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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Se paghi fai quello che vuoi? [non segnalare generalità]
555013
555013 Inviato: 16 Ago 2006 22:10
Oggetto: Se paghi fai quello che vuoi? [non segnalare generalità]
 

Salve..ho sentito da poco che se ti beccano superare il limite con un autovelox e tu non dichiari chi guidava paghi il doppio della multa ma ti tieni i punti sulla patente..è vero?
 
555020
555020 Inviato: 16 Ago 2006 22:13
 

si!se hai 600€ da buttare lo puoi fare!in sostanza chi ha soldi la scampa sempre...
 
555034
555034 Inviato: 16 Ago 2006 22:19
 

non è vero.

se ti arriva la multa a casa sei obbligato a segnalare le generalità di chi guida.
se il proprietario non lo fa, si becca lui la multa più una sanzione accessoria di altri 300 euro (non so la cifra esatta).

se invece ti fermano non c'è scampo, il guidatore è quello fermato in quel momento icon_smile.gif
 
555035
555035 Inviato: 16 Ago 2006 22:19
 

con i soldi si può tutto
 
555041
555041 Inviato: 16 Ago 2006 22:22
 

veramente io sapevo che se x esempio ti arriva la multa a casa tu puoi dire di non ricordare chi guidava visto che l'auto la potevano usare per esempio il figlio o la moglie...in questo caso l'importo della multa raddoppia ma non tolgono punti a nessuno!io la sapevo così!
 
555048
555048 Inviato: 16 Ago 2006 22:27
 

si per'altro ho visto dopo questo topic già aperto Mancata comunicazione del conducente nel quale una sentenza diceva che è anticostituzionale che una persona sia obbligata a rispondere di chi stava alla guida poichè potrebbe anche non ricordarselo e non si può punire la persona per un suo limite fisico cioè della sua memoria..
 
555059
555059 Inviato: 16 Ago 2006 22:33
 

A me è successo così 2 volte l'anno scorso (2 autovelox icon_redface.gif ). Con la multa mi è arrivato un foglio da compilare dove immettere il conducente e nel caso che non venisse recapitato c'erano in una 150 e nell'altra 250 euro in più da pagare. A quel punto mi son informato e mi hanno detto che la cifra era diversa perchè a descapito del comando icon_eek.gif e che non avrebbero tolto nessun punto in quanto non avevano le generalità del conducente. Proprio per un problema di anticostituzionalità non potevano farlo (avevano avuto dei casi in tribunale...)
 
555093
555093 Inviato: 16 Ago 2006 23:02
 

Confermo Yappoz...

La storia iniziò con alcuni mezzi intestati a società...prese delle multe i rispettivi comandi chiesero l'identità dei guidatori per eseguire anche su di loro le sanzioni e pene accessorie (ritiri di patente ecc...), ai primi timidi dinieghi i comandi opposero ferma volontà di sapere in alcuni casi persino minacciando: "se non sapete chi guida i vs. mezzi, probabilmente una visita ispettiva (su ns. segnalazione) di ispettorato del lavoro e GdF potrà aiutarvi ad essere più precisi!"

Noostante ciò si arrivò in tribunale e molte sentenze di cassazione sancirono uno dei principi cardine della Costituzione Italiana: Un cittadino Italiano ha diritto a non essere costretto ad auto-accusarsi"
In sostanza "l'onere della prova" come si dice in giuridichese... stava ai comandi...nessuno in Italia può obbligare nessun'altro a confessare (teoricamente icon_rolleyes.gif )

Pertanto fu cambiata la legge e oggi funziona così:

Contestazione immediata: Adieu punti e/o patente

Contestazione differita: SE volete potete mettere il nome di chi guidava ed ha compiuto l'infrazione (anche su mezzi intestati a voi personalmente), in alterantiva vi verrà richiesta una somma aggiuntiva da pagare (di solito 257 euri, la variazione di costo da comando a comando mi incurioscisce e verificherò!) e i punti e/o la patente sarà salva...

(Naturalmente ciò non vale in caso di reato di omicidio colposo od omissione di soccorso... ma in tali spiacevoli casi l'iter seguito è ben diverso.)

P.s. IO HO 22 PUNTI SULLA PATENTE!! icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_cool.gif
 
555102
555102 Inviato: 16 Ago 2006 23:07
 

jacktornese ha scritto:

P.s. IO HO 22 PUNTI SULLA PATENTE!! icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_cool.gif


icon_sad.gif regalamene qualcuno, che me ne han lasciati solo 12...


rettifico: ho controllato la sanzione aggiunta erano rispettivamente 250 e 360 euro.... che ovviamente ho preferito non pagare a descapito dei punti
 
555334
555334 Inviato: 17 Ago 2006 5:20
 

jacktornese ha scritto:

Contestazione differita: SE volete potete mettere il nome di chi guidava ed ha compiuto l'infrazione (anche su mezzi intestati a voi personalmente), in alterantiva vi verrà richiesta una somma aggiuntiva da pagare (di solito 257 euri, la variazione di costo da comando a comando mi incurioscisce e verificherò!) e i punti e/o la patente sarà salva...


Scusa Jack, ma mi pare che la sentenza già linkata da alexscard dica una cosa leggermente diversa............l'art.180 comma 8 CdS (appunto quello che riguarda la mancata comunicazione delle generalità del conducente) è costituzionalmente illegittimo e quindi il relativo verbale è contestabile con successo davanti al Giudice di Pace, con la conseguenza che se si dichiara di non ricordarsi chi c'era alla guida al momento dell'infrazione non c'è alcuna somma aggiuntiva da pagare.
La sanzione di cui al citato art.180/8 potrà pertanto trovare applicazione soltanto nell'ipotesi residuale di omessa comunicazione.

Quindi in buona sostanza basta inviare la comunicazione dicendo di non ricordare, per un motivo qualsiasi, chi fosse alla guida del mezzo quel giorno, e punti e patente sono salvi! icon_lol.gif
 
555347
555347 Inviato: 17 Ago 2006 6:38
 

RafST4 ha scritto:
jacktornese ha scritto:

Contestazione differita: SE volete potete mettere il nome di chi guidava ed ha compiuto l'infrazione (anche su mezzi intestati a voi personalmente), in alterantiva vi verrà richiesta una somma aggiuntiva da pagare (di solito 257 euri, la variazione di costo da comando a comando mi incurioscisce e verificherò!) e i punti e/o la patente sarà salva...


Scusa Jack, ma mi pare che la sentenza già linkata da alexscard dica una cosa leggermente diversa............l'art.180 comma 8 CdS (appunto quello che riguarda la mancata comunicazione delle generalità del conducente) è costituzionalmente illegittimo e quindi il relativo verbale è contestabile con successo davanti al Giudice di Pace, con la conseguenza che se si dichiara di non ricordarsi chi c'era alla guida al momento dell'infrazione non c'è alcuna somma aggiuntiva da pagare.
La sanzione di cui al citato art.180/8 potrà pertanto trovare applicazione soltanto nell'ipotesi residuale di omessa comunicazione.

Quindi in buona sostanza basta inviare la comunicazione dicendo di non ricordare, per un motivo qualsiasi, chi fosse alla guida del mezzo quel giorno, e punti e patente sono salvi! icon_lol.gif

su questo non lo o ho la sentenza a ottobre in tribunale, ti saprò dire se funziona icon_wink.gif
 
555349
555349 Inviato: 17 Ago 2006 6:46
 

è vero che la sentenza del giudice di pace di taranto ha stabilito che è plausibile che dopo 4 o 5 mesi una persona non possa ricordarsi di chi guidava la macchina.
io credo anche che dipenda dal giudice di pace che trovi. ci sono di quei bacchettoni che non ti perdonano un accidente o quelli che ascoltano solo i conducenti.
probabilmente quella sentenza servirà perlomeno a farsì che chi ha rilevato qualcosa non aspetti troppo tempo a notificartelo.

in ogni caso la sanzione aggiuntiva che viene notificata successivamente è di 356 euro.
non possono essere applicati importi diversi da comando a comando!!!
 
555355
555355 Inviato: 17 Ago 2006 7:11
 

condor63 ha scritto:
in ogni caso la sanzione aggiuntiva che viene notificata successivamente è di 356 euro.
non possono essere applicati importi diversi da comando a comando!!!

se non ci credi ti faxo la notifica...
 
555377
555377 Inviato: 17 Ago 2006 7:42
 

Il vantaggio di avere una sentenza positiva per il trasgressore è quello di comunicarne l'esistenza al giudice di pace al momento del ricorso in quanto lo stesso avrà cura poi di andarsela a leggere e dare poi un giudizio finale. Di solito se c'è un asentenza già emanata gli altri giudici si attengono a quanto già deciso per quella sentenza se le circostanze sono le stesse!!!
 
555380
555380 Inviato: 17 Ago 2006 7:49
 

io e gia tanto che di punti ne ho ancora 12 sulla patente....
partito da 22 punti..... a milano mi ferma la polizia locale e tac! 5+5 x la cintura e cosi si va a 12..........
2 settimane + tardi con la mercedes di mio papa 160km/h su tratto da 130, i carabinieri imbuoniti da non so cosa fanno risultare di meno ma lo stesso 5+5 e rimango a 2...il giorno dopo una mia conoscenza all'interno della stradale.....magicamente ancora 12.......X FORTUNA!
 
555396
555396 Inviato: 17 Ago 2006 8:03
 

RafST4 ha scritto:
jacktornese ha scritto:

Contestazione differita: SE volete potete mettere il nome di chi guidava ed ha compiuto l'infrazione (anche su mezzi intestati a voi personalmente), in alterantiva vi verrà richiesta una somma aggiuntiva da pagare (di solito 257 euri, la variazione di costo da comando a comando mi incurioscisce e verificherò!) e i punti e/o la patente sarà salva...


Scusa Jack, ma mi pare che la sentenza già linkata da alexscard dica una cosa leggermente diversa............l'art.180 comma 8 CdS (appunto quello che riguarda la mancata comunicazione delle generalità del conducente) è costituzionalmente illegittimo e quindi il relativo verbale è contestabile con successo davanti al Giudice di Pace, con la conseguenza che se si dichiara di non ricordarsi chi c'era alla guida al momento dell'infrazione non c'è alcuna somma aggiuntiva da pagare.
La sanzione di cui al citato art.180/8 potrà pertanto trovare applicazione soltanto nell'ipotesi residuale di omessa comunicazione.

Quindi in buona sostanza basta inviare la comunicazione dicendo di non ricordare, per un motivo qualsiasi, chi fosse alla guida del mezzo quel giorno, e punti e patente sono salvi! icon_lol.gif


Attenzione, il discorso fila, ma parecchie sentenze hanno portato al comportamento che descriveva Jack.
Pertanto tu puoi , dopo tempo, non ricordarti chi fosse alla guida, ma questo in primis non ti esonera dal pagare la multa e poi se vuoi salvare i punti devi dire che non sai chi fosse alla guida e quindi ripagare una somma similare o superiore a quella dell'infrazione. icon_wink.gif
 
555437
555437 Inviato: 17 Ago 2006 8:38
 

Questo è il link della discussione dove, a sua volta, è riportato il link al testo integrale della sentenza.
Lo rimarco in quanto ho visto che quella discussione ha ricevuto solo una risposta finora, probabilmente l'avete già letto tutti ma consiglio a chi non l'avesse ancora fatto di andarsi a leggere anche il testo della sentenza e il relativo commento.

Mancata comunicazione del conducente

E' vero, come ha detto valtur, che qualunque sentenza costituisce un precedente giurisprudenziale, anche se ciò ovviamente non vincola un'altro giudice a conformarsi a quanto deciso con quella sentenza, ma quantomeno crea una linea interpretativa di riferimento.

Quanto all'art.180 comma 8 CdS, devo ricordare che questo, invece, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (le cui sentenze, invece, vincolano qualunque altro giudice) proprio (semplificando al massimo) nella parte in cui pretendeva che il proprietario del veicolo dovesse ricordare a distanza di tempo chi fosse alla guida al momento dell'infrazione.
Ditemi voi a questo punto su quali basi un ricorso avverso la sanzione ex art.180/8 potrebbe essere respinto quando il proprietario ha dichiarato (entro il termine di legge) di non ricordare chi fosse alla guida............

Se (o quando) mi arriverà il verbalone per la sparata a 200 che ho fatto in autostrada il mese scorso, io pagherò la sanzione principale ma dichiarerò di non ricordare chi fosse alla guida in quanto eravamo usciti moto+auto e ci siamo alternati alla guida dei mezzi.
Dopodichè, se mi manderanno anche il verbale ex art.180/8, lo contesterò sulle basi di cui sopra. icon_wink.gif
 
555445
555445 Inviato: 17 Ago 2006 8:42
 

ellobo ha scritto:
.....se vuoi salvare i punti devi dire che non sai chi fosse alla guida e quindi ripagare una somma similare o superiore a quella dell'infrazione. icon_wink.gif


.........se vuoi salvare i punti devi dire che non sai chi fosse alla guida e quindi, se e quando ti contestano il 180/8, impugnarlo dinanzi al giudice di pace del luogo in cui risiedi (non di quello in cui hai commesso l'infrazione), con buonissime speranze che il giudice ti dia ragione se ti fai assistere da un bravo avvocato. icon_wink.gif
 
555917
555917 Inviato: 17 Ago 2006 12:06
 

yappoz ha scritto:
condor63 ha scritto:
in ogni caso la sanzione aggiuntiva che viene notificata successivamente è di 356 euro.
non possono essere applicati importi diversi da comando a comando!!!

se non ci credi ti faxo la notifica...


ci credo, tranquillo, volevo solo dire che in certe occasioni qualche comando il codice non lo legge neanche ... in bagno
 
556120
556120 Inviato: 17 Ago 2006 13:18
 

maurolive ha scritto:
non è vero.

se ti arriva la multa a casa sei obbligato a segnalare le generalità di chi guida.
se il proprietario non lo fa, si becca lui la multa più una sanzione accessoria di altri 300 euro (non so la cifra esatta).

se invece ti fermano non c'è scampo, il guidatore è quello fermato in quel momento icon_smile.gif


Non siamo più obbligati a comunicare chi guidava. Questo sempre se vale il discorso che la legge è uguale per tutti, cosa che non mi sembra così! icon_lol.gif
Giudice di pace di Empoli (mia città tra l'altro!) ha (riassumendo) detto che dichiarare che uno non si ricorda chi guidava non è un reato del codice della strada quindi non perseguibile con multe.

Giudice di Pace di Empoli sentenza n. 165 del 2006 (cercate pure su internet)
 
556157
556157 Inviato: 17 Ago 2006 13:35
 

Ci puoi dare il link?
 
556205
556205 Inviato: 17 Ago 2006 13:53
 

2006-7-13
Giudice di Pace di Empoli sentenza n. 165 del 2006
Contravvenzioni, omessa identificazione, obbligo, accoglimento - Sentenza inviata dal dott. Yuri Rosati
Ringraziamo del cortese invio tramite web il dott. Yuri Rosati.
Obbligo di fornire notizia sul conducente e patente di guida - accoglimento

TESTO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI,
Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Causa civile n. 165\06 R.G.C.
promossa da:
XXXX XXXX con l’avv. XXXX.
Contro
Sindaco pro tempore di XXXX. P. XXXX
Oggetto:
“PVC n. xx\xx del xx\xx\xx.
Violazione degli artt. 126 bis c. 2- Rif. 180 c. 8- del CdS.
Fatto accaduto in XXXX in data xx\xx\xxxx, ore xx,xx.
XXXX XXXX in qualità di legale rappresentante della Soc. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, corrente in xxxxxx e proprietario dell’autocarro targato xxxxxxxxx, ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo, al momento dell’infrazione ex art. 146 CdS.

Il tutto meglio espletato nel PVC, che si ha qui per trascritto.
.
Svolgimento del Processo
Con ricorso inoltrato XXXX XXXX, ut sopra, impugnava il PVC in oggetto, deducendo che:
• a suo tempo era stato elevato, nei confronti del conducente del mezzo di cui è causa, verbale di contravvenzione, ex art. 146 CdS;
• successivamente, seguiva il verbale di cui in oggetto, per infrazione all’art. 180\8 CdS;
• il ricorrente tuttavia, in ordine a quest’ultima pretesa infrazione adduceva che, essendo il veicolo proprietà di una persona giuridica, usato quotidianamente da più soggetti, egli non era in grado di indicare il guidatore, al momento dell’infrazione;
• che inoltre, la pretesa del Sindaco di XXXX era nel frattempo prescritta, essendo decorso il termine di gg. 150.
Pertanto, il PVC doveva essere annullato.
Si costituiva il Sindaco di XXXX, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.
Costituitesi le parti, nell’unica udienza tenuta, sulle precisazioni delle conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta a sentenza, con lettura del dispositivo alla fine dell’udienza giornaliera.
Motivi della decisione
Circa la prescrizione e\o meglio decadenza per il decorso di gg. 150 ex art. 201 CdS.
Il verbale qui impugnato è stato notificato in data 16\02\2006;
la lettera di XXXX XXXX, ut sopra, con risposta negativa circa l’individuazione del conducente, ricevuta dalla PM di XXXX, porta la data del 18\08\2005;
A questo, rettamente il rappresentante del Sindaco eccepisce, eccezione condivisa dal Giudice, che la prescrizione e\o decadenza decorre a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sull’illecito “principale”, ex art. 146 CdS. (Cfr. giurisprudenza costante).
Pertanto, il motivo introdotto dalla difesa XXXX è destituito di fondamento.
Quanto all’obbligo del proprietario di individuare conducente e patente del terzo trasgressore, non essendo egli stesso alla guida.
Sul punto, l’art. 126 bis recita testualmente al comma 2°:
“L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all’organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8…..”-.
Nella fattispecie, in realtà, si invocano:
• il principio generale nemo tenetur se detegere con diritto a non rispondere, quando si tratti di noi stessi;
• l’ulteriore principio, ad impossibilia nemo tenetur.
Si giudica invero che il ricorrente non abbia disatteso all’obbligo del combinato disposto
126 bis\2°-180\8° CdS.
Il punto infatti è cruciale, in ordine all’indicazione del guidatore e della sua patente, laddove i due elementi restino ignoti.
Dottrina e giurisprudenza divergono.
---“Personalmente non riteniamo possibile sposare le recenti dottrine che paventano la possibilità, in questa ipotesi, di applicare l’art. 180 C.d.S.. Questo perché la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo diverrebbe una sanzione “coattiva” (scelta dalla utenza della strada perché è il male minore a prescindere della verità storica dell’infrazione): o mi dici chi era alla guida (anche se non lo sai) oppure ti decurto i punti.
Ma la scelta della nostra posizione viene dettata anche da motivazioni dagli aspetti meno passionali e più puramente giuridici. La sanzione ex art. 180 C.d.S., infatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione si sostituisce con l’entrata del nuovo codice della strada (1992), per species, al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per punire il comportamento di chi non collabora con le Istituzioni.
Se è vero, come è vero, che non si potrebbe accusare una persona del reato di cui all’art. 650 cod. pen. solo per il fatto che egli non può in alcun modo – se escludiamo la possibilità di inventarsi un conducente – fornire dei dati richiesti (è appunto il caso del proprietario della vettura e che non era presente quando fu infranto il codice) allo stesso modo non potrà applicarsi l’art. 180.
Tale sanzione – quella di cui al 180 – potrà però applicarsi SEMPRE, ma solo in tal caso, nel caso in cui il proprietario “non ottemperi all’invito dell’autorità di presentarsi, anche tramite missiva, entro il termine stabilito per cercare di fornire informazioni” ciò, quindi, con un comportamento di inerzia e, appunto, non collaborativo.
Insomma al proprietario che si presenta dicendo di non poter risalire all’effettivo conducente all’epoca dell’infrazione non potrà applicarsi la sanzione ex art. 180 C.d.S”. Da Altalex.
“La decurtazione dei punti della patente del proprietario non conducente, non può effettuarsi qualora non sia stato individuato il trasgressore per la dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 126 bis CdS”. (Sent. 2376 TAR di Lecce).
“Insussistenza della violazione dell'art. 180 c. 8 in caso di risposta (negativa) da parte del proprietario. Nell'occasione, il giudicante aveva anche avuto modo di osservare che:
«resta tra l'altro difficile pensare che vi sia un obbligo per il correo di indicare il nome di altro responsabile dell'evento, come resta difficile pensare che si possa rilevare una «colpa presunta» in chi non sia in grado di identificare efficacemente il conducente del proprio mezzo al momento dell'evento». G.d.P. Firenze, sentenza 3 maggio 2005, n. 2678
Sul merito della violazione, premesso che il legale rappresentante della Società aveva provveduto, diligentemente entro i 30 giorni previsti, a comunicare alla Polizia l'impossibilità di individuare il contravventore, rilevava il diretto collegamento con la violazione di cui al comma 8 dell'art. 180, a tenore del quale «chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di (...) fornire informazioni (...) ai fini dell'accertamento delle violazioni (...) è soggetto alla sanzione». Dare un'indicazione, pur negativa, è già fornire un'informazione. Ne deriva che, la Società, invitata a fornire informazioni circa l'identità del conducente al momento della violazione, avrebbe commesso l'illecito solo laddove non avesse ottemperato al suddetto ordine; mentre, invece, avendo rilasciato dichiarazioni, non ha commesso alcuna infrazione. La dichiarazione resa dal Presidente con cui riferisce di non essere in grado di indicare chi si trovasse alla guida del veicolo, integra pienamente il «giustificato motivo»: ad impossibilia nemo tenetur. ( Commento a sentenza del GdP di Grosseto, in sole 24 Ore n. 12 del 1\12\2005).
Ciò detto, questo Giudice assevera e concorda che fornire una dichiarazione, pur negativa, obbedisca al precetto di cui all’art. 650 CP, nonché all’endiadi omologa depenalizzata
126 bis\2°- 180\8°CdS.
Poiché, fornire un’informazione, sia pur negativa, costituisce sempre un adempimento del comando dato.
Non potendo essere necessariamente positiva la ulteriore indicazione del guidatore (si pensi che un mezzo venga consegnato al dipendente X, ma poi guidato da Y), nonché del documento di patente di guida, sempre accessibile alla PA, presso la sua anagrafe, con possibilità di essere inibita al comune cittadino, cui viene richiesta senza necessità.
La P.A. richiederebbe al terzo, in effetti, una notizia già in proprio possesso.
Il Giudice di Pace di Empoli,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese del processo.
Empoli, 15\06\06
Il Giudice di Pace Coordinatore
(Dott. Filippo Iannitelli)
 
556287
556287 Inviato: 17 Ago 2006 14:23
 

io preferisco pagarne "2000" euro che rifare la patente.....,per carità,mi viene male a pensare di mettere la p di nuovo,studiare,magari essere bocciati,dare cmq un sacco di soldi.....,correre a destra e sinistra,essere a piedi,e rifare quella della moto anche,che schifo icon_biggrin.gif
 
564499
564499 Inviato: 21 Ago 2006 10:46
 

io sò si un mio amico che, visto che il verbale era di qualche mese prima ha dichiarato che non sapeva chi era alla guida (ma nel nucleo familiare altri avevano la possibilità di guidare il mezzo) ha pagato solo la multa però gli hanno tolto i punti al proprietario (ora i punti non li toglono più), solo la multa
 
565480
565480 Inviato: 21 Ago 2006 16:55
 

RafST4 ha scritto:
Quindi in buona sostanza basta inviare la comunicazione dicendo di non ricordare, per un motivo qualsiasi, chi fosse alla guida del mezzo quel giorno, e punti e patente sono salvi!

E' esattamente così! Il mio ex ha ricevuto la contestazione a casa per un eccesso di velocità rilevato dall'autovelox: la sanzione è di 375 euro con decurtazione di 10 punti sulla patente e 30 gg di sospensione della stessa. C'è inoltre l'invito a dichiarare chi fosse alla guida del mezzo (R1). Avendo il tipo un pacco di soldi (beato lui), ha dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida della moto (pare vero che possa prestarla a qualcuno, eheh), così gli è stata raddoppiata la multa, ma non gli hanno tolto i punti né sospeso la patente!
 
567248
567248 Inviato: 22 Ago 2006 11:31
 

anto965 al mio amico non hanno raddoppiata la multa 351€ o 375€ e basta e neanche sospensione...l'ho seguito io con un avvocato che conosco.
 
567274
567274 Inviato: 22 Ago 2006 11:40
 

Black999 ha scritto:
anto965 al mio amico non hanno raddoppiata la multa 351€ o 375€ e basta e neanche sospensione...l'ho seguito io con un avvocato che conosco.

Non so che dire... magari sono cambiate le cose: infatti al tuo amico hanno tolto i punti al mio ex no, in più la norma del raddoppio della sanzione pecuniaria è roba recente.
Il succo è che, se non si viene fermati, ce la si può cavare sborsando il denaro ma salvando la patente!
 
567313
567313 Inviato: 22 Ago 2006 11:50
 

Non ho letto tutto magari è stato già detto... io ho sentito che se si dichiarasse che guidava un altro e questo dovesse smentire, un giudice non potrebbe stabilire chi sia il vero responsabile --> si paga solo la multa e non l'ammenda
 
567553
567553 Inviato: 22 Ago 2006 12:58
 

Death_Knight
Citazione:
Non ho letto tutto magari è stato già detto... io ho sentito che se si dichiarasse che guidava un altro e questo dovesse smentire, un giudice non potrebbe stabilire chi sia il vero responsabile --> si paga solo la multa e non l'ammenda

ma forse non rischi di aver dichiarato il falso (se si sanzione penale)

anto965 al mio amico è successo nel 2004...allora se non si riconosceva conducente si toglievano i punti al proprietario...poi questa norma l'hanno dichiarata incostituzionale...ma l'art 180 ke parla del raddoppio non l'hanno modificato c'era anke prima, parla di obbligo (entro 30gg) di riconoscere il conducente da parte del proprietario pena 350€ di multa, ma la dichiarazione và presentata in modo da non far scattare la violazione dell'art 180 è ke siccome passa del tempo e il proprietario non è tenuto a tenere un registro (tranne se persona giuridica...ditta) è quindi è costretto a pagare solo la multa (c'era una sentenza già data ke abbiamo utilizzato a prova)...a meno chè una altra sentenza negli ultimi mesi non l'ha cambiata è così (fino ad inizio anno era così)
 
567589
567589 Inviato: 22 Ago 2006 13:10
 

Black999 ha scritto:
anto965 al mio amico è successo nel 2004...allora se non si riconosceva conducente si toglievano i punti al proprietario...poi questa norma l'hanno dichiarata incostituzionale...ma l'art 180 ke parla del raddoppio non l'hanno modificato c'era anke prima, parla di obbligo (entro 30gg) di riconoscere il conducente da parte del proprietario pena 350€ di multa, ma la dichiarazione và presentata in modo da non far scattare la violazione dell'art 180 è ke siccome passa del tempo e il proprietario non è tenuto a tenere un registro (tranne se persona giuridica...ditta) è quindi è costretto a pagare solo la multa (c'era una sentenza già data ke abbiamo utilizzato a prova)...a meno chè una altra sentenza negli ultimi mesi non l'ha cambiata è così (fino ad inizio anno era così)

ah si si... ora ho capito cosa volevi dire! icon_redface.gif
 
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