Leggi il Topic


Indice del forumForum Generale

   

Pagina 1 di 1
 
Moto troppo vecchia, non ti do la garanzia! [è possibile?]
171765
171765 Inviato: 5 Gen 2006 22:21
Oggetto: Moto troppo vecchia, non ti do la garanzia! [è possibile?]
 

Volevo chiedere a chiunque fosse più informato di me:
"è normale che per moto molto datate (anche prima del '90) non mi diano un tempo di garanzia? Non è per legge?
 
171778
171778 Inviato: 5 Gen 2006 22:31
 

Da quanto ne so la garanzia va data su tutti i modelli anche su una Ford T del '29, se c'è accordo tra entrambe le parti la garanzia può essere ridotta ad un anno, non meno!
 
171787
171787 Inviato: 5 Gen 2006 22:41
 

Un anno di garanzia è obbligatorio da parte del concessionario.
 
171833
171833 Inviato: 5 Gen 2006 23:23
 

Anche a me risulta obbligatorio fornire la garanzia sulla vendita di un usato, di qualunque anno esso sia...mi pare molto molto strano che il concessionario non sia intenzionato a dartela!
Se è un privato non so come funziona...
 
171855
171855 Inviato: 5 Gen 2006 23:47
 

testo integrale della legge

LEGGE 1999/44 CE
SENATO DELLA REPUBBLICA
------- XIV Legislatura -------

N.59
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO
A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all’uopo fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità .
In relazione all’articolo si segnala che :

L’ Art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .


L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .

L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .

Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .

Art. 4
( Diritto di Regresso )

1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .

Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .

Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .

Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .

Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )

1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .

Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .

Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro.


L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .

Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .


Art. 4
( Diritto di Regresso )


1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .


Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .


Art. 6
( Garanzia Convenzionale )


1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .

3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .

Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .

Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )

1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .

Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
 
171903
171903 Inviato: 6 Gen 2006 0:48
 

mi è capitato in da 2 concessionari, quello di oggi era anche abbastanza disponibile, ho visto un transalp dell'87, me lo ha fatto accendere, potevo provarlo, ha anche detto che se avevo dubbi potevo andare anche la con un meccanico di fiducia ma la garanzia non la dava, diceva che era tropppo vecchia la moto e che per darla il prezzo avrebbo superato il valore della moto (la vendono a 1500€), a questo punto credo mi converrebbe una dominator che ho visto oggi, è del '99, se non ricordo male ha sui 40000km (il transalp 31000) e vogliono 1900€
 
171926
171926 Inviato: 6 Gen 2006 1:22
 

non so quanto sia resistente un transalp...ma credo che 12anni in meno valgano quei 400€...cmq la garanzia credo sia obbligatoria... (sinceramente non ho letto tutto quello che ha postato maxy, sono un po stanchino...)
 
171967
171967 Inviato: 6 Gen 2006 10:16
 

basta leggere la parte in rosso... icon_wink.gif
 
172009
172009 Inviato: 6 Gen 2006 11:27
 

icon_redface.gif Ooops icon_redface.gif

Luca636 ha scritto:
sono (ero) un po stanchino...
 
172120
172120 Inviato: 6 Gen 2006 13:56
 

mi è capitato due volte che non mi volessero fare la garanzia su mezzi troppo vecchi...comunque non m'ispirerebbe troppo nemmeno con garanzia, andare sul preistorico...però alcuni dicono che comunque se non hanno troppi chilometri non daranno molto problemi, anzi, quelle di una volta hanno bisogno di meno manutenzione ed è più economica farla...chissà 0509_boxed.gif
 
173782
173782 Inviato: 8 Gen 2006 12:05
 

Guarda su InSella di qualke mese fa era uscito un articolo proprio inerente all'argomento garanzia dei concessionari e diceva ke la garanzia dovrbbe essere per legge di due anni (ma letto il testo sopra ne vedo 1 solo di anno... bah) e ke per una convenzione o un escamotage da parte della concessionaria, ke sul contratto aggiunge una postilla dove le parti si accordano per un solo anno, la garanzia viene così ridotta. Ma è obbligatorio, ripeto obbligatorio il rilascio di una garanzia e se proprio questo nn ne vuole sentire conviene passare ad un altra concessionaria, poichè c'è qualkosa ke nn quadra!
 
173998
173998 Inviato: 8 Gen 2006 15:34
 

Esatto.
La garanzia deve essere data per legge.
C'è inoltre da considerare il fatto che dovendo dare pe forza la garanzia, i concessionari "sparano" prezzi altissimi.
Anche in questo caso girate alla larga.
 
174097
174097 Inviato: 8 Gen 2006 17:15
 

Purtroppo queste sono situazioni reali, i concessionari alzano i prezzi e alla fine ti danno sempre un solo anno di garanzia. Quoto il girare alla larga da queste situazioni.
 
174325
174325 Inviato: 8 Gen 2006 20:46
 

Spero di non dire una ca--ata: mi ricordo che la garanzia è obbligatoria finchè il mezzo non supera "tot" anni (mi pareva 10).
Però vado a memoria, e vista l'età..... eusa_doh.gif icon_wink.gif
Tico
 
174403
174403 Inviato: 8 Gen 2006 21:29
 

mah, c'è un po' di mafia tra i concessionari secondo me, alla fine uno gli porta i soldi...
comunque per ora ho risolto, dopo aver girato tanto ho deciso di aspettare un po', alla fine mi ci vogliono almeno 1500/2000€ e la moto migliore che ho trovato è del '99, se aspetto di lavorare un po' casomai riesco ad arrivare a 3000€ e posso prendere una moto un po' più attuale, spero più sicura e che rispetti una normativa sull'impatto ambientale un po' più recente, quì d'inverno chi non è nemmeno euro 1 non può proprio girare, e le cose non buttano bene, vogliono fare sempre più limitazioni!!!
 
174415
174415 Inviato: 8 Gen 2006 21:35
 

Allora ti consiglio di lavorare per u altro paio di mesi così puoi poi prendere un mezzo migliore! Tanto fino a Marzo/Aprile fai in tempo ad acquistare bei mezzi usati, se vai oltre la cosa è molto difficile fino a l mese di Ottobre/Novembre! Quindi testa bassa e labura labura... icon_lol.gif Scherzo ovviamente, non è he io lavori poco! Anzi, ma quanno ce potemo annà in pensione noi poveri 27enni??????
 
174432
174432 Inviato: 8 Gen 2006 21:43
 

Beh io ne ho 21, me ne restano anche un po' di più, però dall'estate scorsa (dopo 1 anno e 1/2) ho smesso di lavorare per provare l'università, sennò a quest'ora già c'era la moto...ora se trovo qualche lavoretto, come dicevi tu non volevo arrivare a quest'estate altrimenti mi conveniva aspettare il prossimo inverno se non mi voglio far svenare!!! però la voglio!!! (da bravo bambino capriccioso)
 
Mostra prima i messaggi di:





Pagina 1 di 1

Non puoi inserire nuovi Topic
Non puoi rispondere ai Topic
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
 
Indice del forumForum Generale

Forums ©