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Limite alcol: generale e neopatentati
9748985
9748985 Inviato: 26 Apr 2010 17:20
Oggetto: Limite alcol: generale e neopatentati
 

Ciao a tutti, sto facendo un po di confusione con questo limite...
Attualmente mi sembra sia 0.5... o è gia passato a 0.2?
Inoltre il fatto che i neopatentati non possano bere è gia in vigore o fa parte della normativa degli 0.2?
 
9749045
9749045 Inviato: 26 Apr 2010 17:30
 

In moto è zero come guidare un camion da quello che mi hanno riferito...
 
9749117
9749117 Inviato: 26 Apr 2010 17:44
 

StefanoTn ha scritto:
In moto è zero come guidare un camion da quello che mi hanno riferito...


io sinceramente non lo so se è cosi o meno... ma se è cosi lo trovo giustissimo 0509_up.gif
 
9750400
9750400 Inviato: 26 Apr 2010 20:31
 

nell articolo 186 del cds non vi è nulla del genere (del limite 0 anche per le moto), sarebbe da vedere la norma apposita che non trovo eusa_wall.gif
 
9750808
9750808 Inviato: 26 Apr 2010 21:07
 

attualmente, per i conducenti di TUTTI i veicoli, il limite del tasso alcolemico e fissato in 0,5 g di alcool in ogni litro di sangue.... la norma prevede tre fasce sanzionatorie....
 
9751151
9751151 Inviato: 26 Apr 2010 21:39
 

crazymiky81 ha scritto:
attualmente, per i conducenti di TUTTI i veicoli, il limite del tasso alcolemico e fissato in 0,5 g di alcool in ogni litro di sangue.... la norma prevede tre fasce sanzionatorie....

ne approfitto..
quindi confermi che anche per i neopatentati non si sono piu mossi in vie diverse?
 
9753780
9753780 Inviato: 27 Apr 2010 11:46
 

crazymiky81 ha scritto:
attualmente, per i conducenti di TUTTI i veicoli, il limite del tasso alcolemico e fissato in 0,5 g di alcool in ogni litro di sangue.... la norma prevede tre fasce sanzionatorie....


ci diresti anche le sanzioni?
 
9754100
9754100 Inviato: 27 Apr 2010 12:41
 

Codice:
(2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
    a) con  l'ammenda  da  euro 500 a euro 2.000,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro   (g/l).   All'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro   (g/l).  All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  I,  sezione  II,  del titolo VI, quando il reato è commesso  dal  conducente  di  un  autobus  o  di un veicolo di massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5t.  o di complessi di veicoli,  ovvero  in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di         
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,         
anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,         
è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato         
commesso  il  reato  ai  sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al         
reato.  Il  veicolo  sottoposto  a  sequestro può essere affidato in         
custodia  al  trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera.  La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis. (3)


Link a pagina di Aci.it
 
9756591
9756591 Inviato: 27 Apr 2010 18:25
 

attualmente la norma non prevede fasce diverse per i neo patentati.
pene previste (essendo una REATO la guida in stato di ebrezza):

tasso alcolemico da 0,5 a 0,8g/l : ammenda da 500 a 2000€, sospensione patente da 3 a 6 mesi;

da 0,8 a1,5 g/l : ammenda da 800 a 3200€,arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno

superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000€, arresto da 3mesi a 1 anno; sospensione patente di guida da 1 a due anni, sequestro penalepreventivo del veicolo ai fini della confisca se di proprietà.


note:
- in caso di incidente le pene sono raddoppiate.
- In caso di guida di ciclomotre o motociclo il veicolo viene SEMPRE sequestrato ai fini della confisca.
- Per le violazioni commesse dalle ore 22 fino alle 07 la pena aumenta da un terzo a metà.
- In caso di guida di mezzi commerciali con massa complessiva a 3500kg eTasso alcolemico sopra 1,5g/l la patente è revocata.
-l'arresto viene convertito in ammenda.
-diverse variabili possono far variare il periodo di sospensione e la pena
 
9758506
9758506 Inviato: 27 Apr 2010 21:32
 

grazie 0509_up.gif
 
9758922
9758922 Inviato: 27 Apr 2010 22:24
 

buono a sapersi, i mass media fanno sempre piu confusione
 
9759039
9759039 Inviato: 27 Apr 2010 22:39
 

crazymiky81 ha scritto:
- In caso di guida di ciclomotre o motociclo il veicolo viene SEMPRE sequestrato ai fini della confisca.



Quindi dal momento che fanno il verbale per un tasso alcolemico da 0.5 g/l in poi In caso di guida di ciclomotre o motociclo il veicolo viene SEMPRE sequestrato ai fini della confisca...?
 
9761380
9761380 Inviato: 28 Apr 2010 13:27
 

StefanoTn ha scritto:



Quindi dal momento che fanno il verbale per un tasso alcolemico da 0.5 g/l in poi In caso di guida di ciclomotre o motociclo il veicolo viene SEMPRE sequestrato ai fini della confisca...?


confermo, è un lascito delle norme introdotte nel 2006 che prevedevano la confisca per ogni azione commessa a bordo di ciclomotore. Tale norma poi, modificata nel 2007, ha lasciato la confisca dei ciclomotori e dei motcicli solo nel caso in cui venga commesso un reato alla guida dei suddetti veicoli ( e ribadiamo che la guida in stato d'ebrezza o sotto leffetto di stupefacienti sono reati)
 
14324197
14324197 Inviato: 2 Mag 2013 11:44
 

crazymiky81 ha scritto:
confermo, è un lascito delle norme introdotte nel 2006 che prevedevano la confisca per ogni azione commessa a bordo di ciclomotore. Tale norma poi, modificata nel 2007, ha lasciato la confisca dei ciclomotori e dei motcicli solo nel caso in cui venga commesso un reato alla guida dei suddetti veicoli ( e ribadiamo che la guida in stato d'ebrezza o sotto leffetto di stupefacienti sono reati)

Anche ieri, ad un pranzo con svariati motociclisti, è uscita la solita discussione "limite 0,0 o limite 0,5?"
Io sapevo quel che più o meno hai scritto in questo topic (mi ricordavo che il sequestro era sopra lo 0,8%, ma in pratica se io non posso guidare la mia moto non la farò di certo guidare ad altri, quindi 0,8 o 0,5 poco cambia icon_wink.gif ) ma non sono riuscito a "convincere" quelli dello 0,0%... in che articoli è scritto il tutto, così da poterli consultare e farglieli leggere?
Grazie delle info doppio_lamp_naked.gif
 
14324303
14324303 Inviato: 2 Mag 2013 12:23
 

Ma per i neo patentati siete propio sicuri che sia 0.5 ?
Mia figlia ha appena preso la patente ma gli hanno detto che è "00" per il primo anno eusa_think.gif
 
14324426
14324426 Inviato: 2 Mag 2013 13:02
 

Articolo 186-bis. Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
[...]
 
14324747
14324747 Inviato: 2 Mag 2013 14:28
 

In pratica è zero assoluto e ci sta, sopratutto per i primi tre anni. Drive safe! 0509_up.gif
 
14325095
14325095 Inviato: 2 Mag 2013 16:10
 

Drakan ha scritto:
In pratica è zero assoluto e ci sta, sopratutto per i primi tre anni. Drive safe! 0509_up.gif

No, è zero assoluto solo entro i primi 3 anni dal conseguimento della patente B.
Uno che ha preso la patente B a 18 anni e 6 mesi, se ha preso la patente A3 a 21 e 3 mesi ha solo per i rimanenti 3 mesi il limite "alcool zero".
Se uno invece con le nuove normative prende l' A3 a 24 anni dopo aver conseguito la B a 18anni, non sarà mai soggetto al "limite zero".
Poi il limite diventa 0,5. Lo stesso vale sia per la guida di un'auto sia che per la guida di una moto.

Anzi, vorrei riassumere quel che ho trovato leggendo gli articoli 186-186bis e altri del codice della strada e anche alcuni articoli delle testate giornalistiche motociclistiche:

CONSULTANDO IL CDS CHI GUIDA UNA MOTO DEVE RISPETTARE LE STESSE REGOLE DI CHI GUIDA UN' AUTO:
in caso di guida in stato di ebrezza le pene previste (essendo un REATO la guida in stato di ebrezza) sono:
tasso alcolemico
da 0,5 a 0,8g/l : ammenda da 500 a 2000€, sospensione patente da 3 a 6 mesi;
da 0,8 a1,5 g/l : ammenda da 800 a 3200€,arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno
superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000€, arresto da 3mesi a 1 anno; sospensione patente di guida da 1 a due anni, sequestro penale preventivo del veicolo ai fini della confisca se di proprietà (se il veicolo è intestato ad altri non viene confiscato, ma il ritiro della patente va da 2 a 4 anni).

ECCEZIONI:
- in caso di incidente le pene sono raddoppiate.
- In caso di guida in stato di ebrezza di ciclomotre o motociclo (quindi con tasso superiore a 0,5%), il mezzo può PER SENTENZA DEL GIUDICE essere confiscato e venduto all'asta per una norma del cod. penale che riguarda "l'utilizzo di un ciclomotore o motociclo per compiere un reato", e quindi anche nel caso di guida in stato d'ebrezza dato che lo si considera un reato.
La confisca della moto per un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5% deve essere avvalorata da un giudice, ma già dallo 0,8% in su il sequestro viene fatto già dagli agenti accertatori in via preventiva.
- Per le violazioni commesse dalle ore 22 fino alle 07 la pena aumenta da un terzo a metà.
- il tasso 0,0 è valido per le seguenti categorie:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87 del cds;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90 cds;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.
- l'arresto viene convertito in ammenda.
- diverse variabili possono far variare il periodo di sospensione e la pena. Ad esempio la recidività entro i 2 anni porta alla revoca della patente.
(FONTI: codice , Link a pagina di Patente.it )

Ecco un articolo che ribadisce quanto ho riassunto dalla lettura del Codice Della Strada:

IN MOTO COME IN AUTO...O QUASI
Per chi guida una moto, valgono le stesse regole degli automobilisti con una sola eccezione. Quindi, il tasso tollerato è fino a 0,49%, da lì in poi scattano le sanzioni e il reato di guida in stato di ebbrezza. Fino a 0,8% il reato è stato depenalizzato quindi resta solo la sanzione amministrativa con l’aggiunta delle accessorie (multa, decurtazione dei punti e sospensione della patente). Oltre lo 0,8% la situazione diventa grave. Infatti, per i motociclisti scatta la confisca che per chi è alla guida di un’auto arriva oltre il tasso di 1,5%. La confisca arriva per sentenza, non viene stabilita dagli agenti che accertano l’infrazione ma sappiate che una volta firmata dal giudice avete perso la vostra moto. Ad ogni modo, in fase di accertamento del reato e di tasso alcolemico superiore allo 0,8% (1,5% per chi sta guidando un’auto) viene disposto il sequestro preventivo immediatamente.
(FONTE: Link a pagina di Motociclismo.it )

Spero di aver chiarito la questione nel modo più preciso e aggiornato possibile. Se poi le norme cambieranno ancora, aggiorneremo di nuovo il topic icon_wink.gif
 
14330193
14330193 Inviato: 4 Mag 2013 15:24
 

Si si Alberto lo sapevo. Il mio era più un consiglio "sopratutto", espresso male magari ma volevo proprio indicare che se già di base per chiunque sarebbe un bene bere poco, il discorso vale sopratutto per i nuovi patentati.
Mea culpa mi sò espresso in modo molto vago. 0509_pernacchia.gif
 
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