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posso contestarla?
6125844
6125844 Inviato: 27 Ott 2008 17:26
Oggetto: posso contestarla?
 

Seconod l parere di qualche esperto
posso contestare questa multa?
Visto i moltissimi ricorsi contro
l'autovelox 104 C2
per la mancata contestazione immediata.

Ultima modifica di coby1960 il 30 Ott 2008 21:25, modificato 2 volte in totale
 
6125890
6125890 Inviato: 27 Ott 2008 17:30
 

Se la contesti spendi soldi inutilmente e perdi pure la causa, paga la multa che a parere mio ti è andata anche bene che te l'hanno scontata...
 
6125945
6125945 Inviato: 27 Ott 2008 17:35
 

Proprio nella mia zona dovevi prendere una multa? icon_wink.gif
Scherzi a parte:credo che tu possa fare ben poco...Le indicazioni del rilevamente elettronico della velocità sono ben segnalate......
Un consiglio:togli il nome e cognome del verbalizzante.... icon_wink.gif
 
6125969
6125969 Inviato: 27 Ott 2008 17:36
 

MrTomy ha scritto:
Proprio nella mia zona dovevi prendere una multa? icon_wink.gif
Scherzi a parte:credo che tu possa fare ben poco...Le indicazioni del rilevamente elettronico della velocità sono ben segnalate......
Un consiglio:togli il nome e cognome del verbalizzante.... icon_wink.gif

icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
magari chi lo sa, il comandante aveva messo l'autovelox per te e invece hanno fatto la multa a lui icon_asd.gif
 
6125983
6125983 Inviato: 27 Ott 2008 17:38
 

certo è che è grave che non mettano l'IBAN per il bonifico visto che è obbligatorio da gennaio 2008... vabbè icon_smile.gif scusate sono un bancario icon_razz.gif


comunque è inutile contestarla...
 
6126307
6126307 Inviato: 27 Ott 2008 18:04
 

Io sono sicuro di non aver mai oltrepassato i 50km/h
e conosco
bene il tratto di strada e anche tutte le postazioni fisse
Mi chiedevo se non ci sia la remota possibilità
che l'apparecchio in discussione
sia tarato male icon_eek.gif .
 
6128444
6128444 Inviato: 27 Ott 2008 20:34
 

Ipotesi possibile ma bisogna dimostrarla.......per quanto concerne la mancata contestazione non hai speranze......è ammessa nel caso in cui lo strumento per sua caratteristica costruttiva rilevi l'infrazione dopo il transito del veicolo....
 
6141247
6141247 Inviato: 28 Ott 2008 22:04
 

Sono queste le cose che mi fanno incazzare...
bisogna essere proprio delle carogne a fare degli appostamenti simili.

Si vede che c'è crisi e siccome mancano i soldi si rifanno direttamente così.

Vabbè, comunque su questo tipo di apparecchio ci vuole obbligatoriamente la contestazione immediata e quindi in teoria gli estremi per un ricorso ci sarebbero.

Il fatto è che prepararlo non è così semplice, perchè il risultato viene influenzato parecchio da come viene formulato e sarebbe quindi utile farlo fare da un avvocato o un dottore in giurisprudenza.

Per fare un buon ricorso bisogna citare dei casi analoghi vinti e sfruttare altri trucchettini che solo gli avvocati conoscono.

P.S. Mi ha appena confermato la mia ragazza (avvocato) che se non ti hanno fatto foto e non hanno effettuato la contestazione immediata non possono dimostrare che era la tua macchina, quindi la contestazione è fattibilissima.
 
6141302
6141302 Inviato: 28 Ott 2008 22:08
 

Tuthmosi ha scritto:
Ipotesi possibile ma bisogna dimostrarla.......per quanto concerne la mancata contestazione non hai speranze......è ammessa nel caso in cui lo strumento per sua caratteristica costruttiva rilevi l'infrazione dopo il transito del veicolo....


Sbagliato, vale solo se se hanno modo di riferire l'infrazione al proprietario del veicolo con foto.

Negli altri casi ci deve essere sempre la seconda pattuglia che ferma più avanti e contesta l'infrazione sul momento.
 
6144713
6144713 Inviato: 29 Ott 2008 11:09
 

Se non hanno la foto secondo te come hanno fatto ad accertare l'infrazione in ufficio e ad identificare il veicolo visto che la postazione era fissa? A caso?

Se avessi letto bene il verbale avresti anche visto che sono stati indicati tutti i motivi della mancata contestazione immediata.

La strada è soggetta a decreto del Prefetto pertanto in base alla Legge 168/02 la contestazione immediata non è necessaria.

Tu e la tua ragazza mi sa che vi sbagliate con il telelaser (che comunque non richiede la foto, a tal proposito leggete Corte Costituzionale 210/04).
 
6146893
6146893 Inviato: 29 Ott 2008 14:52
 

Non ho letto male il verbale, ho solo ricercato su internet se questo tipo di apparecchio facesse le foto o meno e forse ho sbagliato a trovare i risultati.

Ma il concetto è chiaro:

No foto -> no contestazione immegiata -> no multa.

Se l'apparecchio scatta le foto...sì multa
 
6148921
6148921 Inviato: 29 Ott 2008 17:20
 

Questo concetto sarà chiaro dentro di te forse.......
Ma non è così.
Lo strumento AUTOVELOX non è il TELELASER....
Il primo rileva la velocità mentre il veicolo passa davanti all'apparecchio e scatta la foto al veicolo in allontanamento, il secondo rileva la velocità del veicolo in avvicinamento ad esso....
Il primo non permette di fermare, o meglio lo si può anche fare, con un ricevitore a valle che trasmetta l'immagine al trasgressore fermato da una seconda pattuglia cui è stato riferito chi fermare....ma ciò non è obbligatorio e non sempre accade di trovare la seconda pattuglia.
Il secondo invece permette all'agente che lo usa di vedere il veicolo che si avvicina, misurare la velocità e fermare il veicolo stesso.....con o senza foto, non fa differenza, esiste comunque un modello di telelaser che fa le foto, l'ultralyte.
Esiste poi per ogni Prefettura un elenco di strade nelle quali il Prefetto ha stabilito essere sconsigliato fermare i veicoli lanciati in velocità al fine dell'accertamento delle violazioni all'art 142 cds......
Detto ciò, la combinata circostanza dello strumento utilizzato e della località dove era stato messo in funzione, rappresenta una PIU' CHE VALIDA motivazione per giustificare la mancata contestazione immediata, piaccia o no. icon_wink.gif
 
6150842
6150842 Inviato: 29 Ott 2008 20:03
 

Tuthmosi ha scritto:
Questo concetto sarà chiaro dentro di te forse.......
Ma non è così.
Lo strumento AUTOVELOX non è il TELELASER....
Il primo rileva la velocità mentre il veicolo passa davanti all'apparecchio e scatta la foto al veicolo in allontanamento, il secondo rileva la velocità del veicolo in avvicinamento ad esso....
Il primo non permette di fermare, o meglio lo si può anche fare, con un ricevitore a valle che trasmetta l'immagine al trasgressore fermato da una seconda pattuglia cui è stato riferito chi fermare....ma ciò non è obbligatorio e non sempre accade di trovare la seconda pattuglia.
Il secondo invece permette all'agente che lo usa di vedere il veicolo che si avvicina, misurare la velocità e fermare il veicolo stesso.....con o senza foto, non fa differenza, esiste comunque un modello di telelaser che fa le foto, l'ultralyte.
Esiste poi per ogni Prefettura un elenco di strade nelle quali il Prefetto ha stabilito essere sconsigliato fermare i veicoli lanciati in velocità al fine dell'accertamento delle violazioni all'art 142 cds......
Detto ciò, la combinata circostanza dello strumento utilizzato e della località dove era stato messo in funzione, rappresenta una PIU' CHE VALIDA motivazione per giustificare la mancata contestazione immediata, piaccia o no. icon_wink.gif


Io parlo sui ricorsi fatti e vinti.
 
6152590
6152590 Inviato: 29 Ott 2008 22:05
 

Un GdP che archivia una contravvenzione non produce in alcun modo giurisprudenza, ma interpreta "liberamente" il singolo caso e spesso certe decisioni sono molto opinabili e pretestuose.
Comunque ben vengano anche i ricorsi vinti........... icon_wink.gif
 
6155744
6155744 Inviato: 30 Ott 2008 10:26
 

Tuthmosi ha scritto:
Un GdP che archivia una contravvenzione non produce in alcun modo giurisprudenza, ma interpreta "liberamente" il singolo caso e spesso certe decisioni sono molto opinabili e pretestuose.
Comunque ben vengano anche i ricorsi vinti........... icon_wink.gif


Infatti è quello che avviene quotidianamente.

Purtroppo (o per fortuna) le leggi vanno sempre interpretate e quindi stà molto alla bravura di che scrive il ricorso.
 
6157884
6157884 Inviato: 30 Ott 2008 13:11
 

Hai detto bene dicendo purtroppo.....
La legge non deve essere interpretata......così facendo si cade nell'anarchia dove il pollo paga sempre ed il furbo non paga mai....e alla fine avevano commesso la stessa infrazione........
 
6161259
6161259 Inviato: 30 Ott 2008 17:21
 

l'autovelox 104 C2
è uno strumento di ultima generazione
è in grado di rievare la velocità a distanza,
correggetemi se sbaglio sul tipo di autovelox,
molti ricorsi su questo apparecchio sono state vinte
proprio per la mancata contestazione.
Non sono uno esperto e non ci capisco un tubo
ma quel poco che ho trovato sul 104C2
è che non è affatto vero che rileva la velocità solo dopo che il mezzo è passato
ma addirittura alla onorevole distanza di +o- 1600mt.
Allora mi chiedevo se è così
il ricorso è fattibile?
in particolare questa sentenza
Link a pagina di Difensore.it
 
6161518
6161518 Inviato: 30 Ott 2008 17:41
 

Anche questa sentenza mi illumina sul tipo di autovelox usato

La massima



Codice della strada – contestazione immediata – velocità – utilizzo di apparecchiatura autovelox – possibilità di raggiungere il trasgressore - omissione - conseguenze – nullità del verbale





In mancanza di contestazione immediata, il verbale di eccesso di velocità è illegittimo allorchè l’apparecchiatura di rilevamento utilizzata consente il contestuale accertamento dell’infrazione e la situazione della strada e del traffico permettano di raggiungere il trasgressore (fattispecie in cui la velocità era stata rilevata da apparecchio Autovelox mod. 104/C2).







Il commento

La sentenza si inserisce nel solco ormai consolidato relativo all’enunciazione, in materia di infrazioni connesse ai limiti di velocità, dell’obbligo, previsto dall’art. 201 C.d.s. e dall’art. 383 del regolamento di esecuzione, di contestare immediatamente il verbale di accertamento della violazione.

Viene, dunque, ribadita la forza del principio, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18 giugno 1999 n. 6123, secondo cui il Giudice, ove riscontri che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non sia stata effettuata, deve disporre l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.

Tale orientamento ha trovato ora definitiva conferma, giacché la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2494 del 14.12.2000 / 26.2.2001 n. 2494 ha precisato che la contestazione non immediata è possibile solo se l'accertamento viene effettuato con apparecchiatura che consente realmente la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento. Si fa riferimento, ovviamente, alle multe elevate con i vecchi modelli di autovelox che rilevano la velocità solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.

Nell’ipotesi, invece, di apparecchio evoluto (AUTOVELOX mod. 104/C2), che consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, mediante attivazione di un allarme acustico e visualizzazione della velocità su apposito display - senza alcuna necessità dunque che per l'accertamento dell'eccesso di velocità occorra uno sviluppo fotografico - la mancanza di contestazione immediata, incidendo sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento, non può che comportare la declaratoria di nullità del verbale stesso.









REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARTANNA

Il Giudice di Pace ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n° 156/2001 R.G.A.

OPPONENTE

CONTRO



OPPOSTO

avente ad oggetto: opposizione ex art. 22 L. 689/81.

Conclusioni:

Per l’opponente: revocare con ogni e qualsiasi statuizione il verbale di contestazione n.ATX0000026797 del 6/7/2001 della Polizia Stradale di Trapani.

Per l’opposto: rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto e in diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12/09/2001, M. A. proponeva opposizione avverso il verbale n.ATX0000026797, redatto dalla Polizia Stradale di Trapani il 6/7/2001, notificato il 17/9/2001, per violazione dell’art. 142/9-1 C.d.S. rilevata alle ore 8,37 del 9/5/2001 sull’autostrada A/29, in prossimità dello svincolo Salemi-S.Ninfa, a mezzo apparecchio autovelox Mod. 104/C2 Matr. 38691, chiedendone l’annullamento o la revoca per i seguenti motivi:

a) difficoltà per il proprietario di risalire a distanza di quattro mesi dal fatto alla persona del conducente dell’autovettura;

b) mancata contestazione immediata, pur sussistendone la possibilità;

c) incertezza sulla effettiva taratura dello strumento misuratore della velocità.

Il Prefetto di Trapani, costituitosi in giudizio a mezzo di funzionario delegato, nel depositare la documentazione richiesta ex art.23 L.689/81, deduceva che la mancata contestazione era dovuta all’eccessiva velocità tenuta dall’autovettura e alle difficoltà di raggiungerla senza mettere in pericolo l’incolumità degli accertatori, attese anche le condizioni della strada e del traffico, e che comunque ai sensi dell’art.14 della predetta legge, essa non incide sulla efficacia della contestazione tempestivamente eseguita in forma differita e non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione sanzionatoria. Concludeva chiedendo il rigetto della opposizione.

All’udienza del 3/12/2001, acquisita la documentazione in atti e precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo a parte, letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e deve essere accolta.

Dalla documentazione in atti risulta che l’autovettura del ricorrente andava ad una velocità di 140 Kmh, anzicchè ad 80 Kmh, come previsto dall’Ente proprietario della strada, ed è stata rilevata con apparecchiatura autovelox e che non si era proceduto alla contestazione immediata sia perché lo sviluppo della fotografia, con l’indicazione del chilometraggio, era avvenuto in tempo successivo sia perché, stante la velocità tenuta dall’autovettura, sarebbe stato difficile agli agenti rilevatori raggiungerla senza mettere in pericolo la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Il decidente dissente sia relativamente alla operatività dell’art.14 L.689/81 in quanto alla fattispecie è applicabile la normativa speciale di cui all’art.200 C.d.S. che prevede la contestazione immediata dell’infrazione, quando ciò è possibile, sia relativamente alle giustificazioni addotte a sostegno della omessa contestazione immediata.

In relazione a ciò devesi rilevare:

a) che l’autovettura procedeva su un tratto di autostrada dove è consentito raggiungere velocità elevate, tranne eccezioni, determinate da situazioni contingenti (prima e dopo il tratto di autostrada in oggetto esiste da molti anni un limite di velocità a 80 Kmh, senza apparente giustificazione);

b) la situazione della strada e quella del traffico avrebbero potuto consentire di raggiungere il trasgressore per contestargli l’infrazione e per evitare che lo stesso perseverasse nella sua illecita condotta;

c) la velocità tenuta dall’autovettura è stata rilevata a mezzo di modernissima apparecchiatura autovelox mod.104/C2, che consente mediante segnalazione acustica la rilevazione e lettura immediate della velocità e, conseguentemente, la possibilità della sua contestazione immediata.

Il decidente, pertanto, condivide il recente consolidato Orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ritiene possibile la contestazione immediata come nel caso oggetto del presente giudizio.

A giudizio della Polizia Stradale non sarebbe mai possibile contestare immediatamente un qualunque eccesso di velocità, anche se l’automobilista marcia a 60 Kmh dove sussiste un limite di 50 Km e la strada e il traffico non presentino particolari anomalie. Infatti è stato spesso scritto dalla Polizia Stradale che per contestare immediatamente la contravvenzione si dovrebbe o abbandonare l’apparecchiatura di rilevazione sul posto ovvero smontarla e portarla via con tutte le conseguenze che ciò comporta. Se ciò è vero, come è vero che il decidente non può sindacare il modus operandi della Polizia Stradale, è altrettanto vero che il diritto di difesa del cittadino in casi del genere ne risulta grandemente scemato. Infatti non vi è chi non veda le difficoltà che potrebbe incontrare chi volesse dimostrare a distanza di molto tempo dal fatto le anomalie del luogo, del traffico e dell’apparecchiatura di rilevazione. La contestazione immediata dell’infrazione, era dunque possibile, ex art.200 C.d.S. in relazione all’art.384 del regolamento per cui il relativo verbale va annullato.

Le spese del giudizio vengono dichiarate compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Partanna, definitivamente pronunziando in ordine al ricorso depositato da M. A. contro il Prefetto di Trapani annulla il verbale di contestazione di infrazione al C.d.S. n.ATX0000026797, redatto dalla Polizia Stradale di Trapani in data 6/7/2001 e rilevata il 9/5/2001 sulla A/29 all’altezza dello svincolo Salemi-Santa Ninfa, per violazione di legge.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi.

Così deciso nell’ufficio del Giudice di Pace di Partanna.

Partanna il 03 dicembre 2001



IL CANCELLIERE
 
6161528
6161528 Inviato: 30 Ott 2008 17:42
 

In Particolare su questo;

Nell’ipotesi, invece, di apparecchio evoluto (AUTOVELOX mod. 104/C2), che consente di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, mediante attivazione di un allarme acustico e visualizzazione della velocità su apposito display - senza alcuna necessità dunque che per l'accertamento dell'eccesso di velocità occorra uno sviluppo fotografico - la mancanza di contestazione immediata, incidendo sull’efficacia probatoria dell’atto di accertamento, non può che comportare la declaratoria di nullità del verbale stesso.
 
6161613
6161613 Inviato: 30 Ott 2008 17:49
 

Quello che ho capito è che tale apparecchio emette un segnale acustico
e rileva la velocità senza sviluppo fotografico.
Vorrei sapere se tutto questo è giusto
ho ancora 50 giorni di tempo icon_wink.gif
 
6161915
6161915 Inviato: 30 Ott 2008 18:17
 

Anche se oramai conta poco (visto che immagino tu non abbia fatto foto)...c'era segnaletica verticale? se non sbaglio ora deve esser necessario un cartello di avvertimento del rilevamento autovelox mobile.

Inoltre essendo strumenti non fissi ci dovrebbe esser la necessaria presenza di forze dell'ordine in tenuta visibile (non nascosti) ma anche in questo caso senza foto difficile fare qualcosa.

Ma hai richiesto la foto? cioè esiste o non esiste? senza foto hai molte più possibilità....

Ricercando inoltre il modello arrivo a due diversi, uno simile (o uguale) al telelaser...ed in questo caso avrebbero dovuto fermarti e contestarti immediatamente l'infrazione(salvo casi rari come autostrade e superstrade), l'altro invece simile all'autovelox...in questo caso la rilevazione della velocità avviene al passaggio...assai difficile contestare che non sei stato fermato in questo caso.

Ps: hai dimenticato di oscurare il responsabile del procedimento...
 
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