RiccardoS ha scritto:
Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca."
per cui... spiacente... ma, che lo dica la legge o no, mi sembra come minimo una regola dettata dal buon senso, che il controllore di turno sia visibile a distanza.
L'art. 43 ti dice che l'agente deve essere ben visibile al fine che tu ottemperi all'obbligo che ti impone (esempio l'arresto del veicolo).
Ma non mi pare proprio che dica che l'apparecchiatura deve essere visibile.
In sostanza non è necessario sia visibile l'apparecchiatura ma si deve rendere visibile la pattuglia più avanti che ti ferma.
AndreaS79 ha scritto:
il fatto che alcuni vincano i ricorsi per la rilevazione della velocità quando la pattuglia non era visibile è semplicemente perchè o la PA non sa le sentenze di cassazione e quindi non le riporta nelle controdeduzioni al ricorrente o a ricorso accettato non ha voglia di fare ricorso in cassazione....infatti se così fosse, tutte le sentenze superficiali dei GdP verrebbero annullate.
Fortunatamente da metà 2005 non c'è più l'obbligo di ricorrere per Cassazione alle sentenze del G.d.P.
Si può infatti ricorrere al Tribunale ordinario da cui dipende il G.d.P.
Rimane purtroppo l'obbligo, come per la Cassazione, di farsi assistere da un avvocato.