FoxDriver ha scritto:
Ciao a tutti ho una piccola domanda da farvi... Ho un garelli 2 marcie automatiche. Siccome avevo grippato ho montato un blocco di un califfone rizzato. corona 40 denti e pignone 10 o 12. in partenza è uno schifo ma mi arriva 85.... come posso avere più ripresa?
poi siccome mi serve per cazzeggio per fossi volevo sapere se mi beccano i fdo su strada cosa mi succcede? rischio il patentino?
rispondete in tanti
Non mi intendo molto di questo tipo di scooter, però alla domanda di "legalese" ti posso rispondere:
In pratica tu hai montato un gruppo termico di cilindrata diversa? E comunque di uno scooter diverso?
L'articolo 78, del C.d.S., riguardante la modifica di parti fondamentali del veicolo, obbliga all'omologazione delle modifice previa nulla osta dalla casa produttrice, e collaudo in motorizzazione. Se non lo si fa, la multa è di 398€, fermo amministrativo di 30 giorni (in caso di recidiva di 90 giorni), e obbligo di revisione in MCTC alla fine del fermo.
C.d.S. ha scritto:
Art. 78.
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.