L'unica cosa che mi chiedo è dove czz lo devo attaccare l'adesivo con la "P".... (comma 4).
Tecnicamente il CdS non prevede sanzioni per portare passeggeri.
art.122 del CdS ha scritto:
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di applicazione saranno determinate nel regolamento .
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto,oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 . La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 . Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 .
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.