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300€ di autovelox del 2005 mai arrivato..
4546093
4546093 Inviato: 23 Mag 2008 14:02
Oggetto: 300€ di autovelox del 2005 mai arrivato..
 

E' arrivato una lettera della polizia municipale dove ci sono 300€ da saldare per un autovelox che mi ha beccato nel 2005 e che però per posta non mi è mai arrivato..
Ora sti ***canc***[nota del mod cicco88: ti pensi tanto furbo....]truffatori hanno anche avuto il coraggio di dirmi che loro hanno la notifica che mi è arrivata la lettera nel 2005 e che mi hanno fatto un piacere a mandarmi l'avviso altrimenti tra 15gg dovevo pagarne 600€
Ovviamente al più presto andrò la nell'ufficio a sentire la situazione ma come posso muovermi? Loro sostengono di avermi inviato l'avviso nel 2005, ma se io non l'ho mai ricevuto dovrei poter far ricorso e vincere no? Ci dovrebbe essere la mia firma all'avviso postale di quando avrei ritirato la raccomandata giusto?
 
4546174
4546174 Inviato: 23 Mag 2008 14:07
 

sono curioso di vedere che dicono gli esperti...
 
4546194
4546194 Inviato: 23 Mag 2008 14:08
 

le multe devono essere con ricevuta e vengono di solito consegnate a mano da un funzionario

e ad ogni modo e' piu che scaduta essendo passati tutti sti anni.chiedigli di farti vedere la ricevuta della ricezione della multa firmata da te o da un familiare (nn la ricevuta dell invio)
 
4546272
4546272 Inviato: 23 Mag 2008 14:12
 

secondo me ti stanno ben truffando icon_evil.gif
 
4546367
4546367 Inviato: 23 Mag 2008 14:17
 

Alex, una curiosità, i vigili di quale comune?
 
4548340
4548340 Inviato: 23 Mag 2008 16:15
 

Citazione:
hanno anche avuto il coraggio di dirmi che loro hanno la notifica che mi è arrivata la lettera nel 2005 e che mi hanno fatto un piacere a mandarmi l'avviso altrimenti tra 15gg dovevo pagarne 600€

Sarebbe interessante sapere l'art. che ti hanno contestato ed in base a "cosa" vengono determinati questi 15 giorni...almeno per restituire il piacere icon_wink.gif

Qui è stato trattato un caso simile al tuo.
Richiesta info termine prescrizione cartella esattoriale
 
4555758
4555758 Inviato: 24 Mag 2008 13:29
 

polizia municipale di verona
ora aggiornamento..
Anche a loro non risulta che io sia andato a ritirare la raccomandata, però loro dicono di averla spedita all'epoca.. Ora che posso fare? se faccio ricorso ho qualche speranza di vincere? Non dovrebbero mandare almeno 2-3 richiami della raccomandata presente in posta? Sono spacciato e devo pagare? E' gradita una mano grazie..
 
4556590
4556590 Inviato: 24 Mag 2008 14:58
 

alexscard ha scritto:
polizia municipale di verona
ora aggiornamento..
Anche a loro non risulta che io sia andato a ritirare la raccomandata, però loro dicono di averla spedita all'epoca..

Se hanno la ricevuta della spedizione della raccomandata e te l'hanno mandata all'indirizzo giusto, non importa che tu non l'abbia ritirata, la notifica si e' compiuta.
Altrimenti basterebbe non andare a ritirare le raccomandate per "farla franca".
A meno che tu non riesca a dimostrare che le poste non ti hanno lasciato l'avviso di giacenza, la vedo dura ricorrere.
 
4557452
4557452 Inviato: 24 Mag 2008 17:05
 

e come si può dimostrare una cosa simile? è possibile?
 
4561145
4561145 Inviato: 25 Mag 2008 10:54
 

Qualsiasi multa va notificata al diretto interessato mediante raccomandata A/R entro 150 giorni dalla violazione.
Se l'interessato non intende ritirare la raccomandata poichè mai pervenutogli l'avviso di ritiro di raccomandata (cartolina gialla) ovvero presume di non volerla ritirare "per farla franca", l'ente poste lascia un ulteriore avviso di "giacenza" e in questo caso vale come notifica a tutti gli effetti ergo son guai!!! icon_mrgreen.gif

P.s.: Secondo il mio punto di vista dovresti ritirare la multa ed estrapolare poi copia di tutto l'incartamento relativo all'effettiva notificazione degli atti al tuo indirizzo. Qualora sorgessero discrepanze potresti valutare se proporre il ricorso. Auguri!
 
4561405
4561405 Inviato: 25 Mag 2008 11:22
 

Per completare l'informazione: la notifica effettiva non è quella all'interessato, è quella alle Poste: i 150 gg per la notifica sono infatti questi.
Cioè se chi spedisce la raccomandata consegna alle poste il 150° giorno e le Poste vengono a consegnarti la raccomandata anche dopo 2 settimane la notifica è valida.
Da quel momento sta a te dimostrare che le Poste non ti hanno consegnato la raccomandata o lasciato l'avviso per ritirarla, ma non cambia la sostanza: la notifica è valida per l'ente che l'ha emessa e casomai sta a te rivalerti sulle Poste per il maggior esborso. Ma la vedo dura.... purtroppo.

saluti, Dino
 
4562157
4562157 Inviato: 25 Mag 2008 12:45
 

alexscard ha scritto:
polizia municipale di verona
ora aggiornamento..
Anche a loro non risulta che io sia andato a ritirare la raccomandata, però loro dicono di averla spedita all'epoca.. Ora che posso fare? se faccio ricorso ho qualche speranza di vincere? Non dovrebbero mandare almeno 2-3 richiami della raccomandata presente in posta? Sono spacciato e devo pagare? E' gradita una mano grazie..

Basta controllare se loro hanno la ricevuta di spedizione, non basta che lo dicano.
Con il giorno e il numero della raccomandata recati all'ufficio postale, controlla quando hanno registrato l'arrivo dell'atto
e se hanno effettuato la notifica come specificato nel post che ti ho indicato.
Se è tutto regolare e non ci sono altre discriminanti devi pagare.

dino_g ha scritto:
Per completare l'informazione: la notifica effettiva non è quella all'interessato, è quella alle Poste: i 150 gg per la notifica sono infatti questi.
Cioè se chi spedisce la raccomandata consegna alle poste il 150° giorno e le Poste vengono a consegnarti la raccomandata anche dopo 2 settimane la notifica è valida.

solo se l'effettivo trasgressore è la Posta icon_mrgreen.gif
"Art. 201 CdS
- Notificazione delle violazioni

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore ...."

Pertanto dal momento in cui il trasgressore o obbligato in solido viene identificato, il verbale deve essere notificato entro:

150 giorni per i residenti in Italia
360 giorni per i residenti all'estero
 
4564347
4564347 Inviato: 25 Mag 2008 17:29
 

Non è questa la giusta interpretazione: la notifica è quella della data in cui viene emessa dall'ente.
E' analogo a quanto succede quando tu devi inviare una raccomandata entro una certa scadenza: fa fede la data dell'invio, non quella della ricezione al destinatario.
Se fai una ricerca vedrai che ci sono altre discussioni sull'argomento, dove viene proprio chiarito questo particolare, che ovviamente gioca a favore di chi emette la multa, è ovvio...
 
4573441
4573441 Inviato: 26 Mag 2008 17:10
 

Guarda, non è così semplice.
Fra sentenze di Giudici di Pace del 2007/2008 che accolgono ricorsi per atti notificati oltre i 150 ancorchè consegnati dall'ente notificatore entro il termine di 150 gg alle poste, fra sentenze della Corte di Cassazione che riguardano la scissione soggettiva della notifica degli atti, viste diverse discussioni su forum legali effettuate da addetti ai lavori, sinceramente qual'è la giusta interpretazione non sono sicuro di sapere quale sia. icon_wink.gif
 
4580728
4580728 Inviato: 27 Mag 2008 12:38
 

dino_g ha scritto:
Non è questa la giusta interpretazione: la notifica è quella della data in cui viene emessa dall'ente.
E' analogo a quanto succede quando tu devi inviare una raccomandata entro una certa scadenza: fa fede la data dell'invio, non quella della ricezione al destinatario.
Se fai una ricerca vedrai che ci sono altre discussioni sull'argomento, dove viene proprio chiarito questo particolare, che ovviamente gioca a favore di chi emette la multa, è ovvio...


non è così. la notifica dei 150 gg. decorre dalla data di violazione accertata e non dalla spedizione attraverso l'ente incaricato!!

Il c.d.s. è una delle tante normative di non libera interpretazione.... ergo se così è scritto così sarà!! icon_wink.gif

e quanto riportato da Grifo è Legge ovvero
"Art. 201 CdS
- Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore ...."
 
4580897
4580897 Inviato: 27 Mag 2008 12:54
 

NO.
Per evitare di ripetere ancora cose già dette vi linko una delle numerose discussioni in cui questa cosa è stata chiarita.

Link a pagina di Motoclub Tingavert

Per comodità allego anche una risposta:

Il 201 C.d.S. ti dice che la notifica deve essere effettuata entro 150 giorni ma ciò non vuol dire che deve essere recapitata entro 150 giorni.

Per le notifiche non ci si deve rifare solo all'art. 201 C.d.S. ma anche all'art. 196 C.d.S., alla Legge 890/82, al Codice di Procedura Civile e alle sentenze della Corte Costituzionale.

Per il calcolo dei giorni si fa così:

La notifica deve essere effettuata entro 150 giorni.

I 150 giorni si calcolano dalla data dell'infrazione alla data di spedizione dell'atto (vedasi la data indicata nella relazione di notifica) e non alla data della ricezione.

La Corte Costituzionale, con sentenze n° 477/02 e 28/04, ha infatti stabilito che la notifica si perfeziona per il notificante mediante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o alle poste incaricate della notifica.

I 60 giorni per il pagamento o la presentazione del ricorso decorrono per il destinatario dal ricevimento del plico.

In pratica il tempo che la posta ci impiega per recapitare il plico è tempo di nessuno.

Sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n° 198/96, ha stabilito che il termine dei 150 giorni si riapre qualora si venga a conoscenza dell'effettivo obbligato in solido o trasgressore solo successivamente.

Poniamo l'esempio di un veicolo a noleggio.

Dagli archivi del PRA e della MCTC risulta che il veicolo sia intestato all'AVIS.

La notifica deve essere effettuata a questa entro 150 giorni.

La società di noleggio non è tenuta però a pagare l'infrazione in quanto trattasi di proprietario e non di obbligato in solido.

L'art. 196 C.d.S. stabilisce infatti che: Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, I'usufruttuario, I'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.

Quindi l'AVIS comunicherà al comando che ha rilevato l'infrazione i dati del locatario del veicolo (ovvero colui che l'ha presa a noleggio e quindi l'obbligato in solido).

Dal momento in cui il comando riceve la comunicazione, in virtù della sentenza 198/96, ripartono i 150 giorni per la notifica.
 
4581612
4581612 Inviato: 27 Mag 2008 13:49
 

Ripeto, non esserne così sicuro.
Non voglio riaprire una discussione, ma vorrei solo farti notare che le sentenze della Corte Costituzionale 477/02 e 28/04, trattano il tema della notifica ma si riferiscono alla notifica di atti giudiziari e non amministrativi come nel caso di verbali del CdS.
Per questo ci sono diverse sentenze di Giudici di Pace del 2007/2008 che accolgono i ricorsi per errata notificazione. icon_wink.gif
 
4582742
4582742 Inviato: 27 Mag 2008 15:10
 

Grifo ha scritto:
Ripeto, non esserne così sicuro.
Non voglio riaprire una discussione, ma vorrei solo farti notare che le sentenze della Corte Costituzionale 477/02 e 28/04, trattano il tema della notifica ma si riferiscono alla notifica di atti giudiziari e non amministrativi come nel caso di verbali del CdS.
Per questo ci sono diverse sentenze di Giudici di Pace del 2007/2008 che accolgono i ricorsi per errata notificazione. icon_wink.gif


Grifo leggiti bene le sentenze e vedrai che dino_g ha ragione (ha citato un mio vecchio post dove davo questa risposta).

La Costituzionale si è espressa non solo sulla notifica di atti giudiziari (che aviene comunque nello stesso modo di quelli amministrativi) ma sulla norma specifica dell'art. 149 C.P.C. e sulla legge 890/82.

Articolo 1 Legge 890/82
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti
, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Questa è applicata di diritto perchè l'art. 201 C.d.S. recita:

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'ammini strazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

La 477/02 della Corte Costituzionale infine stabilisce che:

Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

ed infine decreta:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
 
4778540
4778540 Inviato: 14 Giu 2008 13:47
Oggetto: ricorso per multa 2005
 

Davanti a me,c'era un signore che stava parlando col giudice di pace,che accoglieva un suo ricorso,e mi ricordo che per ben due volte nel corso della lettura,fatta dal giudice di pace,chiese al convenuto:ma lei l'ha mai ricevuta?risposta no!quindi presumo che abbia accolto il ricorso.
 
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