Oggi innanzi al Giudice di Pace di Bologna è stato accolto il mio ricorso in opposizione al Comune di Loiano, per la contestazione dell'articolo 141 del c.d.s.
Articolo 141 - velocità
Sanzione amministrativa e decurtazione di punti 5 sulla patente (di seguito il link per chi volesse consultare l'articolo 141)
Link a pagina di Patente.it
IL FATTO
Il giorno 11 agosto 2007, procedevo insieme all'amico ral_pantone (al quale è stato contestato lo stesso articolo 141 del c.d.s) sulla S.S.65 della Futa direzione Bologna, quando al chilometro 72+800 in uscita da una curva a velocità moderata e comunque non superiore al limite stabilito in quel punto (70km/h) venivo fermato dagli agenti della Polizia Municipale di Loiano. Seguiva la contestazione dell'art. 141 c.d.s.
"Ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in curva"
Lascio compilare il verbale agli agenti per non "mettergli la pulce nell'orecchio", poi chiedo e faccio verbalizzare che chiedevo con quale metodo è stata rilevata la velocità, e che procedevo in seconda marcia a 40km/h).
Ecco il verbale:
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NOTATE L'ERRORE DI GRAMMATICA EVIDENZIATO IN ROSSO
IL RICORSO
Motivazioni: Nullità del verbale di accertamento per mancanza prove della avvenuta infrazione
Il mio ricorso si è basato sulla mancanza di prove:
- non era possibile misurare la mia velocità senza strumenti
- le condizioni (asfalto, meteo, mezzo, strada, assenza di traffico) erano perfette
- il verbalizzante mi ha potuto vedere solamente in un breve tratto rettilineo
Ecco la foto aerea del punto preciso, con la mia posizione, quella della pattuglia, e la visuale del verbalizzante
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Inoltre come evidenziato dal ricorso, nonostante sia prevista dall'articolo in questione, la possibilità dell'accertamento "audiovisivo", nel mio caso questa metodologia era del tutto inapplicabile.
Ecco il ricorso:
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L'UDIENZA
Premesso che il Comune di Loiano non si è presentato sia alla prima convocazione che a quella odierna, vado innanzi al rappresentante Giudice di Pace, che mi chiede come si sono svolti i fatti, racconto l'accaduto, e successivamente il giudice legge la difesa del Comune di Loiano, e qua rimango allibito, riporto alcune delle considerqazioni contenute nella difesa, che il Giudice mi ha letto:
- il rumore della moto faceva intuire l'alta velocità (sorriso del Giudice)
- il conducente dell'autoveicolo, a causa della sua velocità, ha creato pericolo per l'operatore all'atto di fermarsi (il Giudice guarda la foto, valuta la distanza tra me e l'operatore e sorride di nuovo)
- nella difesa si parla della normativa sul telelaser che nel mio caso non è stato utilizzato (il Giudice sorride di nuovo)
Vinco il ricorso in quanto la difesa è inconsistente e non vengono specificate le motivazioni che hanno indotto alla contestazione dell'articolo 141 c.d.s.
CONCLUSIONI
La contestazione dell'articolo 141 c.d.s., come in effetti avevo letto nella letteratura del caso, non può mancare delle motivazioni che inducono alla contestazione dello stesso. Non è solo il ricorrente che deve dimostrare che i presupposti non sussistono, il giudice non può limitarsi a prendere atto di quanto risulti al provvedimento amministrativo, ma deve procedere in via autonoma al controllo dell'esistenza dei presupposti controversi, non sussistendo dinnanzi al Giudice alcuna presunzione di leggittimità del provvedimento amministrativo.
Concludo riportando una delle tante sentenze trovate sul web riguardo l'articolo contestati, solo perchè mi sembra coerente con quanto a me accaduto.
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"Omettere di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in un tratto di strada in curva" lascia spazio ad un lungo elenco di interpretazioni poiché sa molto di valutativo e poco di descrittivo. Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione della esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, del tempo e del traffico (in linea con Cass. Civ. n° 20173/2004). Nel caso di specie, gli agenti accertatori non forniscono alcun elemento dal quale potere desumere imprudenza alla guida da parte del ricorrente, con la conclusione che non appare possibile determinare a posteriori la velocità del veicolo, in mancanza di un procedimento logico o tecnico unico e/o tassativo. Pertanto il potere di sindacato del Giudice ed il carattere inquisitorio del procedimento comportano che la p.a. si trovi in buona sostanza nella situazione di dovere dimostrare la responsabilità dell’opponente. E’ notorio in diritto come non sia attribuibile fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza degli agenti accertatori, che possono risolversi in loro apprezzamenti personali, poiché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti in assenza di un metro obiettivo (v. in tal senso Cass. Civ. n° 17106/2002 e Cass. Civ. ex multis). Ne deriva che, nel caso de quo, la contestazione sia riconducibile ad errata valutazione compiuta dagli agenti accertatori in assenza di alcun conforto di natura oggettiva, quale l’impiego di apparecchiatura di rilevamento della velocità. Il ricorso è meritevole di accoglimento; ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
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Quindi, amici Tingavertiani, l'articolo 141 c.d.s., spesso utilizzato con noi motociclisti quando non si sa cosa mettere nel verbale, si può e si DEVE contestare, fate compilare il verbale agli accertatori e poi, ma solo poi........se non mettono le motivazioni della contestazione, fate ricorso