flavio-iena ha scritto:
flavio-iena ha scritto:
In quel caso, se si fa avanti qualcuno dicendo di essere testimone dell'accaduto, lo si sente a verbale (verbale di sommarie informazioni testimoniali) e naturalmente ne risponde penalmente nel caso dichiarasse il falso dinnanzi ad un P.U.
In effetti, la falsità o reticenza manifestate agli organi di p.g. potranno integrare, tutt’al più, i reati di calunnia (ex art. 368 c.p.) o favoreggiamento (ex art. 378 st. cod.), non essendo in alcun modo riconducibili all’art. 371-bis, neppure quando vi sia la delega del P.M
Parliamo sempre di codice della strada... Se tizio (testimone) dice che ha visto chiaramente che Caio è passato con il rosso provocando l'incidente, ma poi si scopre che ha dichiarato il falso xchè è stato invece Sempronio a passare con il rosso, x ne risponde penalmente si intende che può essere querelato da Caio xchè ha subito una calunnia...
Quindi ne risponde penalmente... se querelato...
Appunto, il fatto che lo ha dichiarato ad un P.U. non è rilevante dal punto di vista penale (parliamo sempre di CdS e di persona informata dei fatti). E non discrimina l'agente se eleva un verbale errato (spiegalo al giudice l'errore in buona fede).
Inoltre, secondo me, in caso di codice della strada, non ci sono gli estremi per la calunnia
Citazione:
Art. 368 C.P. - Calunnia
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Passare con il rosso ancora non è reato.