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Casco Nitro N750 VX Omolagazione NON VALIDA [è vero?]
1332162
1332162 Inviato: 18 Mar 2007 15:13
Oggetto: Casco Nitro N750 VX Omolagazione NON VALIDA [è vero?]
 

Ho comprato un mese fà da un'amica un casco NITRO

Link a pagina di Nitro-helmets.com

da lei acquistato in un negozio di Milano l'estate scorsa.
Prodotto in vendita dalla fine del 2005.
Amara sorpresa... L'omologazione è E13 icon_sad.gif
Ed ho appena scoperto che questa omologazione non è valida da un decreto del 27 Giugno 2003!!!!!!
Se mi fermano sono fino a 275€ di multa, decurtazione di 5 punti e sequestro della moto fino a 30 gg!!!!
Come faccio a rivalermi sul negoziante / casa produttrice?
Questa la considero una truffa!!!!!!!
 
1332267
1332267 Inviato: 18 Mar 2007 15:41
 

la normativa sull'omologazione che citi è la seguente:

Il testo vigente dell'art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata é il seguente:

"Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote).

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli é fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. -bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

1. di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
2. di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

2. Chiunque viola le presenti norme é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".



e fa riferimento a sua volta a questa legge art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992

Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. È fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli eventuali passeggeri;
(la lettera a) ha così sostituito le lettere a) e b) dall'articolo 33, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma.
(il comma 1-bis è stato introdotto dall'articolo 33, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


ora il tuo casco c'ha scritto E13 invece che è E3 ma significa solo che è stato prodotto in Lussemburgo

guarda la tabella

E1 - Germania
E2 - Francia
E3 - Italia
E4 - Paesi Bassi
E5 - Svezia
E6 - Belgio
E7 - Ungheria
E8 - Cecoslovacchia
E9 - Spagna E10 - Jugoslavia
E12 - Austria
E13 - Lussemburgo
E14 - Svizzera
E16 - Norvegia
E17 - Finlandia
E18 - Danimarca

questi sono i paesi firmatari della convenzione sull'omologazione dei caschi ECE/ONU 22/05

ora però accade che il Lussemburgo in data 1° settembre 2004 ha ritirato l'omologazione per alcuni caschi.

In Italia si è prontamente ricorsi ad un decreto e dall'8 ottobre 2004 si vieta infatti l'immissione e si impone il ritiro dal mercato di caschi protettivi recanti omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00...ovvero i caschi del Lussemburgo però solo alcuni, vediamo in dettaglio il decreto

ecco il decreto

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 [1], di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di commercializzazione di prodotti sicuri;

Visto l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "nuovo codice della strada", che prevede che i caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli devono essere conformi ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il regolamento ECE/ONU n. 22/05 relativo alla omologazione dei caschi protettivi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli le cui prescrizioni sono state rese di osservanza obbligatoria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000;

Visto l'art. 171, comma 5, del codice della strada, che prevede per i caschi di tipo non omologato, ancorché utilizzati, il sequestro e la confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sessione II, del titolo VI;

Vista la comunicazione in data 1° settembre 2004 della "Societé Nationale de Certification et d'Omologation SNCH" concernente il ritiro, da parte del Ministero dei trasporti del Granducato del Lussemburgo, dell'omologazione ECE/ONU n. E13*22R00*22R05*0144*00 secondo il regolamento n. 22/05 rilasciata al tipo di casco protettivo di marca Woodex tipo W 2003/05 fabbricato dalla Woodex Helmets S.r.l., via Vecchia Marina n. 83, 54038 Montignoso (Messina).

Considerato che solo i caschi recanti numero di serie superiore a 70400 non sono più coperti dall'omologazione menzionata.

Considerato che sono state violate le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2], e del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 di attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza dei prodotti;

Visto l'art. 6, comma 2, lettere e) ed f) del citato decreto legislativo n. 172/2004 [3];

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate e' vietata l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli, recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400. Si dispone altresì il ritiro dal mercato dei prodotti sopra menzionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2004


il decreto ci dice dunque che non valgono più come omologazione solo i caschi recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00 commercialmente denominati W 2003/05 e recanti numero di serie superiore a 70400 ovvero i caschi:

1) Woodex, tipo W 2003/05 (con numero di serie superiore a 70400) fabbricato dalla siciliana Woodex Helmets S.r.l. (ME)

2) il casco protettivo di marca Criko, nei modelli Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Asyhang, Omega, First, Xanicee, Woaza, tutti fabbricati dalla toscana Criko Helmets S.a.S (LU)

Se il tuo casco ti è stato venduto dopo questa data e il numero di serie è inferiore a 70400 puoi denunciare il commerciante.
 
1332818
1332818 Inviato: 18 Mar 2007 18:21
 

Grazie, sei un mito. icon_biggrin.gif
La marca non fà parte dei marchi non omologati, se non sbaglio.
Comunque la scritta completa sull'omologazione è la seguente:
E13
050244/P-2776
Model: FF336
All'interno della calotta un adesivo con

N101107-2175
Manufacturer: MHR
Date: 04/2006

Ha anche un'adesivo esterno, dietro con cornice nera:
ECER22-05
XS 540
1350+-50g

Ho un pò di confusione, troppe sigle ... icon_confused.gif
 
1334845
1334845 Inviato: 18 Mar 2007 23:45
Oggetto: Re: Casco Nitro N750 VX Omolagazione NON VALIDA!!!!!
 

Chava ha scritto:
sequestro della moto fino a 30 gg!!!!


Non so dirti se il tuo casco sia omologato o meno, ma se non lo fosse il fermo non è di 30, ma di 60gg che in caso di recidiva diventano 90.
 
1413601
1413601 Inviato: 2 Apr 2007 21:47
 

e per le visiere qualcuno sà qualcos??? io ho una visiera marushin cn scritto sopra E13 e il nome del casco senza nessuna sigla icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif insomma posso circolare senza timore??? qualcuno sa qualcosa in più??? icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
 
1632909
1632909 Inviato: 10 Mag 2007 15:10
 

Acc... anch'io mi sono accorto di avere un casco con l'omologazione E13! E' un Takachi T135x, dovrebbe essere quasi identico al Nitro, perchè anche se sono due marchi diversi i caschi sono gli stessi.

L'omologazione riportata sul mio è la seguente:

E13
050244/P-2777
Model: FF336


Non dovrebbe essere però uno dei modelli citati dal decreto legge...
 
1632958
1632958 Inviato: 10 Mag 2007 15:16
 

Le omologazioni Europee dovrebbero valere in tutta Europa...
Sia abbigliamento che parti speciali...
Conta che tutti gli Arrow nuovi sono omologati in Lussemburgo...
 
1633146
1633146 Inviato: 10 Mag 2007 15:40
 

Immagino sia una questione di costi di omologazione...
In questo post però si parlava di un decreto legge che effettivamente negava l'omologazione per alcuni modelli specifici di caschi.
 
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