Allora l'articolo sul bollo delle storiche originario è questo:
Articolo 63 della Legge 21 Novembre 2000 n. 342
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. [...omissis...]
A tal fine viene [..omissis...] veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa [...omissis... a venti anni. [...omissis...]
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli [...omissis...] mostre;
c) i veicoli i quali, [...omissis...] costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4.
I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. [...omissis..]
la legge di stabilità elimina le parti che ho messo in rosso
Comma 666 Legge 23 Dicembre 2014, n. 190
All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
Quindi rimane per legge nazionale che solo i mezzi ultratrentennali
sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche .
Un mezzo tra 20 e 30 DEVE pagare la tassa di possesso alla regione, perchè se io abito a Roma (ITALIA) per me vale la legge nuova e se, per dire, abito a Milano (ITALIA) vale la legge vecchia!?
'sta storia dell'autonomia regionale è una grande ****lata!