
Inviato: 15 Mar 2008 21:28
Guarda, io capisco il tuo punto di vista: hai assunto THC magari una settimana prima e le tracce sono rimaste nelle urine o nei capelli, ma tu in quello specifico frangente eri perfettamente lucido e nel pieno delle tue facoltà (e non ho dubbi su questo, anche perchè dopo una settimana, che effetti mai potrai avere).
Però quando hai a che fare con una analisi scientifica e con la legge, ogni soggettività va a farsi benedire.
Mi spiego:
la legge dice: "è vietato guidare avendo assunto sostanze psicotrope"
l'analisi delle urine dice: "presenza di sostanza psicotrope"
dunque per la legge tu stai guidando in una condizione vietata, e il giudice non fa nulla più che applicare la legge
ora, dal momento che sulla questione sostanze psicotrope non credo che la legge preveda un discrimine quantitativo (come nel caso dell'alcool, dove per l'appunto c'è un apposito rilevatore) ovvero il legislatore nel determinare la questione ha stabilito solo un aut aut, ovvero o è presente o non è presente.
Il provvedimento è apparentemente anticostituzionale: tu in particolare vieni punito per una situazione che "fattivamente" non ti pertineva, tuttavia come fai a dimostrare che non avevi assunto la sostanza anche in forma minima un minuto prima di salire in moto:
per faral breve: è la tua parola contro una analisi clinica e hai voglia a dire: no, sono innocente.
Io quando la sera esco e devo guidare, evito di bere o bevo pochissimo proprio perchè c'è il rischio che mi facciano un controllo.
Se te ti fai una canna DEVI sapere che per due settimane o anche più sei a rischio....potevi farti fare la pipì da qualcun altro proprio se non c'era più scampo.
Ciò non toglie che hai diritto a fare causa se ritieni di aver subito un torto, dovresti però spendere altri soldi e prenderti un avvocato e impelagarti in una causa dall'esito altamente sfavorevole.
Riporto ora l'articolo 223
Citazione:
Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto e' trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale M.C.T.C .
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, dove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento e' iscritto nella patente e comunicato all della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento e' iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non e' possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione e' trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
[...omissis...]
Il tuo caso è il comma 3 (suppongo) dal momento che i commi 1 e 2 fanno riferimento ad ipotesi di reato dell'articolo 222 ovvero danni a persone, lesioni a persone, omicidio e dunque salti comma 1, comma 2 e e finiamo a comma 3: dove è accaduto semplicemente che
a) l'agente ha ritirato immediatamente la patente
b) il prefetto ricevuti gli atti (ovvero la tua analisi clinica) dispone la sospensione fino ad un anno