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vendo moto con caparra [come trattenerla se non ritira?]
8418869
8418869 Inviato: 4 Set 2009 11:52
Oggetto: vendo moto con caparra [come trattenerla se non ritira?]
 



Ciao a tutti,
vi espongo subito il problema:
a gennaio ho messo in vendita una moto; a marzo 2009 un signore ha risposto all'annuncio, ha visto il mezzo e mi ha dato una caparra dicendomi di non avere contanti al momento e che mi avrebbe pagato in seguito, anche a rate. Io ho acconsentito perché non avevo impellenze e perché il signore sembrava ben intenzionato.
Naturalmente ho scritto 2 righe in cui sottolineavo come <<nel caso in cui all'acconto non corrisponde il versamento dell'intera somma prevista, il sottoscritto venditore è autorizzato a tenersi la somma data in acconto a titolo di risarcimento>>.
MA mi son dimenticato di scrivere una data indicativa in cui consegnare l'intera somma!!!

Siamo a settembre.
Quel signore a luglio mi ha DETTO (per telefono) che entro i primi di settembre mi avrebbe pagato, ma io non l'ho visto, né sentito, lo chiamo e ha il telefono spento.

Qualcuno sa se esiste un tempo "legale" da aspettare prima di poter rimettere in vendita la moto senza dover restituire la caparra o incorrere in problemi giudiziari?

A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Come avete risolto?
Grazie a tutti!
Shar
 
8418937
8418937 Inviato: 4 Set 2009 11:58
 

beh è lui l'acquirente,se gli interessa comprare la moto si fa sentire lui... icon_wink.gif
 
8419056
8419056 Inviato: 4 Set 2009 12:10
 

frederik ha scritto:
beh è lui l'acquirente,se gli interessa comprare la moto si fa sentire lui... icon_wink.gif

nn credo sia questo il problema xd, il problema è che sharda nn sa se puo o no venderla per legge icon_smile.gif
 
8420553
8420553 Inviato: 4 Set 2009 14:20
 

Tra privati il problema non esiste!!Anzi il vantaggio e' tutto tuo!!Solo da conce o rivenditori verso gli acquirenti sussiste il problema....Inoltre il privato NON e' tenuto a rilasciare garanzie, ma funziona il sistema "visto e piaciuto"..Quindi la gestione dell' operazione e' a tua discrezione...Unica cosa...Attenzione all' eventuale richiesta di reso della caparra qualora ripensasse all' acquisto perche' non so a livello legale come funzioni tra privati e quanto la scrittura venga considerata valida in merito...

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8420935
8420935 Inviato: 4 Set 2009 14:57
 

Art. 1385 codice civile. Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto
(1662,1901).

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).



naturalmente nella diffida, precisa che in caso di inadempimento tratterrai la caparra versata a titolo di risarcimento
dagli almeno un mesetto di tempo per adempiere!
 
8421210
8421210 Inviato: 4 Set 2009 15:22
 

desertvulture ha scritto:
Art. 1385 codice civile. Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto
(1662,1901).

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).



naturalmente nella diffida, precisa che in caso di inadempimento tratterrai la caparra versata a titolo di risarcimento
dagli almeno un mesetto di tempo per adempiere!


Son proprio curioso di vederla applicata tra privati...

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8425077
8425077 Inviato: 5 Set 2009 9:58
 

extension ha scritto:


Son proprio curioso di vederla applicata tra privati...

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????

ma questa è la disciplina del codice civile: SI APPLICA anche ai privati!
 
8425080
8425080 Inviato: 5 Set 2009 9:59
 

ah, dimenticavo che l'intimazione per iscritto va fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno
 
8452376
8452376 Inviato: 9 Set 2009 11:16
 

Grazie mille a tutti!

Quindi il mio prossimo passo sarà di scrivere una lettera (raccomandata A/R) in cui chiederò al tizio che mi ha dato la caparra di concludere l'affare entro 15 giorni dal giorno in cui gli arriva la lettera (gli ho dato abbastanza tempo fino ad ora e si è comportato in modo troppo maleducato per concedergli addirittura un mese.. e poi.. a causa sua son rimasto senza moto per tutta un'estate! icon_evil.gif ) . Inoltre scrivo che in caso di inadempimento tratterrò la caparra versata (€150 su €1.600, figuriamoci..) a titolo di risarcimento.

Se passano i 15 giorni e lui non si decide, nè mi fa avere sue notizie, io ho il diritto di rimettere la moto in vendita e di tenermi la caparra. 0509_banana.gif

Tutto a posto?
Qualcuno pensa che ci possa essere qualcos'altro da aggiungere?
Grazie,
SharDanus
 
8452998
8452998 Inviato: 9 Set 2009 12:28
 

nella raccomandata riportagli anche gli articoli che ti ho segnato!
 
8453169
8453169 Inviato: 9 Set 2009 12:52
 

la raccomadata scrivila su un foglio che poi piegherai e gli spedisci direttamente quello senza imbustarla

cosi' eviti che ti possa dire che gli hai spedito una busta vuota
 
8453248
8453248 Inviato: 9 Set 2009 13:01
 

desertvulture ha scritto:


????

ma questa è la disciplina del codice civile: SI APPLICA anche ai privati!


Nessuno dice il contrario....Hai idea dei costi e dei tempi in Italia???

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8455165
8455165 Inviato: 9 Set 2009 16:49
 

extension ha scritto:


Nessuno dice il contrario....Hai idea dei costi e dei tempi in Italia???

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in effetti questa disciplina non prevede l'intervento dei giudici

è una modalità di risoluzione del contratto che può essere attivata dal privato, senza ricorrere al tribunale

se l'altra parte non adempie entro lo scadere del tempo, il contratto si risolve "di diritto"

poi al massimo, dovrà essere il soggetto inadempiente a ricorrere al giudice, ad esempio perchè era stato dato un termine inferiore ai15gg, oppure xkè l'adempimento non era grave al punto da comportare la risoluzione, etc,etc

quindi è lui che dovrebbe sobbarcarsi il costo e la lunghezza del processo.....tu intanto la caparra te la tieni!
 
8455471
8455471 Inviato: 9 Set 2009 17:34
 

vicking ha scritto:
la raccomadata scrivila su un foglio che poi piegherai e gli spedisci direttamente quello senza imbustarla

cosi' eviti che ti possa dire che gli hai spedito una busta vuota



Scusa Viking,
ma non ho capito il passaggio della raccomandata da spedire in un foglio a parte..
Potresti spiegarmela meglio?

Solitamente iovado alla posta, presento la lettera e chiedo di spedirla
con raccomandata conricevuta di ritorno.
Intendevi quella?
Grazie
 
8458493
8458493 Inviato: 10 Set 2009 7:39
 

invece di spedire il foglio dentro una busta, lui proponeva di spedire il solo foglio.
Quando tu spedisci una busta con dentro uno o piu' fogli per raccomandata AR, puoi solo dimostrare che hai spedito, ed e' stata ricevuta, una busta. I fogli non sono timbrati, quindi il ricevente puo' dire che dentro la busta non c'era nulla. O che c'erano dei fogli bianchi.
Se invece si spedisce solo il foglio, quello sulla parte esterna risulta timbrato. E quindi puoi dimostrare che hai spedito quello.

Prendi il foglio. Lo pieghi in tre parti (classico foglio piegato in tre per farlo stare in una busta 22x11 cm circa), in modo che all'esterno vedi solo il retro del foglio. Ovvero e' tutto bianco. Non so se lo devi spillare o incollare.
Ora fai finta che qualla sia una busta. Quindi ci scrivi l'indirizzo e lo porti alle poste e chiedi di spedirlo per raccomandata AR.
 
8460175
8460175 Inviato: 10 Set 2009 11:24
 

Wow.. icon_eek.gif
questa strategia proprio non la sapevo..
Domani mattina partirà il messaggio e poi staremo a vedere!
Grazie ancora e a presto!
Ciao
 
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