Ciao a tutti. Vi rubo un poco di spazio, ma credo sia necessario..
Frequento la zona dei Monti Sibillini da molto tempo. Amo la montagna sia in estate che in inverno, in moto e a piedi. Conosco il regolamento del parco. Lo rispetto e, nel mio piccolo, faccio di tutto perché sia rispettato. Domenica 22 saremo in tanti, credo sia un bene per tutti che i coordinatori ed i moderatori facciano una piccola opera preventiva di sensibilizzazione sull’argomento, così mi permetto di inserire questo estratto di note informative:
DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE ED ESCURSIONISTICHE E DI
MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Entrata in vigore: 19 ottobre 2007
TITOLO I - FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1 – FINALITA’
1. Il presente disciplinare detta disposizioni per lo svolgimento di attività sportive e ricreative itineranti nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Rientra nell’ambito di applicazione del presente disciplinare lo svolgimento,
in forma organizzata o spontanea, di attività sportive, di attività escursionistiche e di manifestazioni effettuate con mezzi a motore di qualsiasi tipo che interessano, in tutto o in parte, il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
2. Il presente disciplinare detta, altresì, norme di carattere generale per la salvaguardia ambientale.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente disciplinare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, che si svolgono interamente all’interno di spazi, al chiuso o all’aperto, permanentemente attrezzati.
4. Sono altresì escluse le attività:
a. che si svolgono nella zona D del Piano per il Parco, senza l’utilizzo di mezzi a motore;
b. di volo libero e rafting;
c. alpinistiche, su roccia o ghiaccio, e speleologiche, ivi compreso il torrentismo;
d. di pesca.
5. Per le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 valgono le vigenti norme e le eventuali specifiche disposizioni del Parco.
TITOLO II – NORME GENERALI
ART. 3 – NORME COMPORTAMENTALI
1. Le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte senza arrecare danno all’ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo alla fauna; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali di cui ai seguenti commi.
2. E’ vietato produrre rumori inutili e molesti, quali schiamazzi e l’utilizzo di riproduttori sonori, altoparlanti e segnalatori acustici, soprattutto nelle zone A e B del Piano per il Parco.
3. I veicoli a motore devono essere
rigorosamente silenziati a norma di legge e in regola con le specifiche normative sulle emissioni di gas di scarico.
Il testo completo è disponibile qui:
Sibillini.net
percorso: Visitare il parco – cosa devi sapere – regolamenti
Aggiungo che,
giustamente, la guardia forestale, soprattutto nei giorni festivi di maggiore affluenza turistica, è particolarmente attenta e rigorosa nel controllo del rispetto delle norme del parco, ricorrendo, nel caso, ad interventi che vanno dalla contravvenzione fino al sequestro del veicolo a motore in caso di danni al patrimonio dello stato.
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