desertvulture ha scritto:
ricorda solo che tra privati esistono le normali garanzie della compravendita: la garanzia da vizi, e la garanzia da evizione
garanzia da evizione: il venditore garantisce di avere sull'oggetto un diritto di proprietà pieno; se il suo diritto risulta in seguito difettoso (ad esempio, perchè un altro soggetto aveva un diritto di uso, oppure un'ipoteca,etc.) il venditore è teneto alla restituzione del prezzo, rimborso spese e risarcimento danni
garanzia da vizi: il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che ne diminuiscano il valore e che la rendano inidonea all'uso cui è destinata. si tratta di vizi occulti, ovvero la garanzia non è dovuta se i vizi sono facilmente riconoscibili all'atto della compravendita. in questo caso il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. il risarcimento è dovuto, a meno che il venditore non dimostri di aver ignorato i vizi senza colpa.
corretto. quoto pienamente