davidsnow ha scritto:
Ho guardato ora il verbale e secondo me è stato contestato l'articolo sbagliato.
Inoltre, tralasciando l'uso dei tempi verbali, il fatto che sia stato aperto e poi richiuso non dovrebbe comportare la perdita dell'omologazione: se io prendo una freccia, tolgo il vetrino e cambio la lampadina con una identica all'originale non perdo certo l'omologazione del dispositivo! Se io smonto un dispositivo e lo rimonto tale e quale non ho effettuato alcuna variazione alle caratteristiche tecnico-costruttive.
In questo caso è vero che è stata cambiata la lana (e quindi lo scarico è stato manomesso) ma di tale operazione non ne viene fatta menzione...
Nella contestazione secondo me hanno fatto un minestrone che effettivamente potrebbe essere contestato.
Anche secondo me hanno applicato una norma errata.
Hanno applicato l'art. 78 senza però dimostrare come lo scarico possa aver perso l'omologazione.
Non hanno indicato che sia stato manomesso o privato di qualche sua parte ma solo supposto che lo fosse.
L'onere della prova spetta quindi agli agenti accertatori.
Gigleur ha scritto:
Salve ragazzi, giusto per confrontare le varie versioni, vi dico anche la mia: uno scarico omologato non dovrebbe perdere la sua omologazione (così come riportato sul verbale) semplicemente perchè viene aperto e richiuso. In questo caso siamo difronte ad uno scarico manomesso, ma non non-omologato. La multa potrebbe semmai essere quella per "scarico rumoroso".
Confermo, anche a mio avviso doveva essere contestato l'art. 155 comma 2 e 5 C.d.S. che è specifico per la fattispecie.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
Quando vi è norma specifica è obbligo applicare quella, non considerando la norma generica.