raf275 ha scritto:
Senza che vengo a scrivere io nella sezione zip2t ha torto.
Giuridicamente nel prestito è palese che ci sia il consenso dell'avente diritto in caso contrario si configurerebbe il furto.
ex lege "far provare la moto" ricade sotto
il comodato disciplinato dall' art. 1803 del Codice civile
Citazione:
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito."
Per conoscere gli obblighi di chi riceve la cosa (COMODATARIO) bisogna andare all'articolo seguente.
Citazione:
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Inoltre la circolazione dei veicoli è disciplinata dall' art. Art. 2054 sempre del Codice Civile (quello che interessa è il C. 1° )
Citazione:
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo."
Per il fatto che chi ha causato il danno è minorenne bisogna leggere l'art. 2048
Citazione:
Art. 2048
"Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto."
Per quanto riguarda la guida senza patente nessuno sequestra la moto anche a seguito di denuncia siamo in ambito del diritto civile e non nel campo del Codice della Strada.
Spero che ti bastino le norme a supporto della tua tesi