L'ho trovato interessante... occhio gente!!
Citazione:
Prima delle recenti modifiche alle leggi riguardanti le confische sui Ciclomotori, mi sono imbattuto in un posto di blocco della polizia Municipale. Attraverso l'uso dell'autovelox mi è stata assegnata una multa per aver Corso a 75 km/h sotto il limite dei 50 con il mio ciclomotore in una strada Statale con il casco allacciato e i fanali accesi. Mi sono state applicate 3 multe: eccesso di velocità attorno ai 150?, Incauto affidamento 350? (sono ancora minorenne), e guida senza patente, Nonostante io possegga il patentino. Oltretutto il sequestro finalizzato Alla condisca. Ora, premesso che io non sono venuto a conoscenza di eventuali perizie Effettuate sul mio mezzo, le sanzioni mi paiono eccessive, soprattutto la Guida senza patente che deve ancora essere deciso l'importo, ma cmq si Attesta sui 3000? Circa. Vi pare giusto? Inoltre ho letto che la multa x chi guida un mezzo avendo solo la patente Per guidare la categoria inferiore (il mio caso) incombe in una multa di al 550? E il fermo x trenta giorni
Va premesso che la situazione è complessa e che necessita di alcune preliminari precisazioni.
Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore non è una patente e quindi, ancorchè sia contenuto nelle patenti dalla categoria A1 in poi, non si può ritenere applicabile la sanzione dell'articolo 125 a chi guida con il certificato un veicolo per il quale necessita la patente.
Per quanto attiene alle altre sanzioni, nulla da dire su quella dell'articolo 142 per eccesso di velocità, essendo elemento desunto legittimamente con gli strumenti previsti dall'articolo 142 stesso, salvo dimostrare la mancanza dell'omologazione o il non corretto funzionamento, prova che comunque spetta al ricorrente. Per quanto attiene alle altre sanzioni, queste sono state applicate sulla base del fatto che il ciclomotore avrebbe superato la velocità di 45 km/h prevista dall'articolo 52 (vedasi anche art. 97). Quindi, siccome il superamento della cilindrata o della velocità indicati nel suddetto articolo comporta la classificazione del veicolo como motociclo, per la guida di siffatto veicolo sarebbe necessaria la patente (A1, A o anche B se si tratta di motociclo leggero in relazione alla potenza e alla cilindrata) e un'età superiore a 16 anni (ovvero 18 se la cilindrata è superiore a 125 cc). Per questo le sono state irrogate le sanzioni previste per guida senza patente (116/13), incauto affidamento a chi le ha affidato il veicolo o comunque ha consentito che lo guidasse (116/12), guida di ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dell'articolo 52 (art. 97/6).
Le sanzioni sono state correttamente applicate sulla premessa che il ciclomotore sia in realtà da classificarsi come motociclo. In verità occorre fare una precisazione in merito, per obbiettiva interpretazione delle norme che in questo caso mi sento di fornire per onestà intellettuale, senza per questo consigliare un ricorso che potrebbe anche portare a ben più pesanti sanzioni.
Infatti, se da un lato è vero che l'autovelox (per semplificare) è strumento idoneo ai fini del rilevamento della velocità per constatare il superamento dei limiti di velocità previsti dall'articolo 142, è altrettanto vero che la velocità per costruzione prevista per i ciclomotori si prova con altri strumenti, in assenza di vento, su strada piana e con conducente in posizione eretta (massa 70±5 kg). Modalità diverse potranno essere oggetto del sindacato del giudice interessato da una eventuale oposizione, il quale, nel proprio libero convincimento potrà ritenere sufficiente la prova fornita dall'organo accertatore, in quanto comunque effettuata con apparecchio omologato, facendo riferimento al valore rilevato (superiore di ben 30 km/h al limite dell'articolo 52) e alla pur sempre possibile influenza di fattori esterni (vento, peso del conducente, pendenza della strada). Questo significa che tanto maggiore è la velocità rilevata, tanto più si dovranno produrre elementi idonei a dimostrare che tale dato è stato alterato da elementi esterni.
Sinceramente, visto il dato della velocità superiore di ben 30 km/h rispetto al limite per i ciclomotori, si ritiene improbabile dimostrare la preponderanza dei fattori esterni, senza con ciò escludere la possibilità di una pronuncia favorevole all'accoglimento del ricorso sulla base di presupposti puramente formali.
Comunque, senza voler entrare nel merito dell'accertamento e tenendo conto di modalità di accetamento normali (strada piana, vento contenuto), ritengo che l'operato degli accertatori si possa comunque ritenere corretto, anche nella determinazione delle violazioni.
Giuseppe Carmagnini
Va premesso che la situazione è complessa e che necessita di alcune preliminari precisazioni.
Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore non è una patente e quindi, ancorchè sia contenuto nelle patenti dalla categoria A1 in poi, non si può ritenere applicabile la sanzione dell'articolo 125 a chi guida con il certificato un veicolo per il quale necessita la patente.
Per quanto attiene alle altre sanzioni, nulla da dire su quella dell'articolo 142 per eccesso di velocità, essendo elemento desunto legittimamente con gli strumenti previsti dall'articolo 142 stesso, salvo dimostrare la mancanza dell'omologazione o il non corretto funzionamento, prova che comunque spetta al ricorrente. Per quanto attiene alle altre sanzioni, queste sono state applicate sulla base del fatto che il ciclomotore avrebbe superato la velocità di 45 km/h prevista dall'articolo 52 (vedasi anche art. 97). Quindi, siccome il superamento della cilindrata o della velocità indicati nel suddetto articolo comporta la classificazione del veicolo como motociclo, per la guida di siffatto veicolo sarebbe necessaria la patente (A1, A o anche B se si tratta di motociclo leggero in relazione alla potenza e alla cilindrata) e un'età superiore a 16 anni (ovvero 18 se la cilindrata è superiore a 125 cc). Per questo le sono state irrogate le sanzioni previste per guida senza patente (116/13), incauto affidamento a chi le ha affidato il veicolo o comunque ha consentito che lo guidasse (116/12), guida di ciclomotore non rispondente alle caratteristiche dell'articolo 52 (art. 97/6).
Le sanzioni sono state correttamente applicate sulla premessa che il ciclomotore sia in realtà da classificarsi come motociclo. In verità occorre fare una precisazione in merito, per obbiettiva interpretazione delle norme che in questo caso mi sento di fornire per onestà intellettuale, senza per questo consigliare un ricorso che potrebbe anche portare a ben più pesanti sanzioni.
Infatti, se da un lato è vero che l'autovelox (per semplificare) è strumento idoneo ai fini del rilevamento della velocità per constatare il superamento dei limiti di velocità previsti dall'articolo 142, è altrettanto vero che la velocità per costruzione prevista per i ciclomotori si prova con altri strumenti, in assenza di vento, su strada piana e con conducente in posizione eretta (massa 70±5 kg). Modalità diverse potranno essere oggetto del sindacato del giudice interessato da una eventuale oposizione, il quale, nel proprio libero convincimento potrà ritenere sufficiente la prova fornita dall'organo accertatore, in quanto comunque effettuata con apparecchio omologato, facendo riferimento al valore rilevato (superiore di ben 30 km/h al limite dell'articolo 52) e alla pur sempre possibile influenza di fattori esterni (vento, peso del conducente, pendenza della strada). Questo significa che tanto maggiore è la velocità rilevata, tanto più si dovranno produrre elementi idonei a dimostrare che tale dato è stato alterato da elementi esterni.
Sinceramente, visto il dato della velocità superiore di ben 30 km/h rispetto al limite per i ciclomotori, si ritiene improbabile dimostrare la preponderanza dei fattori esterni, senza con ciò escludere la possibilità di una pronuncia favorevole all'accoglimento del ricorso sulla base di presupposti puramente formali.
Comunque, senza voler entrare nel merito dell'accertamento e tenendo conto di modalità di accetamento normali (strada piana, vento contenuto), ritengo che l'operato degli accertatori si possa comunque ritenere corretto, anche nella determinazione delle violazioni.
Giuseppe Carmagnini