Codice:
Come spesso succede si dimentica che il ricovero di un’autovettura in un parcheggio a pagamento configura un contratto atipico, da ricondurre nello schema generale del contratto di deposito ai sensi dell’art. 1766 codice civile, che impone al depositario l’obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Per l’art. 1766 del codice civile “il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura’’. Ciò posto, ne consegue l’obbligo per il depositario di custodire l’automezzo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni ed il furto.
Per l’art. 1768 c.c. (diligenza nella custodia) tale tipo di contratto si intende concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, senza che sia richiesta nè la consegna delle chiavi, nè altri documenti attestanti la circolazione del veicolo, anche se il pagamento del compenso non avviene anticipatamente. L’obbligo del gestore del pubblico parcheggio al risarcimento del danno sussiste fino a quando il posteggiatore non fornisca la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, nonostante il proprio comportamento diligente.
La Corte di Cassazione ha rifiutato di accogliere la tesi in base alla quale il contratto atipico di posteggio consisterebbe in una sorta di locazione d’area perchè è evidente che l’obbligazione principale del gestore del parcheggio, in relazione a quello che è l’interesse prevalente del cliente, è certamente quella di custodire l’autovettura che il cliente lascia nel parcheggio, proprio per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i conseguenti rischi relativi alla mancanza di custodia. Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali di contratto, venga esclusa la responsabilità da danni o da furti, dovendosi tale clausola essere considerata vessatoria e perciò inefficace, se non specificamente approvata. Altrettanto inefficace è la volontà unilaterale del posteggiatore di sottrarsi a questo tipo di responsabilità tramite l’apposizione di cartelli, in cui questi declini ogni responsabilità sugli oggetti depositati.(Giudice di pace di Salerno 10/2/2007).
Per evitare che sia applicabile la clausola vessatoria che esclude la responsabilità del parcheggiatore per i danni alla vettura occorrerebbe che il proprietario della vettura accettasse per iscritto esplicitamente tale clausola, cosa che non avviene normalmente nei posteggi aperti al pubblico.
Fonte
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Spero di esserti stato di aiuto...