Grifo ha scritto:
JoeChip ha scritto:
Al contrario: questa è diffamazione se riporti il fatto pubblicamente indicandone l'autore.
Perdonami ma se mi limito a riportare un fatto veritiero, senza ulteriori commenti, dov'è l'offesa alla reputazione?
Art. 21 Costituzione "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."
Secondo me, in questo caso, la diffamazione non è configurabile.
Beh... l'Art.21 in se' non pone nemmeno il discrimine tra "fatto vero" e "fatto inventato". Attenendoci solo a questo potremmo dire qualsiasi cosa, purchè la si pensi veramente. Evidentemente non basta da solo, visto che credo (ora non ricordo in quale articolo) anche la dignità della persona è tutelata.
Di conseguenza i due concetti devono per forza di cose integrarsi.
Inoltre: è il giudice a stabilire se di diffamazione si tratta e, in assenza di altri elementi, c'e' diffamazione quando un determinato testo (o altra forma espressiva) lede il "buon nome", la dignità di tizio o caio agli occhi di chi riceve l'informazione.
In un processo per diffamazione, il giudice non puo' prendere in considerazione l'eventuale veridicità dei fatti oggetto di querela, in quanto è lo stesso codice penale che lo impedisce (Art. 596).
Questo a parte alcune specifiche eccezioni, una delle quali viene descritta alla lettera b) [EDIT: non "lettera b" ma "punto 2"] dello stesso articolo (quando vi è o si stia iniziando un procedimento nei confronti del querelante per gli stessi fatti oggetto di querela)
Cercando di Interpretare la ratio di tutto cio' capisco questo: la legge vuole tutelare il diritto di espressione come giustamente riporti e, nel contempo, il diritto all'onore e dignità delle persone (non so come definirlo meglio).
Di conseguenza se A dice di B che è un truffatore, B ha diritto di querelarlo per diffamazione e A ha il diritto di portare la "realtà del fatto" (se dimostrata) come prova solo se ha anche intrapreso nei confronti di B una querela per truffa arrivando a dimostrare che B effettivamente è un truffatore.
Anche perchè se A (o altri) non si preoccupa di querelare B per truffa... perchè mai il giudice dovrebbe tenerne conto nel processo di B contro A per diffamazione?
E questo in casi di reati perseguibili per "querela di parte"... come la truffa.
In quelli perseguibili d'ufficio a maggior ragione: se B non ha nessun procedimento a suo carico nè ne scaturiscono dalle dicharazioni di A, perchè mai il giudice dovrebbe prendere in esame la veridicità del fatto oggetto di querela?