963 la fabbricazione di autoveicoli quintuplicò, salendo da 148 mila a 760 mila unità. Le auto, infatti, passarono dal milione del 1956 ai cinque e mezzo del 1965 (leggi approfondimento).
L’aumento esponenziale dei veicoli circolanti, che ebbe come conseguenza anche l’incremento del numero dei sinistri stradali, fece nascere l’esigenza di un sempre più efficace controllo del traffico. Proprio in questa ottica si cercò di creare degli strumenti che potessero coadiuvare le Forze di Polizia nella loro azione. L’impossibilità, da parte degli Agenti accertatori, di poter vigilare contemporaneamente sulle numerose strade fece nascere l’esigenza di creare un dispositivo elettronico che potesse appunto sostituire la presenza dell’uomo nell’azione di controllo. Nacque cosi l’idea di creare quello che ai giorni nostri chiamiamo comunemente Autovelox.
Gli Autovelox in Italia entrarono in servizio nel 1972, quando furono dati in dotazione alle Forze dell’Ordine, ed in particolare alla Polizia Stradale ed alla Polizia Municipale, quale strumento per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità sulle strade. (Fonte presa da Wikipedia) anche se lo studio degli stessi risale agli anni 60 ad opera della Sodi Scientifica che ne ha brevettato il modello (leggi approfondimento).
Funzionamento dei vari modelli
Adesso che abbiamo un’idea delle ragioni per le quali sono stati introdotti tali dispositivi nonché la loro collocazione temporale possiamo passare all’analisi del loro funzionamento.
Sulle nostre strade sono attualmente in servizio diversi sistemi di rilevazione elettronica della velocità vale a dire:
Apparecchi a Fotocellule comunemente definiti Autovelox
Tale categoria si divide in due sottocategorie vale a dire Autovelox fissi, che sono solitamente collocati in una postazione fissa (colonnina) che per legge deve essere preceduto da un cartello che ne indica la presenza,
(Autovelox inserito in una postazione fissa)
ed Autovelox Mobili in dotazione alle varie pattuglie delle Forze dell’Ordine che vengono, di volta in volta, posizionati dagli Agenti accertatori e che sono sostenuti da un treppiedi.
(esempi di Autovelox mobili)
Entrambi i tipi di apparati, per poter determinare la velocità di un veicolo, si avvalgono di una semplice legge fisica ossia quella per la quale la Velocità è uguale allo spazio che il veicolo percorre diviso il tempo necessario a percorrerlo. Dove per spazio si intende la distanza tra le due fotocellule presenti sull’apparato, mentre il tempo è quello impiegato dal veicolo ad impegnare le due fotocellule (alias passare davanti). La velocità del veicolo viene quindi visualizzata su un display e registrata abbinandola alla targa del veicolo che ha commesso l’infrazione. Una fotocamera inoltre provvede a fotografare il veicolo trasgressore.
Ovviamente l’evolversi della tecnologia ha portato alla realizzazione di apparati sempre più complessi e multimediali (che per brevità non verranno menzionati). I sistemi più avanzati, sono dotati di macchine digitali per mezzo delle quali è possibile trasmettere, mediante un sistema senza fili non intercettabile, dati ed immagini acquisite a distanza come ad esempio ad una Pattuglia posta più avanti rispetto il punto in cui è stata rilevata l’infrazione, cosi da permettere di procedere alla contestazione immediata dell'infrazione. I moderni Autovelox, inoltre, permettono la trasmissione, per via telematica, dei dati acquisiti ad un Computer Centrale per la loro successiva elaborazione.
Apparati di rilevamento laser comunemente detti Telelaser
(foto raffiguranti vari modelli di Telelaser)
Gli apparecchi laser, detti in generale “Telelaser”, sono solitamente tenuti in mano dall'operatore e puntati sui veicoli da esaminare o in alternativa montati su treppiedi. Allo stato sulle nostre strade non vi sono postazioni fisse che utilizzano tale apparecchiatura.
Il Telelaser, per poter rilevare la velocità di un veicolo, utilizza il principio per il quale il fascio laser ad alta frequenza emesso dall'Autovelox, all’indirizzo del veicolo da controllare, una volta riflesso dalla carrozzeria del veicolo viene rilevato da un sensore ottico posto all’interno del Telelaser stesso.
(schema di principio del funzionamento di un Telelaser)
Il calcolo della velocità varia a seconda dei modelli di Telelaser utilizzati:
Alcuni, per il calcolo della velocità, si avvalgono del cosiddetto “effetto Doppler” per il quale la frequenza di partenza del laser torna indietro modificata in funzione della velocità del veicolo puntato.
Altri invece calcolano la velocità dell'automobile derivandola dalla misura della distanza del veicolo. La misura della distanza del veicolo si ottiene dalla formula della cinematica del moto rettilineo uniforme d = c * t dove c è la velocità della luce e t il tempo impiegato dal laser ad andare e tornare indietro. (fonte Wikipedia)
Il Telelaser, misurando la distanza “d” migliaia di volte al secondo, è in grado di calcolare la variazione della distanza “d” del veicolo nel tempo, ovvero la sua velocità mediante la formula V = (d2 – d1)/t dove d2 e d1 rappresentano le due distanze misurate e t rappresenta il tempo trascorso tra le due misurazioni. Data la velocità con la quale il telelaser effettua le misurazioni il calcolo della velocità è effettuato praticamente in tempo reale.
Apparecchi video da inseguimento
(esempio di apparati video notare la telecamera nella figura a sinistra)
Installati sulle autovetture delle Forze di Polizia si basano sul principio dell’elaborazione dell’immagine fornita da una telecamera per calcolare la velocità relativa dell’autovettura che precede. Questa velocità viene poi comparata con quella indicata dal tachimetro dell’auto sulla quale è installato per ottenere la velocità effettiva del veicolo oggetto del controllo. Quanto ripreso viene registrato in modo da avere una prova documentale sull’infrazione contestata.
L'apparecchio inoltre permette di registrare altre infrazioni del codice della strada come ad esempio il passaggio col rosso, la circolazione sulla corsia d'emergenza, la guida pericolosa, un sorpasso vietato ed altro ancora. Non emettendo nessun tipo di microonde, onde radio o raggi laser, inoltre, non può essere intercettato.
Se analizziamo sistemi quali Autovelox o Telelaser ci si accorge che questi , pur nella loro indubbia efficacia nell’opera di prevenzione e contrasto alle infrazioni alle norme previste del Codice della strada, presentino il grosso difetto di essere in grado di rilevare il non rispetto del limite di velocità esclusivamente nel breve tratto dove sono installati per cui se un conducente si accorgesse per tempo della presenza di tali dispositivi potrebbe rallentare per poi riprendere ad andare a velocità non consentite. Per ovviare a tale tipo di problematica è stato sviluppato il sistema di rilevazione di seguito descritto.
Il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety tutor o Tutor
Dispositivo sviluppato e brevettato da Autostrade per l'Italia e gestito dalla Polizia Stradale. A differenza degli altri dispositivi sopra descritti, oltre che la velocità istantanea, è in grado di rilevare la velocità media dei veicoli. Tale particolarità evita che un veicolo possa procedere ad alta velocità, rallentare in presenza di sistemi di rilevazione, per poi riprendere ad procedere nuovamente a velocità non consone. Attualmente è utilizzato principalmente sulle Autostrade. Ogni Tutor è in grado di controllare un tratto autostradale dai 15 ai 20 km. Ultimamente il suo utilizzo si sta diffondendo tanto che, ad esempio, a Torino viene utilizzato come sistema per la rilevazione della velocità istantanea mediante l’installazione di un sensore per ogni corsia su entrambe le carreggiate di corso Regina Margherita. Di seguito allego la cartina indicante le tratte coperte da tale sistema di rilevazione tratta del sito (http://www.autostrade.it/assistenza-al-traffico/tutor.html)
Il sistema di rilevamento elettronico “Tutor“ funziona secondo il principio per il quale quando un veicolo transita nel tratto controllato dallo stesso la sua targa viene fotografata (con data e ora) mediante l’utilizzo di apposite fotocamere installate su un "pannello messaggi". Il passaggio viene rilevato quando un veicolo sormonta, con i pneumatici, due spire annegate nell'asfalto. All'altezza del punto di controllo, viene nuovamente fotografata la targa, sempre con data e ora. A questo punto gli orari relativi alle due targhe vengono comparati al fine di stabilire il tempo di percorrenza di quel tratto. Dal tempo impiegato si risale quindi alla velocità media del veicolo (sempre mediante la formula V= s/t ). Se la velocità media rilevata risulta inferiore o uguale al limite massimo, le due foto vengono scartate dal sistema. In caso contrario le stesse vengono trasmesse all’organo accertatore che provvederà ad erogare la sanzione.
Normative legate all’utilizzo degli apparati di rilevazione elettronica della velocità
Descritti quelli che sono i maggiori sistemi di rilevazione elettronica della velocità occorre fare chiarezza su quali norme regolamentano l’utilizzo di tali apparecchiature e quali sanzioni sono previste nei confronti dei trasgressori.
Descrizione generale delle norme che regolamentano l’utilizzo delle apparecchiature
Attualmente la legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo, sia fisse che mobili sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Da tale obbligo, per ovvie ragioni, sono esentati quelli atti a misurare in maniera dinamica la velocità vale a dire quelli installati a bordo delle autovetture di servizio.
Il decreto del 15 agosto 2007, stabilisce che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. L’articolo 39 del regolamento attuativo del Codice della strada stabilisce, inoltre, che le distanze minime siano di 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade. Viene sancito anche l’obbligo di ripetere la segnalazione dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Infine, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa "controllo elettronico della velocità" oppure "rilevamento elettronico della velocità" e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada). Tali prescrizioni sono state confermate anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009. (fonte Wikipedia)
E’ stabilito che tutte le apparecchiature in uso, prima di poter essere utilizzate, siano soggette ad omologazione ed approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire che l’apparecchiatura utilizzata risponda a requisiti minimi di accuratezza di misura della velocità.
Per quanto riguarda la controversa questione sui tempi della contestazione dell’infrazione è bene ricordare che sebbene il Codice della Strada preveda, in via generale ed ove possibile, la contestazione immediata dell'infrazione. Vi sono tuttavia alcune eccezioni tra le quali figura l'accertamento della violazione tramite dispositivi che operano a distanza rispetto al posto di accertamento (come ad esempio avviene utilizzando il Tutor) o in tutte quelle circostanze nelle quali si è nell'impossibilità di essere fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari.
Descrizione nel dettaglio delle normative di riferimento
L’Articolo 142 del Codice della Strada regolamenta i limiti imposti, suddivisi per tipologia di strada e di veicoli, nonché le relative sanzioni in caso si ecceda tali limiti. Evito di inserire tutto l’Articolo poiché abbastanza lungo limitandomi a citare i commi che interessano l’argomento che sto trattando. Suddivisi tra prescrizioni e sanzioni
Per quanto riguarda le prescrizioni relative al corretto uso dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità esse sono indicate nei seguenti commi
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento…
6-bis.Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno….
Per quanto concerne le sanzioni alle quali si va incontro in caso di superamento dei limiti previsti sono regolamentate dai commi
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Per quanto riguarda il meccanismo relativo alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida questo è regolamentato dall’Art. 126-bis del Codice della Strada
Dal 1 luglio 2003 è stato istituito il meccanismo della Patente e Punti attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti dai quali di volta in volta verranno decurtati i punti previsti per le infrazioni commesse. All'esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida. Il numero dei punti decurtati per ciascuna infrazione è indicato in una apposita tabella indicata nel Decreto del 27/06/2003 n.15 entrato in vigore dal 13/08/2003
L’articolo 126 bis del Codice della strada sancisce che
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata (vedere piu in basso), a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Ecco una tabella riassuntiva delle sanzioni pecuniarie e della relativa decurtazione dei punti.
Da notare che i punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l'abbia conseguita da meno di 3 anni.
Ricorso nei confronti del Verbale di contestazione
Per tutte le sanzioni pecuniarie citate è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del minimo edittale (la sanzione minima indicata), da effettuare entro 60 giorni dalla notifica della sanzione stessa. Avverso tale sanzione è ammesso il ricorso al Giudice di Pace o in alternativa al Prefetto della località oggetto dell’accertamento. In caso di ricorso si perde la facoltà del pagamento in misura ridotta e, qualora il ricorso venga respinto, si dovranno pagare anche le spese processuali. Il periodo di durata della sospensione della patente di guida, è a discrezione del Prefetto.
Il ricorso può essere effettuato nel caso si riscontri che il verbale di contestazione:
- riporti l’errata indicazione delle generalità del conducente, della targa o del modello del veicolo;
- siano omessi i termini e le modalità previste per effettuare il ricorso;
- venga indicata una sanzione difforme a quella prevista per il tipo di sanzione contestata;
- venga inserito un articolo diverso da quello per il quale l’agente accertatore sta procedendo a contestazione
- Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici non vi sia indicato il tipo di dispositivo utilizzato e relativo numero di omologazione
- Più in generale in tutti quei casi nei quali si appuri che nel Verbale di Contestazione via sia un vizio di forma.
Conclusioni
Dopo aver descritto i principi di funzionamento e le normative legate all’utilizzo dei Dispositivi di Rilevazione Elettronica della Velocità vorrei fare una breve analisi dei motivi per i quali gli stessi, agli occhi dell’opinione pubblica, molto spesso vengono visti più come un nemico che come un utile strumento di prevenzione e repressione nei confronti di chi pone in essere condotte di guida sbagliate. A mio avviso il motivo di tale visione non risiede nelle caratteristiche intrinseche a tali dispositivi quanto al loro utilizzo.
Da anni in Italia si dibatte sull’increscioso tema dei limiti di velocità. C’è chi asserisce che gli stessi non siano più adeguati in rapporto al miglioramento della rete viaria ma anche delle capacità degli attuali veicoli circolanti.
L’evolversi della tecnologia ha fatto sì, infatti, che i moderni veicoli siano in grado, a parità di velocità, di arrestare la propria marcia in spazi molto più ridotti rispetto alle autovetture di un tempo. Gli innumerevoli dispositivi elettronici presenti, inoltre, permettono di correggere eventuali errori del conducente. Gli stessi dispositivi di illuminazione permettono di avere una migliore visuale della strada.
Perché non si è deciso di modificare i limiti di velocità tenendo conto di tale evoluzione? La mia opinione è che il motivo, di questo immobilismo, risiede nel fatto che in Italia si ha la tendenza ad addossare, alla sola velocità, la responsabilità dei sinistri stradali. Certo non nego che questa sia una delle cause ma quello che secondo me è più importante è metterla in relazione alle condizioni di traffico nel quale il veicolo procede. Faccio un esempio. Secondo me è molto più pericoloso un veicolo che procede a 120 Km/h in Autostrada (quindi ampiamente entro i limiti consentiti), in condizioni di traffico intenso, rispetto ad uno che procede a 140 Km/h (quindi oltre i limiti consentiti) in condizioni di scarso traffico.
Purtroppo gli attuali dispositivi di controllo a distanza non permettono di punire condotte di guida scorrette quali ad esempio lo zigzagare tra le auto che procedono oppure di punire chi guida non rispettando le distanze di sicurezza. Quello che mi sembra di capire è che, in molti casi chi guida, ha la percezione che i limiti non siano commisurati alle condizioni della strada e del traffico del momento.
In paesi come la Germania, ad esempio, non esistono limiti imposti (o al massimo in alcuni tratti) ma solo limiti consigliati spetta poi al conducente decidere quale sia l’andatura più consona in quel determinato momento.
In Italia, per arrivare al modello tedesco, è necessario un grosso lavoro di sensibilizzazione alla cultura della sicurezza stradale.
Il conducente più che avere paura della sanzione deve essere convinto che procedere a velocità adeguata sia necessario per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità. Questo è un impegno che tutti noi dobbiamo prendere per evitare che altre vite vengano spezzate sulle nostre strade.
Un particolare appello vorrei lanciarlo a noi motociclisti. Troppo spesso ho sentito accusare le Forze di Polizia di persecuzione nei nostri confronti quando poi si vede gente sfrecciare a velocità assurde per le strade mettendo a repentaglio la propria vita ma anche quella degli altri. Ricordiamoci che la nostra vita dipende da pochi centimetri di gomma che ci collega all'asfalto e che, nonostante si indossi un abbigliamento protettivo, la strada è piena di insidie. La vita è un bene troppo prezioso per rischiarla correndo sulle strade. Per divertirsi in tutta sicurezza c'è la Pista.
Grazie per l'attenzione
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