Ma avete fatto la constatazione amichevole? C'è qualche carta firmata in cui lui attesti la sua responsabilità come ti aveva riferito verbalmente al momento del sinistro? Ci sono testimoni?
Perché posto che la ragione è dalla tua parte, se non hai nessuna di queste cose e lui si rifiuta di collaborare far valere le tue ragioni POTREBBE (non so esattamente, non essendomi mai trovato in una situazione simile) diventare faticoso.
Aggiungo:
Art.149. Comma 1:
Citazione:
Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Non si dice specificatamente come comportarsi nel caso di sosta al semaforo, bisognerebbe addentrarsi nell'interpretazione giurisprudenziale del termine "marcia" per capire se questa vi è compresa o meno.
Trib. Bari Sez. III, 11-03-2008 St.An. c. R. S.p.A., Mass. Gir. it, 2800
Citazione:
In caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 del Codice della Strada, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Giudice di pace Foggia 14-03-2002 Di Felice c. Soc. Uniass assicur. e altri, Arch. Giur. Circolaz., 2002, 871
Citazione:
Nell'ipotesi di tamponamento, il fatto stesso dell'avvenuta collisione pone a carico del conducente del veicolo tamponante una presunzione di fatto d'inosservanza della distanza di sicurezza con la conseguenza che non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., egli resta gravato dell'onere di dare la prova liberatoria dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da causa a lui non imputabile in tutto o in parte.
Spero possa esserti di qualche utilità.