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sporcare la targa [sistema efficace anti-autovelox?]
1286440
1286440 Inviato: 8 Mar 2007 11:45
Oggetto: sporcare la targa [sistema efficace anti-autovelox?]
 

Ciao a tutti....probabilmente il discorso si èp gia affrontato,ma ho sentito dire proprio ieri che se si sporca la targa e si rendono poco leggibili i numeri, dopo essersi fatti fotografare dall autovelox,si paga solo la muklta e non vengono tolti i punti ??? è vero???
 
1286454
1286454 Inviato: 8 Mar 2007 11:47
 

non ho capito la domanda.

se ti beccano, oltre alla multa ed hai punti, ti fanno anche la sanzione per targa occultata.

infatti occultare la targa serve proprio a non farsi beccare.
 
1286563
1286563 Inviato: 8 Mar 2007 12:11
Oggetto: Re: sporcare la targa ???
 

ilmano ha scritto:
Ciao a tutti....probabilmente il discorso si èp gia affrontato,ma ho sentito dire proprio ieri che se si sporca la targa e si rendono poco leggibili i numeri, dopo essersi fatti fotografare dall autovelox,si paga solo la muklta e non vengono tolti i punti ??? è vero???

cioè se sporchi la targa "dopo" che ti hanno già fatto al foto cn la targa pulita???? icon_confused.gif icon_confused.gif
 
1286740
1286740 Inviato: 8 Mar 2007 12:41
 

circolare con la targa sporca non è occultamento,il codice recita art 102 comma 7, circolava con targa non leggibile nella fattispecie ricoperta da fango o polvere la sanzione e di euro 36.se si ravvisa l'occultamento per effetto doloso la questione è penale è si applica l'art 490 C.P ,un esempio puo' esser coprire parzialmente la targa con un adesivo e nella maniera piu' classica come fa' qualche motociclista con la bandana!!!
 
1286946
1286946 Inviato: 8 Mar 2007 13:16
 

devil-i-ly-a ha scritto:
circolare con la targa sporca non è occultamento,il codice recita art 102 comma 7, circolava con targa non leggibile nella fattispecie ricoperta da fango o polvere la sanzione e di euro 36.se si ravvisa l'occultamento per effetto doloso la questione è penale è si applica l'art 490 C.P ,un esempio puo' esser coprire parzialmente la targa con un adesivo e nella maniera piu' classica come fa' qualche motociclista con la bandana!!!


Art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Credo tu abbia sbagliato articolo sai?
 
1286961
1286961 Inviato: 8 Mar 2007 13:19
 

La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale) da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore.
In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta" (art. 2702 c.c.). La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice.
La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d. "autenticata", che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l'identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.).
Nel processo civile la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.). Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa in cui si dà atto della produzione della scrittura privata (Corte Cost., 28 novembre 1986, n. 250; 6giugno 1989, n. 317). In ogni caso, ai sensi dell'art. 293, ult. co., c.p.c., "il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte".
Il disconoscimento è l'atto con cui la parte, in un giudizio civile, "nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"; se, però, non è l'autore del documento, ma un suo erede o avente causa, può limitarsi a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.).
Il disconoscimento sposta l'iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione (art. 216 c.p.c.), così aprendo un procedimento incidentale.
 
1286962
1286962 Inviato: 8 Mar 2007 13:19
 

Quindi la sanzione è????
 
1286973
1286973 Inviato: 8 Mar 2007 13:20
 

Se si ha la targa sporca o non leggibile, si soggiace solamente all'art.102 , quindi nel caso di targa sporca sono 36 euro.

Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targhe
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, I'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, I'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art.93.

Durante il periodo di cui al comma 2, e' consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano piu' leggibili, I'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100 comma 1, I'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .

Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .
 
1286976
1286976 Inviato: 8 Mar 2007 13:21
 

Sono stato chiaro Vice?? icon_wink.gif
 
1287020
1287020 Inviato: 8 Mar 2007 13:27
 

appunto... sporcarla comporta i 36 euro.

Se la sporchi dopo che t'hanno fotografato, ti paghi la fotografia e i punti relativi E i 36 euro.

Spoorcarla appositamente, se dimostrato, o apporre qualsiasi pellicola adesivo foglia incollata schiuma da barba eccetera incorre in:

Art.100 ha scritto:

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 .

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.


Non so cosa dica il codice penale, lascio agli avvocati l'arduo compito di chiarirlo. Poi fate voi.
 
1287177
1287177 Inviato: 8 Mar 2007 14:02
 

Però mi sembra che 36 euri di multa sia un po poco (ora mi prenderò una vagonata di parole icon_twisted.gif icon_twisted.gif ) per circolare cn una targa illeggibile evitando autovelox e controlli fotografici di qualsiasi tipo.
Infatti gli agenti di polizia cm potrebbero dimostrare che è stata sporcata appositamente????
 
1287601
1287601 Inviato: 8 Mar 2007 15:14
 

Se ci incolli una foglia, ci metti la schiuma da barba, cambi un numero, o roba così è facilmente dimostrabile. Il fango è difficile che te la sporchi a livello tale da renderla illeggibile.... e se lo fa e il resto della moto è pulita, è dimostrabile che ne eri a conoscenza e che non hai fatto nulla per evitarlo, è dimostrabile la "colpa" se non il dolo.
Non so se sia sufficiente.

In ogni caso se volete sporcarla e rischiarci, fate, ma vi sconsiglio seriamente di attuare sistemi atti a occultarla... perché la galera, dicono, è brutta. E se anche poi vi lasciano la condizionale, i primi 3 giorni state dentro e non vedete nessuno.
E' capitato a un mio amico per differenti motivi... e non ne è uscito felice.
Ognuno si valuta i suoi rischi icon_smile.gif
 
1287607
1287607 Inviato: 8 Mar 2007 15:15
 

Se ci incolli una foglia, ci metti la schiuma da barba, cambi un numero, o roba così è facilmente dimostrabile. Il fango è difficile che te la sporchi a livello tale da renderla illeggibile.... e se lo fa e il resto della moto è pulita, è dimostrabile che ne eri a conoscenza e che non hai fatto nulla per evitarlo, è dimostrabile la "colpa" se non il dolo.
Non so se sia sufficiente.

In ogni caso se volete sporcarla e rischiarci, fate, ma vi sconsiglio seriamente di attuare sistemi atti a occultarla... perché la galera, dicono, è brutta. E se anche poi vi lasciano la condizionale, i primi 3 giorni state dentro e non vedete nessuno.
E' capitato a un mio amico per differenti motivi... e non ne è uscito felice.
Ognuno si valuta i suoi rischi icon_smile.gif
 
1287700
1287700 Inviato: 8 Mar 2007 15:33
 

Calimar ha scritto:
Se ci incolli una foglia, ci metti la schiuma da barba, cambi un numero, o roba così è facilmente dimostrabile. Il fango è difficile che te la sporchi a livello tale da renderla illeggibile.... e se lo fa e il resto della moto è pulita, è dimostrabile che ne eri a conoscenza e che non hai fatto nulla per evitarlo, è dimostrabile la "colpa" se non il dolo.
Non so se sia sufficiente.

In ogni caso se volete sporcarla e rischiarci, fate, ma vi sconsiglio seriamente di attuare sistemi atti a occultarla... perché la galera, dicono, è brutta. E se anche poi vi lasciano la condizionale, i primi 3 giorni state dentro e non vedete nessuno.
E' capitato a un mio amico per differenti motivi... e non ne è uscito felice.
Ognuno si valuta i suoi rischi icon_smile.gif


Chiaramente se si vede che la "sporcatura" o la causa di non lettura della targa è stata fatta apposta, sono rogne; ma credo che sia difficile poterlo dimostrare quando si ferma una moto, a meno che non lo pedino fino al cortile di casa sua per vedere se si sporca la targa con porcherie varie icon_wink.gif
 
1287719
1287719 Inviato: 8 Mar 2007 15:37
 

Infatti nn so quanti vigili si prenderebbero la responsabilità di un accusa penale per una targa sporca icon_eek.gif icon_eek.gif
 
1287728
1287728 Inviato: 8 Mar 2007 15:38
 

vice ha scritto:
Infatti nn so quanti vigili si prenderebbero la responsabilità di un accusa penale per una targa sporca icon_eek.gif icon_eek.gif


Nessuno se la prenderebbe Vice! icon_wink.gif icon_smile.gif
 
1296189
1296189 Inviato: 10 Mar 2007 14:34
 
 
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